Sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di ristrutturazione parziali, il nuovo decreto crea un’ importante eccezione all’ obbligo di sistemi schermanti o pellicole: i vetri a basso valore solare fanno eccezione. Il progettista, qualora valuti la mancanza di convenienza “in termini tecnico – economici”, e qualora le superfici vetrate abbiano “un fattore solare minore o uguale a 0,5”, può giustificare nella propria relazione tecnica l’ omissione dei sistemi schermanti esterni.
I motivi tecnico – economici
Non sono certo difficoltà pratiche di installazione: i sistemi schermanti potrebbero essere anche disposti sul Colosseo e le pellicole sulle vetrate del Duomo di Milano. Il probabile significato è che il progettista deve fare un calcolo costi – benefici, che riguarderà anche il periodo in cui è possibile ammortizzare l’ investimento, per poi ottenere un risparmio economico.
Motivi estetici o paesaggistici
Non sono espressamente citati. Comunque non si può certo rovinare la facciata di un bel palazzo storico o attentare al decoro architettonico di quella di un condominio, anche se si tratta di un palazzone anonimo, con soluzioni discordanti tra appartamento e appartamento (pellicole al secondo piano e tende al terzo).
Fattore solare minore o uguale a 0,5
Quanto al fattore solare pari o minore a 0,5, si intende semplicemente che va ridotto per lo meno a metà l’ apporto calorico dell’ energia solare. “In una nuova costruzione – spiega Mario Boschi, di Assovetro – il progettista, che per le norme già deve adottare doppi o tripli vetri con funzioni di coibentazione e barriera al rumore, in molti casi sceglierà di aggiungere a queste funzioni del vetro anche quella del basso fattore solare”.