Immobile scadente niente certificazione energetica
A decorrere dall’ 1.7.’09, il d.lgs. n. 192 / ’05 ha previsto – salvo diversa disposizione regionale – che ogni singola unità immobiliare, in caso di trasferimento a titolo oneroso, sia dotata a cura del venditore dell’ attestato di certificazione energetica
Al proposito, occorre però tenere a mente la rilevante novità introdotta dalle Linee Guida di cui al d.m. 26.6. ’09 a favore dei proprietari di immobili di scarsa qualità dal punto di vista del consumo energetico. Questo provvedimento, infatti, contiene una previsione secondo la quale, per gli edifici di superficie ”utile” (cioè calpestabile) inferiore o uguale a 1000 mq e ”ai soli fini di cui al comma 1 – bis, dell’ articolo 6”, d.lgs. 192 / ’05 – e, quindi, per il solo caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici realizzati o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto precedentemente all’ 8.10.’05 -, il proprietario, ”consapevole della scadente qualità energetica” del suo immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’ autodichiarazione (da trasmettere, in copia, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro 15 giorni dalla data del rilascio) in cui afferma che ”l’ edificio è di classe energetica G’‘ e che ”i costi per la gestione energetica dell’ edificio sono molto alti”.