Importante sentenza del Tribunale di Parma che ha dichiarato la nullità di un contratto di acquisto del diritto di multiproprietà (godimento a tempo parziale di un bene immobile), per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, e la contestuale nullità del contratto di finanziamento ad esso collegato. Gli acquirenti erano stati convocati, come spesso avviene, presso un hotel parmigiano e invitati a sottoscrivere un contratto per effettuare ogni anno una vacanza di una settimana, con l’acquisto, dopo 10 anni, del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici di un Club. Il contratto non precisava in alcun modo l’oggetto dell’acquisto, riferendosi solo genericamente all’iscrizione ad un Club. Mancava, inoltre, la durata del contratto e l’indicazione del numero di settimane di soggiorno a cui avevano diritto. Infine, mancava ogni informazione sul rischio di indisponibilità dei posti da usufruire, considerando che il Club era costituito da 27.000 membri e la recettività delle ventisei strutture menzionate era pari a poco più di cento fra monolocali, appartamenti e stanze d’albergo, con la probabilità di essere dirottati verso alloggi del circuito ben più modesti.
Multiproprietà
Multiproprieta’ e finanziamento, puo’ essere nulla per violazione delle norme sul credito al consumo
Finalmente si comincia a parlare delle nullita’ e invalidita’ proprie (e non solo per l’evidente collegamento con il contratto di vendita cui accede) dei contratti di finanziamento con i quali poche finanziarie, tra cui Finemiro Leasing (oggi Neos Finance), hanno pagato numerosi acquisti di quote associative di complessi turistici e multiproprieta’ spagnole varie. Stavolta a pronunciarsi (seppur ancora in via incidentale non definitivo e infraprocessuale) e’ il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, il quale, rigettando una richiesta della Neos Finance di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concesso in suo favore e poi opposto dagli attori (gli acquirenti della multiproprieta’) ha cosi’ motivato: “…rilevato che, alla luce della deliberazione sommaria propria di questa decisione, appare fondata l’eccezione di nullita’ del contratto di credito al consumo sollevata dalla parte opponente ai sensi dell’art. 124, comma 3, T.u.l. b., dal momento che il contratto in questione non sembra rispettare il requisito della descrizione analitica dei beni il cui acquisto viene finanziato, mancando l’indicazione sia del periodo di tempo durante il quale la multiproprieta’ e’ utilizzabile, sia il luogo di ubicazione della stessa…” Si tratta di una pronuncia molto importante, seppur non ancora spendibile come precedente definitivo. Per la prima volta si afferma chiaramente la nullita’ originaria propria del contratto di finanziamento con il quale sono acquistate negli ultimi anni le multiproprieta’, anche quelle vendute con il raggiro sul diritto di recesso, anche quelle vendute con il messaggio telefonico ingannatore “hai vinto un viaggio”.
La multiproprietà è scomparsa, oggi è tempo di leasing
Se l’idea dell’affitto non si ritiene valida e si vuole una seconda casa con l’uso esclusivo, esiste una valida alternativa al salasso del mutuo.Si tratta del leasing abitativo che ha
La fine di un sogno: la multiproprietà
Non va più di moda andare in vacanza sempre nello stesso posto, nella stessa casa, la stessa settimana. Gli italiani scelgono sempre di meno la multiproprietà e chi l’ha comprata qualche anno fa ora vorrebbe rivenderla. La multiproprietà che si è diffusa in Italia a finire degli anni ottanta, ha offerto la possibilità a molte famiglie di comprare una casa in cui passare le vacanze al mare o in momtagna ad un prezzo accessibile, ma per un periodo fisso stabilito, di solito una o due settimane l’anno.