La scelta del locatore di optare per la cedolare secca comporta la rinuncia alla sua facoltà di modificare, per tutta l’intera durata del contratto e dell’eventuale proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto stesso, qualora tale sua scelta riguardi un contratto già in corso, la misura del canone contrattualmente pattuito.
A nulla rileva il fatto che tale possibilità sia stata espressamente prevista nel contratto, perché la rinuncia deve addirittura riguardare anche la pretesa di vedersi riconosciuto il semplice adeguamento sulla base della variazioni Istat verificatesi nel corso della durata del rapporto di locazione.