Piano Casa: cambiano le regole da Comune a Comune

 In quasi tutte le Regioni è ormai possibile presentare le domande per realizzare gli interventi previsti dal Piano Casa. Sono infatti scaduti, dove previsti (Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto), i termini assegnati ai Comuni per deliberare in merito alle modalità di applicazione degli interventi nell’ ambito dei rispettivi territori.

Le scelte espresse dai Comuni, che finora hanno deliberato, creano inevitabilmente una diversificazione di regole sul territorio anche all’ interno della stessa Regione. Pochi i Comuni che hanno scelto di incentivare ulteriormente gli interventi introducendo forme di sconto aggiuntive sul contributo di costruzione. In Lombardia forti riduzioni sono state previste da alcuni Comuni.

Praticamente tutti, tranne ad esempio Roma che conferma solo le esclusioni previste dalla propria legge regionale, hanno deciso di specificare nel dettaglio le aree o addirittura gli immobili (come Vicenza che esclude gli edifici novecenteschi e ottocenteschi, le palazzine Liberty ed alcuni edifici rurali) in cui non possono essere eseguiti gli interventi. Esclusa in genere l’ applicabilità degli interventi anche nelle zone oggetto di piani attuativi o di atti di pianificazione negoziata con convenzione ancora in corso di attuazione.

Regione Toscana, nuove norme per la tutela del paesaggio

 (LR n. 71 del 23 / 11 / 2009 “Modifiche alla LR n. 39 / 2005 Disposizioni in materia di energia” – BUR n. 50 del 27 / 11 / 2009)

Viene modificata, in molte delle sue parti, la LR 39 / 2005 concernente la disciplina dell’ efficienza energetica in edilizia al fine di uniformarla al contesto legislativo nazionale oggetto di recente modifica.

In particolare, viene introdotto un nuovo sistema regionale di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, o soggetti ad interventi di ristrutturazione, con conseguente ridefinizione anche delle competenze della Regione e degli enti locali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell’ amministrazione.

I Comuni, ad esempio, sono obbligati ad adottare negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’ efficienza energetica.

Risparmio energetico: permesso di costruire solo con rinnovabili, dal 2010

 Più lontana in Italia l’ efficienza energetica in edilizia, in controtendenza rispetto all’ Unione Europea. L’ articolo 29, comma 1- octies, del disegno di legge di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 Milleproroghe, differisce al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il termine del 1° gennaio 2009 – spiega la relazione del Servizio Studi della Camera – è previsto dall’ art. 4, comma 1-bis del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), come sostituito dal comma 289 dell’ art. 1, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che prevede che, per gli edifici di nuova costruzione, il permesso di costruire venga rilasciato a condizione che siano installati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica di almeno 1 kW per ciascuna unità abitativa e di almeno 5 kW per i fabbricati industriali di superficie non inferiore a 100 mq.