Piano casa Veneto. Norme regionali (Legge Veneto n. 14 del 08 – 07 – 2009, 2 delibere di Giunta)

 La Regione Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi mirati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e per favorire l’ utilizzo dell’ edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

Le disposizioni si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.

Veneto è in quinta posizione nella corsa legislativa per il varo del Piano Casa. Il testo approvato è riuscito a sbloccare la serrata opposizione grazie alla conciliazione del rilancio dell’ economia con la riqualificazione del paesaggio attraverso il premio di costruzione per chi costruisce con tecniche di bioedilizia. Sul patrimonio esistente a destinazione residenziale o diversa sono consentiti ampliamenti del 20% in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.

In determinate ipotesi è inoltre ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato, che comunque va considerato accessorio e pertinenziale rispetto al fabbricato principale. Via anche al recupero dei sottotetti, a eccezione di centri storici e aree non edificabili. Prevista la demolizione e ricostruzione con aumenti volumetrici fino al 40% sugli edifici residenziali e produttivi costruiti prima del 1989. È possibile arrivare al 50% qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo. La riduzione degli oneri, fissata al 60%, sarà accessibile solo per le prime case.

In dettaglio

1. Tipologie di immobili. Fabbricati esistenti o il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ ampliamento del 20 % realizzato sulla prima casa di abitazione è calcolato sulla volumetria massima assentibile, secondo norme apposite.

2. Zone escluse. Centri storici, zone con limiti comunali agli interventi edilizi, aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica, inedificabili. Ammesse invece le zone demaniali e tutelate nei limiti della norme urbanistiche e ambientali. Esclusi gli edifici con vincolo storico – artistico

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro l’ 11 luglio 2011. Gli interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del 30 ottobre 2009.

4. Incrementi volumetrici. Incremento massimo del 20% volume Sale al 30% in caso di uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., anche se già installate.

4.1 Risparmio energetico – ambientale. Tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 3 2007, n. 4 (Edilizia sostenibile). Essa prevede, secondo i criteri del protocollo Itaca, un complesso di 34 diversi criteri di valutazione a punteggio. Alla fine dei calcoli è possibile appartenere a una classe, che va da -1 a +5. La graduazione tiene conto delle classi (anche se il meccanismo andrebbe chiarito).

Regione Umbria. Piano casa, norme regionali (Legge 26 giugno 2009, n. 13, art. 31 – 38)

 L’ Umbria è la seconda in Italia, dopo la Toscana. Mantenendosi fedele all’ intesa firmata con il Governo consente ampliamenti su edifici residenziali uni o bifamiliari, o comunque anche condomini non oltre i 350 metri quadrati fino a un massimo del 20% di superficie utile coperta, e comunque non oltre i 70 metri quadrati. Restano fuori i centri storici.

Regione Puglia. Piano casa, le norme regionali (Legge 30 luglio 2009, n. 14)

 La Puglia è stata la prima Regione meridionale ad aver approvato il Piano Casa. Possono essere ampliate le abitazioni inserite nelle aree edificabili rientranti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previa adozione di un regolamento da parte dei Comuni. Se per mancanza di spazio agli aumenti volumetrici non può corrispondere un incremento dei parcheggi, il costruttore dovrà versare la cifra corrispondente al Comune, che si impegnerà nella realizzazione di nuovi posti auto o di servizi a sostegno della mobilità pubblica. Gli edifici da demolire per ragioni di sicurezza possono poi essere ampliati del 35%.

1. Tipologie di immobili. Immobili esistenti alla data del 3 agosto 2009.

2. Zone escluse. Centri storici, zone in cui strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’ approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Immobili con vincolo storico – artistico o con valore culturale o o negli elenchi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14. Immobili dichiarati di notevole interesse pubblico dal d.lgs. 42 / 2004 o aree comunque tutelate dallo stesso (art. 142). Zone naturali tutelate. Ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica o geomorfologica.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro il 3 agosto 2011.

4. Incrementi volumetrici. Max 20% volumetria, non oltre 200 mc. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate (salvo che si sia trattato di mero cambio destinazione uso).

Condominio e certificazione energetica unica. Norme particolari regionali

 La certificazione energetica condominiale,così come definita dal Dlgs 192, è valida per tutta l’ Italia a patto però che le singole regioni non dettino prescrizioni diverse. In effetti il Piemonte (legge n. 13 / 2007) e l’ Emilia Romagna (delibera assemblea legislativa n. 156 / 2008) riproducono pari pari la norma nazionale. Lo stesso poteva dirsi, fino a poco tempo fa, anche per la Lombardia. Dal 7 di settembre entra però in vigore il decreto dirigenziale n. 5376 / 2009, che prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche sia fatto per singolo appartamento, anche se l’ impianto è centralizzato.

Resta la possibilità di redigere un attestato riferito a più unità immobiliari poste in un medesimo edificio, ma specificando comunque in questo documento le prestazioni delle singole unità. Esse saranno identiche tra loro per quanto riguarda la caldaia centralizzata e i muri esterni, ma potranno differire l’ una dall’ altra se un appartamento è all’ ultimo piano ed è sovrastato da un sottotetto non coibentato, se un altro ha i tripli vetri, se un terzo ha il pavimento sopra cantine non riscaldate. E così via.

Comunque gli uffici regionali continueranno a poter ricevere un solo documento per stabile, senza che si per forza necessario riceverne uno per appartamento. Restano comunque sottratti dalla certificazione condominiale i locali ad uso diverso (per esempio i negozi). Anche in caso di appartamento termoautonomo, l’ attestato deve essere comunque individuale.

Eolico. Limiti di dislocazione: illegittime le norme regionali

 I pannelli fotovoltaici non su tutte le nuove costruzioni. Infatti la norma che scatterà dal 2010 prevede che il kW di elettricità che occorrerà produrre per ogni unità residenziale provenga da fonti rinnovabili in genere, da altri impianti quali geotermici, a biomasse o eolici, ad esempio. Ed è proprio sullo sviluppo dell’ energia dal vento che in questo ultimo anno c’ è stata un’ incredibile accelerata, soprattutto in molte regioni meridionali.

Gli inconvenienti dell’ eolico sono essenzialmente due. Il primo è il costo dell’ impianto, giustificato solo per un condominio o un’ azienda agrituristica (sono da investire almeno 50 mila euro, per i più piccoli). Il secondo è il possibile impatto visivo e ambientale.

Su quest’ ultimo nodo è destinata ad avere una grande importanza una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (29 maggio 2009, n. 166), che ha ritenuto illegittimo l’ articolo 6 della legge della regione Basilicata 26 aprile 2007, n.9 (Disposizioni in materia di energia), bloccando indirettamente tutte le norme locali, anche di altre regioni, che regolano l’ inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.