Consorzi di bonifica, il sistema fa acqua

 La situazione è sotto gli occhi di tutti: il sistema dei Consorzi di bonifica fa acqua da tutte le parti. Impedisce una visione unitaria della situazione idrogeologica, ci difende da alluvioni e smottamenti nel modo in cui le vicissitudini vissute nei giorni scorsi da tante popolazioni hanno dimostrato. Per contro, la contribuzione obbligatoria da parte di condòmini e proprietari di casa e terreni, cresce inesorabilmente ogni anno, caratterizzata – oltretutto – da iniquità intollerabili (intere regioni in cui non si paga se già si paga il servizio fognario, ed altre – nella stessa situazione – nelle quali invece si paga comunque, e così via discriminando da luogo a luogo, secondo scelte discrezionali delle singole Regioni o dei singoli carrozzoni consortili). Riordinare questo sistema è improcrastinabile. E, per farlo, bisogna anzitutto sapere chi deve pagare per le opere di bonifica.

Normativa
Confedilizia ha avviato una battaglia per difendere la proprietà immobiliare urbana dalle pretese di quei Consorzi che – protetti dalle rispettive Regioni – chiedono ai soli proprietari di immobili, contributi che – evidentemente – andrebbero posti a carico della fiscalità generale. Si tratta di una battaglia condotta, nel più ampio quadro della difesa delle proprietà urbane (ma anche fondiarie), per ottenere il rispetto della legge. Per questo appare opportuno precisare che cosa dice la normativa del settore.

Convegno “Le costruzioni per la ripresa: il ruolo delle Regioni”. Ance: “Per il Sud ottimizzare l’ utilizzo delle riforme”

 È urgente uno scatto di efficienza del sistema politico – amministrativo ed è necessaria una stretta collaborazione delle istituzioni tra loro e delle istituzioni con le associazioni imprenditoriali per garantire un migliore utilizzo delle risorse pubbliche già stanziate. Oltre ad un miglioramento della competitività e delle infrastrutture del Mezzogiorno.

Questo è emerso in occasione del convegno Le costruzioni per la ripresa: Il ruolo delle Regioni, tenutosi a Lecce il 23 ottobre u.s. ed organizzato da Ance Puglia.

La relazione introduttiva del Vice – Direttore dell’ Ance, Antonio Gennari, ha permesso di fare il punto sui fattori di miglioramento della competività del Mezzogiorno e sulle risorse rese disponibili per lo sviluppo dell’ area nell’ ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013 (fondi strutturali e FAS), per un importo complessivo pari a circa 90 miliardi di euro di cui 35 per infrastrutture e costruzioni.

Valutazione di impatto ambientale e fonti rinnovabili

 Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili? Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali.

Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali. Le regioni avevano infatti un anno di tempo per varare norme proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito però il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

In particolare il Dlgs, nella sua versione attuale, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano definire un incremento o un decremento massimo nella misura del 30% delle soglie previste per essere esentati dalla Via e soprattutto, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Ci si potrebbe quindi chiedere: “Le regioni hanno agito in tempo, varando norme ad hoc?” La domanda è però mal posta. Infatti il Dlgs non esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo possano essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non siano in contraddizione con il suo dettato. Ora, poiché il Dlgs consente le esclusioni dalla Via, tali esclusioni potrebbero essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.

Facciamo un esempio: la legge n. 7 / 2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5. 000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso discorso per gli impianti eolici singoli, fino a quattro, con altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri. Per i progetti ricadenti, anche parzialmente, all’ interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

Confedilizia: piani casa regionali “sabotati” con il libretto del fabbricato

 È in corso da parte di alcune Regioni un’ azione di sabotaggio dei Piani casa (quelli relativi agli ampliamenti degli immobili), Piani che in sede regionale sono in corso di approvazione in seguito all’ Intesa siglata nel marzo scorso tra Governo, Regioni stesse ed Enti locali. Tale azione di sabotaggio viene attuata attraverso l’ introduzione, nelle leggi regionali interessate, dell’ obbligo di dotarsi del libretto casa quale condizione indispensabile per poter usufruire della facoltà di operare gli ampliamenti volumetrici degli immobili.

La denuncia è della Confedilizia, che rileva come il consentire gli ampliamenti esclusivamente ai proprietari che si sottopongano all’ obbligo (meramente cartaceo, molto costoso e di nessuna utilità) di dotazione del libretto è una chiara sconfessione dei princìpi ispiratori del Piano casa di iniziativa governativa, finalizzato a rilanciare l’ edilizia attraverso la previsione di nuove possibilità per i proprietari e la semplificazione delle procedure esistenti.

Prevenzione antisismica. Come affrontano il rischio sismico le regioni?

 Le norme locali sono centinaia, molte messe a punto proprio in seguito a terremoti catastrofici, come quelli avvenuti in Friuli, in Campania, Umbria, Marche e Molise. In alcune di queste regioni la ristrutturazione di case esistenti con criteri antiscossa è anzi premiata con contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato. Nello spirito della prevenzione, abbiamo scelto di esaminare le norme di tre Regioni un po’ meno duramente colpite dai ricorrenti sisma, Emilia, Lombardia e Toscana, per offrire uno spaccato di come è stata affrontata, fuori dalla stretta emergenza, questa difficile realtà.

Emilia Romagna
All’ avanguardia rischio antisismico, ha emanato nell’ ottobre 2008 la legge n. 19. Le funzioni sono esercitate dai comuni, ma sotto la regia tecnica della Regione, salvo che i municipi vogliano, in forma individuale o associata, occuparsi di tutto direttamente e siano in grado di farlo.

Tranne che nelle zone a basso rischio, tutti gli interventi di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici e opere suppliche e private, sono soggetti al rilascio di una autorizzazione sismica.

Anche nella zone a basso rischio l’ autorizzazione è necessaria per le sopraelevazioni, le opere infrastrutturali e gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare. Comunque, anche nelle località “più stabili” resta necessario il deposito presso lo Sportello unico per l’ edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni.

L’ autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, ma decade in caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

News. Consorzi di bonifica. Opinioni in tre tempi. Confedilizia: “Calderoli abroghi le tasse”

 Roma, 11 luglio 2009. Il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: “Prendiamo atto delle buone intenzioni del ministro Calderoli (destinate, peraltro, a rimanere “pie” intenzioni) e della tardiva scoperta dell’ “impossibilità a provvedere” (dopo mesi e mesi di pubblici annunci in senso contrario).

In realtà, la Corte costituzionale si è pronunciata prima della riforma costituzionale del 2001 che ha cambiato radicalmente regime normativo e si è pronunciata comunque solo nel senso di escludere che possano essere trasferite alle Province funzioni di competenza privata (sentenza n. 326 / ’98).

In ogni caso, se anche le cose stessero come ha detto il ministro, una cosa è pacificamente certa: che il potere impositivo di tributi spetto allo Stato e basta, in virtù di quanto dispone l’ articolo 23 della Costituzione. Sfidiamo allora Calderoli e Brunetta ad abrogare il R.D. 13.2.1933 n. 215 o, quanto meno, l’ articolo 21 di tale legge statale, che consente ai Consorzi di esigere i contributi imposti ai proprietari di alloggi e agli agricoltori con ruoli immediatamente esecutivi, che i Consorzi da sé soli si approvano.

Ci attendiamo che queste ultime proposte, coerentemente con quanto fatto presente dal ministro Calderoli e, comunque, coerentemente con il dettato costituzionale, siano accettate ed inserite già nel Codice delle autonomie, così come ci attendiamo che – in ogni caso – si stabilisca un termine massimo di sei mesi alle Regioni per decidere sull’ attribuzione delle competenze consortili”.

Piano casa. Ampliamenti e demolizioni: le varie interpretazioni delle Regioni

 Le Regioni premono l’ acceleratore sugli ampliamenti. Ammessi in alcuni casi interi condomini senza distinzioni o limiti di metratura. Non è più soltanto un piano casa quello che sta prendendo forma attraverso le leggi regionali. E neanche il “piano delle villette” di Berlusconi.

Le Regioni hanno interpretato con grande libertà e autonomia l’ intesa raggiunta con il governo il 1° aprile sul rilancio dell’ edilizia attraverso i lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione. E hanno ammesso ai lavori non solo le villette uni o bifamiliari, ma in qualche caso tutti i condomini, senza distinzione né limiti di metratura. È il caso ad esempio della Sicilia (Regione che gode di totale autonomia in materia) e del Veneto, che con il proprio disegno di legge aveva preceduto l’iniziativa del governo.

I piani regionali, poi, non si fermano alla casa. A parte la rigida Toscana – l’ unica ad avere già una legge – più o meno ovunque nelle altre sei realtà che hanno varato un disegno di legge sarà consentito allargare del 20% anche immobili che, oltre alle abitazioni, contengono qualche ufficio o negozio (ad esempio in Campania, Piemonte e Umbria).

Proprio l’ Umbria ammette anche interventi su capannoni industriali e artigianali, ma dentro un più ampio piano attuativo. Senza dimenticare che la demolizione e ricostruzione di capannoni e stabilimenti è un caposaldo anche del progetto veneto.

Gli interventi, secondo l’ intesa, dovranno servire anche a migliorare l’ efficienza energetica del patrimonio edilizio. I requisiti richiesti, però, sono molto diversi da una Regione all’ altra. Per ampliare una villetta in Piemonte, ad esempio, bisognerà ridurre del 40% il fabbisogno annuo di energia primaria dell’ edificio. In Lombardia, invece, basterà un taglio del 10% sui consumi del riscaldamento, mentre Veneto e Sicilia non chiedono requisiti particolari.

Piano casa: si muovono le Regioni

 Le Regioni stanno procedendo nel percorso della legge regionale per permettere ampliamenti delle cubature fino al 20% o fino al 35% nel caso di demolizione e ricostruzione delle abitazioni mono e bifamiliari, secondo quanto previsto dall’ intesa tra Stato e Regioni del 31 marzo scorso. A partire dai primi di agosto il Piano casa dovrebbe quindi essere operativo.

La prima a dotarsi di una legge è stata la regione Toscana, che ha escluso dal provvedimento centri storici e case condonate. In Piemonte la legge, deliberata in Giunta, è in attesa di passare al Consiglio: se verrà approvata, si potrà ampliare o demolire per ricostruire in deroga ai piani regolatori solo se si ottiene un forte risparmio energetico.

In Lombardia la sostituzione edilizia dovrebbe riguardare anche le aree storiche o di rilievo naturalistico – ambientale. Previsto il raddoppio dell’ ampliamento delle abitazioni (dal 20 al 40%) per quei Comuni che avevano già previsto questa possibilità. Nella Provincia autonoma di Bolzano la materia è delegata alla Giunta. La provincia di Trento ne ha invece competenza esclusiva. In Veneto, la cui Giunta ha approvato il testo lo scorso aprile, l’ ampliamento a seguito di ricostruzione è consentito fino al 40% se vengono utilizzate fonti energetiche rinnovabili.

Dall’ edilizia il rilancio dell’economia in Toscana

 Rilanciare l’ economia toscana, dare risposte ai bisogni abitativi delle famiglie, riqualificare il patrimonio edilizio esistente, ma tutto in coerenza con le scelte delle strumentazioni urbanistiche comunali e con i principi di governo del territorio contenuti nella legge regionale 1 / 2005. Questo – dopo l’ intesa raggiunta a livello nazionale fra Governo, Regioni ed enti locali lo scorso 31 marzo – il patto stipulato nella sede della Regione Toscana su iniziativa dell’ assessorato all’ urbanistica, fra Regione e associazioni degli enti locali: ANCI, UNCEM, UPI. 


Il Governo della Toscana – si legge in premessa – “intende proporre al Consiglio Regionale un gruppo organico di provvedimenti che, oltre a stimolare la ripresa di alcuni settori produttivi, dia risposte anche ad esigenze di carattere sociale e in particolare a quelle abitative, espresse dalle famiglie”. 
Il pacchetto conterrà: una legge straordinaria sull’ edilizia, l’integrazione del Piano Paesistico del PIT e un programma di edilizia sociale. 


Il patto riguarda il primo dei tre momenti: interventi straordinari in materia edilizia, in base alla volontà di rafforzare l’ intervento sul patrimonio dell’ edilizia residenziale pubblica e predisporre abitazioni low cost per giovani e famiglie di medio – basso reddito. Entro il 30 giugno 2009, attraverso una legge speciale, saranno dunque definite misure urgenti e straordinarie con effetti temporali destinati a cessare il 31 dicembre 2010.

La legge si applicherà immediatamente consentendo ai cittadini di realizzare interventi di ampliamento fino al 20% delle unità abitative nonché interventi di sostituzione edilizia di edifici abitativi con aumenti fino al 35% nell’ ambito urbano e, comunque, in coerenza con le tipologie di intervento previste dagli strumenti urbanistici comunali.