Spese condominiali. Prescrizione biennale e limite al pagamento anticipato del canone. Abrogate le relative norme

 Con l’ art. 24, d.l. n. 112 del 25.6.’08 (convertito, con modificazioni, dalla l. n.133 del 6.8.’08), sono stati abrogati – come ha segnalato la Confedilizia – l’ art. 6, comma 4, l. n. 841 del 22.12.’73, e l’ art. 2 – ter, d.l. n. 236 del 19.6.’74, convertito dalla l. n. 351 del 12.8.’74

La prima disposizione prevedeva la prescrizione biennale del diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti a carico del conduttore. La seconda comminava la nullità delle clausole contrattuali di corresponsione anticipata del canone per periodi superiori a tre mesi.

Si tratta di norme contenute in provvedimenti che regolavano, in via transitoria, una materia, quella della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della l. n. 392 del 27.7.’78 (c.d. legge sull’ equo canone). Ciò nonostante, la giurisprudenza le considerava ancora in vigore.

Secondo la Cassazione, infatti, la previsione di cui al predetto art. 6, “anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione”, introduceva “una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall’ art. 2948 n. 3 cod. civ.” valida anche dopo l’ entrata in vigore della legge 392 / ’78. Ciò, perché la previsione in parola trascende(va) il regime vincolistico e non poteva, quindi, considerarsi rientrare nell’ ambito di applicazione dell’ art. 84 della predetta legge, che disponeva l’ abrogazione di tutte le norme incompatibili con la normativa sull’ equo canone (sent. 5795 del 22.5.’93).

Concetto, questo, che ritroviamo espresso anche nella sentenza della Suprema Corte n. 1953 del 10.2.’03. E, più di recente, nella pronuncia – sempre della Cassazione – n. 8609 del 12.4.’06, secondo cui, peraltro, la fissazione dell’ indicato termine di prescrizione biennale era “giustificata dall’ esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve”.

Insomma un’ interpretazione consolidata, che però portava alla conseguenza che nel rapporto tra locatore e conduttore il termine prescrizionale per il pagamento degli oneri condominiali fosse limitato a due anni, mentre nel rapporto tra singolo condomino e condominio tale termine – in ossequio ai princìpi generali – fosse, invece, quinquennale. Una ingiustificata disparità ora cancellata.

Confedilizia: compravendite con spese condominiali garantite

 Parlando ad Arenzano (Genova) ad un Convegno dell’Associazione degli amministratori immobiliari GESTICOND, il Presidente della Confedilizia Corrado Sforza Fogliani ha dichiarato: «Chi intende acquistare oggi un immobile chiede, prima di tutto, il prezzo e, subito dopo, l’ammontare delle spese condominiali. Confedilizia metterà a punto, insieme alle Associazioni ed Organizzazioni ad essa aderenti, uno strumento contrattuale che venga incontro a questa esigenza, chiamato “Compravendite con spese condominiali garantite”. Nel contempo, Confedilizia sottolinea le gravi difficoltà che si pongono agli amministratori per l’esecuzione di lavori condominiali, ed anche per ottenere affidamenti dal sistema bancario, a seguito della recente sentenza della Cassazione che ha cassato il principio della solidarietà fra condòmini delle obbligazioni contratte dai condominii, sostituendolo con quello della parziarietà delle obbligazioni.

Detrazione accordata, anche se il pagamento dei lavori di ristrutturazione edilizia è disposto dal giudice

 Ciò che conta è la chiara relazione tra somme versate, fatture emesse e lavori eseguiti. Non ha importanza il fatto che l’importo dovuto da un condominio alla ditta esecutrice del restyling della facciata di un immobile sia stato corrisposto soltanto dopo una controversia in tribunale. Anche se i dati indicati nel bonifico sono incompleti, infatti, è possibile riscontrare l’effettiva relazione tra versamento, emissione della fattura ed esecuzione dei lavori. Nessun pregiudizio per l’attività di controllo delle Entrate. Questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 300/E del 15 luglio. La questione viene posta all’attenzione degli esperti del fisco dall’amministratore di un edificio di proprietà di più condomini, che, non soddisfatti dei lavori eseguiti dall’impresa incaricata del rifacimento della facciata, avevano sospeso i relativi pagamenti. Chiamati in giudizio dal creditore, venivano però condannati e obbligati a estinguere il debito.

Vivere in condominio: le spese e la ripartizione

 L’art. 63 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile stabilisce che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e all’anno precedente“. È opportuno pertanto che l’acquirente prima della stipulazione del rogito notarile ottenga informazioni in ordine all’esistenza di oneri arretrati e di eventuali lavori deliberati e/o in corso. Anche se nel rogito viene inserita la clausola secondo la quale tutti gli oneri condominiali sono a carico del venditore fino alla data della stipula, l’amministratore può richiedere direttamente all’acquirente eventuali quote arretrate (nei limiti di cui all’art. 63 disp.att.); quest’ultimo poi dovrà adoperarsi per suo conto per richiederne il rimborso al venditore. Le spese e la loro ripartizione.

Anaci Lombardia: in condominio ritorna la solidarieta’ passiva

 Ritorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa. In 16 giorni la Cassazione (e, si può dire, quasi gli stessi giudici) ha ribaltato due volte uno dei principi chiave della vita condominiale: quello in base al quale il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l’intero credito. Con la sentenza 14813/2008 segnalata l’11 giugno ad Arezzo al convegno Anaci, la Corte ha dichiarato corretto il principio applicato dal giudice di pace di Roma «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all’articolo 1292 del Codice civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori». Questa la decisione all’udienza del 24 aprile, pochi giorni dopo quella delle Sezioni Unite 9148 dell’8 aprile, che ha scelto l’indirizzo minoritario della parziarietà delle obbligazioni condominiali e con la quale sorge ora nuovamente il contrasto. La seconda sezione precisa, infatti, che il condominio esiste per la sola presenza di un edificio con proprietà per piani orizzontali e il pagamento non può rifiutarsi per l’inesistenza della tabelle millesimali. Quanto invece affermato dalle Sezioni unite aveva suscitato forti critiche perché la parziarietà può rivelarsi un boomerang per i condomini-consumatori, esposti all’aumento dei costi dei lavori condominiali.