Compravendite immobiliari, tutte le tasse del 2014

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa sulla tassazione delle compravendite immobiliari, con cambiamenti importanti soprattutto per l’imposta di registro e l’aliquota, due tasse che vanno a sostituire le precedenti imposte permettendo a chi decide di acquistare un immobile a scopo abitativo di risparmiare parecchio sul fronte del fisco.

Vediamo nel dettaglio quali sono le tasse e le relative aliquote che saranno applicate nel corso di quest’anno alle compravendite immobiliari.

L’abitazione data in uso ai soci dietro corrispettivo è locazione

 Il corrispettivo – a valore di mercato – del trasferimento del diritto di usufrutto di un’abitazione nei confronti di un socio, per un periodo di tempo determinato, è esente da Iva perché riconducibile alla locazione di un bene immobile. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 405/E del 30 ottobre, con la quale risponde a una società di costruzioni che ha chiesto al Fisco di poter portare in detrazione l’Iva derivante da contratti a corrispettivo concordato per la cessione, ai propri soci, dell’uso di unità abitative ricavate da un immobile strumentale di cui è proprietaria. Infatti, secondo l’interpretazione dell’interpellante, l’operazione rientrerebbe fra quelle imponibili Iva, se effettuata entro quattro anni dalla data di costruzione delle abitazioni.

Assoedilizia: federalismo fiscale – compartecipazione Irpef – Isco

 Il Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici commenta la proposta del Sindaco di Padova Zanonato di realizzare il federalismo fiscale attribuendo ai Comuni il 20% dell’IRPEF:
“Era inevitabile che, in un quadro di riforma federalistica del nostro sistema fiscale, di fronte alla esigenza di incrementare la finanza locale – attualmente assai sbilanciata rispetto al gettito erariale che rappresenta il 95% dell’intero prelievo fiscale – trasferendo risorse tributarie dallo Stato ai Comuni, per non aggravare il carico dei contribuenti, i sindaci cominciassero a pensare ad un ampliamento della compartecipazione Irpef. In verità, si tratta di un meccanismo sommario che non comporta neppure una riforma fiscale sostanziale.
Non meraviglia dunque che, nell’ambito dei comuni, si stia formando il cosiddetto fronte del 20 per cento

Appartamenti in comodato d’uso al coniuge

 Il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile, percepito dal comodatario, deve essere imputato al proprietario comodante. È quanto risponde l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 394/E del 22 ottobre all’interpello proposto da un contribuente che ha concesso un appartamento in comodato d’uso alla moglie. L’istante aveva chiesto come dovevano essere ripartiti gli oneri fiscali relativi al reddito dell’immobile, sia ai fini Irpef che ai fini Ici, avendo autorizzato la moglie ad affittare, anche parzialmente, l’appartamento lasciato nella sua disponibilità. Secondo il marito-proprietario, l’Ici sarebbe rimasta a suo carico, ma il reddito della locazione avrebbe dovuto essere dichiarato tra i redditi diversi da sua moglie, che realmente lo percepisce e che ne avrebbe dovuto pagare l’Irpef, mentre lui avrebbe dichiarato solo la rendita catastale.

Ici. Domenici: “Bossi raccoglie la preoccupazione dei Comuni italiani”

 ‘’Le dichiarazioni del ministro Bossi sulla reintroduzione dell’ Ici raccolgono la forte preoccupazione che viene dai comuni italiani per una situazione, come la attuale, in cui essi non vedono garanzie e certezze circa il reintegro del mancato gettito dell’ICI sulla prima casa e nella quale si torna palesemente ad un sistema di trasferimenti erariali e di limitazione della autonomia fiscale e finanziaria delle amministrazioni locali’’ .
E’ quanto afferma Leonardo Domenici, Presidente ANCI, il quale peraltro ricorda che ‘’in questo periodo si sta gia’ lavorando affinche’ si preveda la introduzione di un nuovo tributo per i Comuni, tale da garantire loro autonomia e responsabilita’. Una ipotesi, che abbiamo discusso con il Ministro Calderoli, e’ proprio quella di riunificare, sotto la responsabilita’ dei Comuni, i tributi che riguardano gli immobili, in modo da assicurare, con quella che potremmo definire ‘imposta federale sugli immobili’ le risorse necessarie alla erogazione dei servizi ai cittadini’’.

L’immobile è già ultimato se viene utilizzato

 Per stabilire la decorrenza dei cinque anni di possesso che, in caso di cessione del bene, consentono di non tassare la plusvalenza, si prescinde dall’accatastamento e dal collaudo. La risoluzione n. 231/E del 6 giugno riguarda l’interpello formulato dai proprietari di un immobile commerciale costruito da loro, concesso in locazione nel dicembre del 2001, con certificato di collaudo rilasciato nel mese di febbraio del 2002 e richiesta di attribuzione di rendita catastale avvenuta soltanto a febbraio 2006. Avendo intenzione di vendere il bene, gli interessati chiedono se l’eventuale plusvalenza realizzata debba essere o meno assoggettata a tassazione. Il dubbio è legato alla disposizione contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, in base alla quale la plusvalenza realizzata per la vendita di un immobile va tassata – come reddito diverso – se il bene è stato costruito o acquistato da non più di cinque anni. Nel caso dell’acquisto, la data di partenza per calcolare la durata del possesso è certamente identificabile con quella indicata nel relativo atto. Per gli immobili di nuova costruzione, invece, bisogna far riferimento al momento in cui il bene è stato realizzato.

Sentenza del TAR del Lazio sul trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni : passo fondamentale verso un equo federalismo fiscale

 Commentando la sentenza del TAR del Lazio che, in merito al Dpcm del 14 giugno 2007, ferma il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni, il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici dichiara:« Essa rappresenta un passo molto importante sulla strada di un equo federalismo fiscale. Infatti, trasferendo ai comuni la funzione catastale relativa alla fissazione degli estimi, e quindi lasciando che gli stessi potessero determinare in concreto la base imponibile dell’ICI ( l’unica imposta in cui si sostanziano l’autonomia e la capacita’ impositive comunali ) si correva un rischio molto serio: quello cioe’ che i comuni tendessero a realizzare un federalismo fiscale distorto nel quale il prelievo locale – ICI – potesse crescere a dismisura senza una corrispettiva ed equivalente riduzione della pressione fiscale erariale.