Confedilizia comunica. Neve: nessun obbligo per i proprietari

 In questi giorni di neve abbondante vi possono essere sindaci tentati di addossare la pulizia delle strade ai proprietari dei tratti limitrofi, i cosiddetti “frontisti”. Ogni obbligo in merito sarebbe illegittimo. Lo specifica la Confedilizia, sulla base di inoppugnabili indicazioni di legge.

Infatti i marciapiedi sono una parte della strada, esterna alla carreggiata, secondo la definizione del Codice della strada. All’ interno dei centri abitati le strade pubbliche sono quasi sempre comunali: compete ai Comuni la pulizia delle strade di loro proprietà, sempre sulla base del Codice della strada; quindi, anche la pulizia dei marciapiedi. Nella pulizia rientra lo sgombero da qualsiasi materiale, compresa la neve.

News. Cantieri mobili, ha vinto la Confedilizia

 Il d.lgs. n. 106 del 3.8.’09, contenente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 81 / ’08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha apportato tra l’ altro alcune modifiche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili

Innanzitutto sono stati esclusi dal campo di applicazione della normativa i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ allegato X del d.lgs. in questione.

Inoltre – e soprattutto – è stata accolta una richiesta formulata dalla Confedilizia fin dall’ approvazione del d.lgs. n. 81 / ’08. È stata infatti eliminata la norma che prevedeva a carico del committente (cioè del soggetto per conto del quale l’ intera opera viene realizzata) la responsabilità per l’ inosservanza di determinati obblighi in tema di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili anche nel caso in cui questi avesse conferito apposito e specifico incarico al responsabile dei lavori, così come prescrive la normativa.

Abruzzo. Estesa a tutti i Comuni la norma sugli alloggi in affitto

 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 / 9 / 2009 l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 che modifica e integra alcune precedenti ordinanze.

Si segnalano, soprattutto, gli articoli 11, comma 1, e 12 che rispettivamente modificano alcune previsioni contenute nelle ordinanze n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009. Relativamente all’ ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 (contributi edifici di tipo E) viene prorogato il termine per la presentazione della richiesta del contributo da 90 giorni a 160 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell’ ordinanza avvenuta il 31 agosto 2009.

In riferimento all’ ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 si ricorda che quest’ ultima ha previsto che i contributi per la riparazione degli edifici di tipo A, B o C siano riconosciuti anche ai proprietari degli immobili che alla data del 6 aprile erano concessi in locazione. In particolare, il beneficio era limitato alla sola provincia de L’ Aquila e a condizione che i contratti di locazione fossero rinnovati alle stesse condizioni per una durata non inferiore a 4 anni.

Terremoto Abruzzo: prorogato il termine per gli edifici E ed estesa a tutti i Comuni la norma sugli alloggi in affitto

 È stata firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’ Ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009 con la quale sono state apportate alcune modifiche e integrazioni a delle precedenti ordinanze.

L’ ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 (contributi edifici di tipo E) proroga il termine per la presentazione della richiesta del contributo da 90 giorni a 160 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell’ ordinanza avvenuta il 31 agosto 2009.

L’ ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 ha previsto che i contributi per la riparazione degli edifici di tipo A, B o C siano riconosciuti anche ai proprietari degli immobili che alla data del 6 aprile erano concessi in locazione. Il beneficio era limitato alla sola provincia de L’ Aquila e a condizione che i contratti di locazione fossero rinnovati alle stesse condizioni per una durata non inferiore a 4 anni.

L’ ordinanza n. 3805 estende l’ ambito di applicazione a tutti i Comuni interessati dal sisma (quelli identificati con il Decreto Commissario Delegato del 16 aprile 2009 e a quelli posti al di fuori del cratere sismico in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’ evento sismico) e riduce il termine di rinnovo dei contratti di locazione da 4 anni a 2 anni.

Milano. Botteghe, negozi storici: incostituzionali i vincoli di destinazione d’ uso nel P.G.T. senza adeguati indennizzi ai proprietari degli immobili

 Dal Corriere della Sera del 27 agosto 2009: “Il Comune di Milano sta verificando se c’ è la possibilità di inserire nel P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) vincoli di destinazione d’ uso per gli edifici che ospitano le botteghe storiche. Perché altro tipo di vincoli non ha funzionato: come quello della Sovrintendenza sugli arredi”.

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici:
“Per affrontare compiutamente e con qualche probabilità di buon esito il problema dei negozi storici occorre avere presenti i termini della questione: interessi in gioco e dinamiche in grado di generare il fenomeno.

Gli interessi sono di tre ordini:
-A) quello collettivo – pubblico al mantenimento nella città di attività commerciali affascinanti e qualificanti sul piano culturale e storico. Chi non ricorda i casi emblematici della nostra Milano? Il vecchio carbonaio in Via S. Maurilio, la bottega di cordami e granaglie in piazza S. Stefano. E le mercerie oggi pressoché scomparse.

-B) quello degli esercenti le attività, che si trovano di fronte al dilemma di accettare buonuscite milionarie in euro (non previste da alcuna legge, ma che sono di prassi diffusissima nel settore) e di andarsene piantando baracca e burattini ovvero di tirare a campare continuando attività spesse volte antieconomiche.

-C) quello dei proprietari locatori dell’ immobile
che non devono e non possono subire vincoli autoritativi preordinati al mantenimento di attività che, se non sono convenienti per chi già le esercita, non si capisce come possano risultare tali per chi eventualmente subentra nella loro gestione.