Abruzzo: ulteriore proroga per gli edifici B e C e consorzio obbligatorio per gli aggregati edilizi

 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2009 l’ ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009 che introduce, in particolare, all’ art. 7, comma 1, un’ ulteriore proroga di 30 giorni, decorrenti dal 18 novembre, per potere presentare le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici classificati B e C.
 
Di particolare rilevanza i contenuti nei successivi commi del citato articolo che in caso di edifici inclusi in aggregati edilizi (in muratura senza soluzione di continuità) prevedono interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico indipendentemente dalla diversa classificazione di agibilità attribuita alle singole parti.
 
Per eseguire i relativi lavori i proprietari delle singole unità immobiliari dovranno costituirsi in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni.
 
La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell’ aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Il consorzio, per l’ esecuzione degli interventi, si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito e delibera con la maggioranza prevista per la riparazione delle parti comuni.

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489.

TRASFORMAZIONE DELLA FINESTRA IN PORTA DI ACCESSO AL CORTILE
Un condomino ha trasformato la propria finestra in una porta di accesso al cortile condominiale. Si chiede se ciò sia legittimo.

La risposta è affermativa. Secondo la Cassazione, infatti, un intervento del genere non costituisce abuso della cosa comune (sent. n. 1112 del 4.2.’88).

COSTITUZIONE DEL SUPERCONDOMINIO
Si domanda quali condizioni debbano ricorrere per la costituzione di un supercondominio.

Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio. È sufficiente, invece, che “i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ ambito di applicazione dell’ art. 1117 cod. civ. (quali, ad esempio, il viale d’ ingresso, l’ impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l’ alloggio del portiere) in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condòmini dei singoli fabbricati la titolarità pro quota su tali parti comuni e l’ obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione” (Cass. sent. n. 2305 del 31.1.’08).