Edilizia sociale, piano casa approvato dalla Consulta
Dopo il varo del Piano nazionale di edilizia abitativa (articolo 11 del decreto legge 112 / 2008) molte regioni promossero varie questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta, rivendicando la propria competenza legislativa sulla definizione dei programmi di edilizia abitativa ed evidenziando che lo Stato non potrebbe definire nel dettaglio quelli che sono i requisiti dei beneficiari e le modalità di attuazione, trattandosi di materia concorrente, ovvero quella del governo del territorio). Altrimenti, secondo le ricorrenti, rimarrebbero pochi spazi per una disciplina regionale attuativa.
Secondo la Corte con il Piano nazionale di edilizia abitativa lo Stato in realtà si è limitato a fissare i principi generali che devono presiedere alla programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore. La Corte ha, infatti, ribadito il principio già affermato in precedenza, in base al quale la determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche categorie di soggetti deboli non può essere disgiunta dalla fissazione su scala nazionale degli interventi onde evitare squilibri e disparità nel godimento del diritto alla casa da parte delle categorie sociali disagiate.