Il titolare di un posto auto in diritto esclusivo e perpetuo, può usucapire la proprietà dello stesso se lo possiede per più di venti anni in modo esclusivo e ininterrotto, provvedendo al pagamento delle spese condominiali ad esso inerenti, alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sua locazione ecc.
Al possesso dell’ usuario può essere unito il possesso di colui che ha ceduto a qualsiasi titolo il diritto di uso. La domanda di acquisto della proprietà per usucapione si propone nei confronti di tutti i condomini. Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, 2 aprile 2009, numero 4.479.
Il caso
Una condomina aveva ereditato dalla sorella un posto auto in un cortile condominiale. La sorella a suo tempo aveva acquistato, dalla società costruttrice / venditrice, non la proprietà del posto auto, ma il solo uso perpetuo ed esclusivo del bene. Tra l’ altro la società venditrice era anche fallita. Di conseguenza, quando la condomina aveva promesso in vendita ad un terzo il bene e si era giunti al rogito, il notaio aveva rifiutato la stipula della compravendita, ritenendo che l’ atto di provenienza non garantisse l’ esclusiva proprietà del bene in capo alla condomina.
Dopo il rifiuto del notaio, quest’ ultima aveva citato in giudizio il condominio chiedendo l’ acquisto per usucapione della proprietà del bene a norma dell’ articolo 1158 Codice Civile, già posseduto, prima dalla sorella dante causa e successivamente dalla medesima, da oltre venti anni, in forza del diritto perpetuo di uso esclusivo. Il condominio non si costituiva in giudizio e il Tribunale ordinava la chiamata in causa di tutti i condomini. Di questi uno soltanto si costituiva, senza opporsi alla domanda della condomina.