Condominio: gli amministratori di tutta Italia ne parlano

 SINTEG Servizi Immobiliari Integrati, in collaborazione con lo Studio GECO – gestione e consulenza condomini, organizza venerdì 19 settembre 2008 un convegno per discutere le problematiche e gli aspetti relativi all’evoluzione dell’amministrazione condominiale. L’appuntamento è presso il Grand Hotel Don Juan di Giulianova, 19 settembre 2008 alle ore 15,00. Il convegno sarà intitolato “Evoluzione del mercato dei servizi immobiliari”, ad aprire le discussioni sarà il Dott. Del Piccolo Umberto, titolare dello studio GECO, che saluterà i partecipanti. Numerosi e di grande rilevanza gli interventi previsti: oltre al fondatore e presidente SINTEG, vi sarà la partecipazione del Prof. Parisio Di Giovanni, docente della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, dei dott. De Gennaro e dott. Menozzi direttori dell’Agenzia delle Entrate di Atri e Giulianova e dell’avv. Luigi Salciarini, membro del centro studi nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).

Centroconsumatori Bolzano: nuova guida per condomini

 Dal 15 agosto i condomini possono informarsi gratuitamente online sui loro diritti. Grazie ad un progetto dell’Ufficio Affari di Gabinetto della Provincia Autonoma di Bolzano ed al cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, il Centro Tutela onsumatori Utenti ha elaborato un vademecum per i condomini. La guida è composta da 5 parti che, dalla definizione all’amministrazione, dal piano economico al bilancio consuntivo, trattano i vari aspetti della vita in un condominio. L’ultima sezione invece offre una scelta di moduli, fac-simili, lettere tipo e link utili. Quale maggioranza è necessaria per deliberare l’istallazione di un ascensore? Quali sono i compiti dell’amministratore? Posso semplicemente staccarmi dal riscaldamento centralizzato e riscaldare in modo autonomo? A queste e molte altre domande trovate risposta nel nuovo vademecum. Nel vademecum viene presentata anche l’ offerta di conciliazione per le controversie condominiali, attiva da luglio 2007. Si tratta di un servizio reso possibile dalla collaborazione con la ANACI, associazione degli amministratori di condominio, e che da subito si è dimostrato uno strumento efficiente e a basso costo per dirimere questo tipo di liti. Si tratta della prima conciliazione nel suo genere in tutta Italia.

Anaci: l’amministratore deve adottare le dovute cautele per evitare che terzi non legittimati vengano a conoscenza dei dati relativi ai condomini

 La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile 8 aprile 2008, n. 9148 ha radicalmente cambiato l’indirizzo giurisprudenziale in merito alla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore per la fornitura di beni e servizi nell’interesse del condominio. Infatti in forza di tale pronuncia non è più applicabile il principio della solidarietà in base al quale ogni condomino poteva essere chiamato all’adempimento integrale del corrispettivo dovuto al terzo contraente; secondo il nuovo orientamento (parziarietà) i singoli condomini risultano obbligati soltanto entro il limite della rispettiva quota millesimale di partecipazione alle spese ed il creditore del condominio deve rivolgersi esecutivamente direttamente ai singoli condomini inadempienti per il soddisfacimento del suo credito insoluto, con la conseguente necessità di conoscere la misura delle morosità dei singoli condomini che viene pertanto richiesta all’amministratore.
A questo punto pare insorgere un contrasto grave tra le esplicite direttive della normativa sulla privacy, che vietano all’amministratore immobiliare di divulgare a soggetti terzi i dati dei partecipanti al condominio, e la necessità del terzo contraente di conoscere i nominativi dei condomini morosi con la specificazione delle rispettive quote millesimali e dei limiti entro i quali ciascuno è obbligato, al fine di agire, nel rispetto dell’innovativo dettato della Corte Suprema, soltanto nei confronti dei condomini morosi e soltanto pro quota.

Vivere in condominio: La fonte normativa

 II condominio è regolato dagli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile, dalle disposizioni per l’attuazione e dalle leggi speciali. In questi articoli è contenuto quanto riguarda:
LE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO; I DIRITTI DEI PARTECIPANTI; LA INDIVISIBILITÀ DELLE PARTI COMUNI; LE INNOVAZIONI; LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE; LA NOMINA E LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE; LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE; LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO; L’ASSEMBLEA E LE SUE ATTRIBUZIONI; IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Ogni condominio ha, o dovrebbe avere, un proprio regolamento nel quale sono contenute regole particolari relative a quello specifico condominio ed al quale sono allegate le “tabelle millesimali“ cioè i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva, facente parte del
fabbricato. Oltre agli articoli del Codice Civile esistono altre norme che regolano la vita del condominio, in genere si tratta di norme (leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, ecc.) di portata più generale, come, ad esempio, quelle sul risparmio energetico o sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza degli impianti o sull’abbattimento delle barriere architettoniche; di queste norme è impossibile fare un elenco anche perché, a differenza degli articoli del Codice Civile, subiscono modificazioni in termini abbastanza brevi.

Vivere in condominio: la contabilità

 Al termine di ogni esercizio condominiale, che è un periodo contabile di dodici mesi non sempre coincidente con l’anno solare, viene predisposto dall’amministratore un rendiconto nel quale vengono dimostrate le spese sostenute per il mantenimento delle parti comuni e per il funzionamento dei vari servizi. La contabilità non deve seguire forme rigorose, ma rendere comprensibili ai partecipanti al condominio le varie voci di entrata e di spesa con le rispettive quote di ripartizione; i giustificativi di spesa possono essere controllati da ogni condomino previo avviso all’amministratore. Il prospetto di riparto delle spese evidenzia il totale dovuto per ogni unità immobiliare ponendolo a raffronto con le quote effettivamente versate per determinare il saldo o conguaglio di fine esercizio, a debito o a credito dei singoli comproprietari.

Vivere in condominio: il consiglio dei condomini

 Molti regolamenti di condominio prevedono la esistenza di un “organo” che affianchi l’Amministratore con funzioni soltanto consultive; a differenza dell’assemblea dei condomini e dell’amministratore, il Consiglio dei condomini non è previsto dal Codice Civile ed anche le sue funzioni quindi possono variare da un condominio all’altro. Anche in mancanza di una norma del Regolamento che ne preveda la esistenza i Consiglieri possono essere nominati dall’Assemblea che in tal caso dovrebbe anche provvedere a definirne i compiti.
In questi casi vi potrà accadere di sentir parlare di “capo-scala”, ma la definizione è oltremodo impropria poiché ai consiglieri non sono demandate né funzioni di comando, né poteri diversi da quelli di tutti i partecipanti al condominio, ma solo ed unicamente quelle funzioni, limitate, che a loro derivino dal Regolamento o dalle delibere dell’Assemblea. Il Consiglio dei condomini a volte effettua anche la revisione contabile, ma in questo caso non può sottrarre all’assemblea
il potere di approvare o meno l’elaborato contabile e ad ogni singolo condomino il diritto di esaminare il rendiconto ed i relativi giustificativi.

Vivere in condominio: il condominio e l’assemblea

 I condomini, per il solo fatto di essere proprietari di una frazione del fabbricato, si trovano ad essere parti di una collettività (il condominio) che ha delle regole alle quali tutti debbono adeguarsi. II condominio non ha soggettività giuridica; deve quindi agire per il tramite di un amministratore il quale peraltro ha funzioni eminentemente esecutive mentre chi prende le decisioni (funzione deliberante) è l’assemblea dei condomini; entro specifici limiti l’assemblea può delegare parte delle proprie attribuzioni ai consiglieri del condominio, cioè a un limitato numero di condomini che sulla base della delega ad essi conferita ed agendo sempre collegialmente, la sostituiscono. L’assemblea è convocata dall’amministratore almeno una volta l’anno; la convocazione dell’assemblea è una facoltà dell’amministratore, ma quando viene richiesta da almeno due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio, l’amministratore è obbligato a tale adempimento e, in mancanza, i condomini promotori sono autorizzati a convocarla di loro iniziativa.

Vivere in condominio: la proprietà esclusiva e la proprietà comune

 Sono parti di proprietà esclusiva quelle riservate all’uso ed al godimento di uno qualsiasi dei condomini, sono al contrario di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo di proprietà, tutte quelle parti necessarie all’uso comune del fabbricato; esistono infine le parti del fabbricato che, pur essendo di proprietà comune sono di uso esclusivo, possono cioè essere riservate all’uso ed al godimento di uno solo dei condomini. L’art. 1117 del Codice Civile elenca le porzioni del fabbricato che sono comuni in mancanza di indicazione contraria; altri locali o spazi, oltre quelli elencati dall’art. 1117 possono essere dichiarati comuni, ma ciò deve, inequivocabilmente risultare dall’atto di acquisto o dal Regolamento di condominio. È buona norma prima di sottoscrivere il rogito di acquisto farsi mostrare il Regolamento e verificare eventuali esclusioni dalle proprietà comuni. Se talune indicazioni appaiono troppo generiche o imprecise non abbia timore di chiedere un sopralluogo, eventualmente in presenza dell’Amministratore per una ricognizione delle parti dichiarate comuni o di chiedere chiarimenti al suo notaio.

Anaci Lombardia: in condominio ritorna la solidarieta’ passiva

 Ritorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa. In 16 giorni la Cassazione (e, si può dire, quasi gli stessi giudici) ha ribaltato due volte uno dei principi chiave della vita condominiale: quello in base al quale il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l’intero credito. Con la sentenza 14813/2008 segnalata l’11 giugno ad Arezzo al convegno Anaci, la Corte ha dichiarato corretto il principio applicato dal giudice di pace di Roma «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all’articolo 1292 del Codice civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori». Questa la decisione all’udienza del 24 aprile, pochi giorni dopo quella delle Sezioni Unite 9148 dell’8 aprile, che ha scelto l’indirizzo minoritario della parziarietà delle obbligazioni condominiali e con la quale sorge ora nuovamente il contrasto. La seconda sezione precisa, infatti, che il condominio esiste per la sola presenza di un edificio con proprietà per piani orizzontali e il pagamento non può rifiutarsi per l’inesistenza della tabelle millesimali. Quanto invece affermato dalle Sezioni unite aveva suscitato forti critiche perché la parziarietà può rivelarsi un boomerang per i condomini-consumatori, esposti all’aumento dei costi dei lavori condominiali.