Terreni edificabili e non: quando la rivalutazione è vantaggiosa

 Con la Finanziaria 2010 si riaprono i termini per la rivalutazione dei terreni detenuti al 1° gennaio 2010. Previa, naturalmente, la perizia asseverata del nuovo valore e il versamento della prima rata dell’ imposta sostitutiva entro il 31 ottobre 2010. Con le disposizioni contenute nell’ articolo 2, comma 229, della manovra (legge 191 / 09), i contribuenti, nella prospettiva di una cessione del terreno, devono valutare quale soluzione sia più vantaggiosa: versare le imposte ordinarie o versare l’ imposta sostitutiva da rivalutazione.

Da notare che l’ imposta sostitutiva del 4% va versata sull’ intero nuovo valore, mentre la tassazione ordinaria ricade solo sulla plusvalenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto. Quindi, per calcolare più facilmente la convenienza bisogna confrontare due sistemi di imposizione sostitutiva, ma tale possibilità, in caso di cessione del terreno, riguarda solo la cessione del terreno non edificabile. Infatti secondo l’ articolo 1, comma 496, della legge 266 / 05, le plusvalenze che derivano dalla cessione del terreno non edificabile acquisito entro cinque anni dall’ acquisto sono sottoponibili a un’ imposta sostitutiva del 20 per cento. In questo caso, se la plusvalenza supera il 25% rispetto al costo di acquisto, è conveniente rivalutare il terreno.

Se il terreno è edificabile, invece, la plusvalenza entra a far parte del reddito imponibile ed è sottoposta a tassazione separata, in caso di cessione del terreno stesso. Per calcolare il vantaggio bisogna tener conto di quale sarà il reddito del periodo d’ imposta in cui avviene la cessione per determinare, per ipotesi, quale sarà la tassazione sulla plusvalenza immobiliare, facendo il confronto con il costo dell’ imposta sostitutiva.

Fisco. La cessione di terreno con fabbricati da demolire non rientra nell’ esenzione dall’ Iva prevista dall’ articolo 13

 La cessione di un terreno su cui sorge un fabbricato destinato alla demolizione, configura un trasferimento di terreno edificabile e non del fabbricato stesso, rientrando, pertanto, nel campo di applicazione dell’ Iva. Questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C – 461 / 08 del 19 novembre 2009

In particolare, un’ impresa procedeva all’ acquisto di un terreno su cui sorgevano due fabbricati, mentre il venditore, precedentemente alla cessione, stipulava un contratto di demolizione degli edifici stessi, con spese a carico dell’ acquirente.

Secondo la Corte, “il terreno costituirebbe l’ elemento principale della cessione, mentre il fabbricato esistente sarebbe solo un elemento puramente accessorio della cessione. Infatti, sarebbe prevista, sin dall’ inizio, la demolizione del medesimo e quindi la cessione di un terreno allo scopo di costruirvi un nuovo fabbricato“.

Niente scorporo per gli edifici non significativi

 La procedura di scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato non è applicabile in presenza di edifici non significativi. In tale ipotesi, infatti, il valore fiscalmente ammortizzabile è pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del fabbricato. Questo il principio contenuto nella risoluzione n. 434/E del 12 novembre. Nel determinare la quota dell’immobile riferibile al terreno (non ammortizzabile), il comma 7 richiede la necessità di considerare il maggiore tra: il valore dell’area indicato in bilancio; il valore forfetario ottenuto applicando le percentuali del 20% (o del 30% per i fabbricati industriali) al costo complessivo dell’immobile (area + fabbricato). Ipotizzando, ad esempio, la situazione di un contribuente che ha acquisito un fabbricato industriale di valore complessivo pari a 20mila euro, di cui 16mila riferibili al fabbricato e 4mila all’area, il valore dell’area non ammortizzabile è pari a 6mila euro (30% di 20mila), mentre la quota riferibile al fabbricato che potrà essere ammortizzata è pari a 14mila euro (20mila – 6mila).