Ieri il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro ha firmato il decreto per la definizione di alloggio sociale, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato – art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9.
Un provvedimento importante per i Comuni e in particolare per le prerogative delle amministrazioni locali in materia di erogazioni di servizi abitativi ed erogazioni di servizi, anche sperimentali, per far fronte ai nuovi bisogni alloggiativi anche in forme diverse da quelle conosciute come l’edilizia sovvenzionata.
Secondo quanto previsto dal decreto, è definito alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato. Il comma 5 dell’articolo 1 precisa che l’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.