Approvata dal Senato la legge Finanziaria 2010

 Ecco le principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge n.1790 – B A / S, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”, approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2009 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

Riapertura dei termini, fino al 31 ottobre 2010, per la rivalutazione fiscale delle aree edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010; proroga, fino al 31 dicembre 2012, della detrazione Irpef del 36% per il recupero delle abitazioni; messa a regime dell’ aliquota Iva del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali; proroga, per tutto il 2010, della detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti del settore privato.

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
2. Abitazioni: proroga della detrazione Irpef del 36% – Iva al 10% sulle manutenzioni
3. Proroga della detassazione dei contratti di produttività
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo
5. Altre misure fiscali

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
L’ art.2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili (nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree.

Come per le precedenti rivalutazioni, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (1^ rata), 31 ottobre 2011 (2^ rata), 31 ottobre 2012 (3^ rata). La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno su cui applicare l’ imposta sostitutiva, devono essere effettuate anche entro il 31 ottobre 2010.

Publiredazionale. Palazzetti Pellet Technology: è nata una stella

 Lanciare sul mercato tecnologie sempre più avanzate ed innovative. È questo l’ ambizioso obiettivo del progetto PPT, Palazzetti Pellet Technology, un progetto di ricerca in continua evoluzione, che mira a potenziare la resa delle stufe, migliorandone le prestazioni, la funzionalità e la praticità di utilizzo.

Il coinvolgimento all’ interno del progetto PPT di competenze come la meccanica (la componentistica) e l’ elettronica delle stufe, ha consentito di sviluppare tecnologie davvero all’ avanguardia. A cominciare dal rivoluzionario sistema a stella per il caricamento del pellet, che assicura vantaggi reali sia in termini di resa che di facilità di manutenzione.

Se fino a ieri la diversa pezzatura del pellet comportava nelle tecnologie tradizionali un flusso incostante di biomassa all’ interno del braciere, adesso con il sistema a stella viene garantito un dosaggio costante di combustibile, determinando una combustione regolare che migliora la resa e riduce le emissioni.

Il sistema a stella, inoltre, con la sua rotazione consente di bruciare completamente nel braciere anche le eventuali polveri di pellet che normalmente si accumulavano sul fondo del serbatoio, mantenendolo sempre pulito. Compattezza e silenziosità assicurano poi il giusto comfort. Anche la pulizia della stufa è stata considerevolmente semplificata grazie al nuovo sistema di girofumi e gestione di pulizia delle ceneri.

Finanziaria 2010 approvata dalla Camera. Norme edilizia. Domani forse l’ ok definitivo del Senato

 La Camera dei Deputati ha approvato la Finanziaria per il 2010. Il provvedimento è stato radicalmente modificato dal maximendamento che ha sostituito gli articoli 2 e 3. Il nuovo testo vale 9,2 miliardi di euro, da finanziare con 3,1 miliardi del Tfr inoptato trasferiti dall’ Inps al Tesoro, con i 3,7 miliardi di euro che si stima arriveranno dallo scudo fiscale e con rimodulazioni di spesa nel bilancio dello Stato.

I provvedimenti che interessano l’ edilizia
Prorogata al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ristruttuzione di appartamenti e parti comuni di edifici residenziali. Prorogato il 36% anche sugli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’ immobile entro il 30 giugno 2013.

Regione Puglia. Piano casa, le norme regionali (Legge 30 luglio 2009, n. 14)

 La Puglia è stata la prima Regione meridionale ad aver approvato il Piano Casa. Possono essere ampliate le abitazioni inserite nelle aree edificabili rientranti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previa adozione di un regolamento da parte dei Comuni. Se per mancanza di spazio agli aumenti volumetrici non può corrispondere un incremento dei parcheggi, il costruttore dovrà versare la cifra corrispondente al Comune, che si impegnerà nella realizzazione di nuovi posti auto o di servizi a sostegno della mobilità pubblica. Gli edifici da demolire per ragioni di sicurezza possono poi essere ampliati del 35%.

1. Tipologie di immobili. Immobili esistenti alla data del 3 agosto 2009.

2. Zone escluse. Centri storici, zone in cui strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’ approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Immobili con vincolo storico – artistico o con valore culturale o o negli elenchi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14. Immobili dichiarati di notevole interesse pubblico dal d.lgs. 42 / 2004 o aree comunque tutelate dallo stesso (art. 142). Zone naturali tutelate. Ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica o geomorfologica.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro il 3 agosto 2011.

4. Incrementi volumetrici. Max 20% volumetria, non oltre 200 mc. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate (salvo che si sia trattato di mero cambio destinazione uso).

Cose di condominio. Il lastrico solare: criteri d’ uso, ripartizione spese per la manutenzione, i limiti alla proprietà

 Il lastrico solare è la copertura di un edificio con superficie non completamente orizzontale, ma lievemente inclinata per favorire lo smaltimento delle acque. A tutti gli effetti, è parte comune a tutti i condomini. Quindi le spese per la sua riparazione o ricostruzione competono a tutti, in base ai rispettivi millesimi di proprietà.

Il lastrico solare praticabile può essere utilizzabile da tutti i condomini o dato in proprietà od uso esclusivo ad uno solo o ad alcuni di essi. Quasi sempre si tratta del residente all’ ultimo piano dell’ edificio. Se è usato da tutti, la spartizione della spesa è in proporzione ai millesimi, salvo patti contrari.

Quale il criterio dell’ uso
Quando il lastrico serve solo a uno dei proprietari del palazzo, ovviamente costui non deve pagare come gli altri. In questo caso, o il regolamento contrattuale decide, in uno dei suoi articoli, una particolare suddivisione, che andrà applicata oppure non ne fa parla. Solo in tale eventualità, secondo l’ articolo 1126 del codice civile, le spese di manutenzione ordinaria spettano per intero al proprietario. Invece quelle di riparazione e ricostruzione vanno suddivise per un terzo a carico del proprietario (o utilizzatore esclusivo) e per i rimanenti due terzi a carico di tutto il condominio, proprietario escluso, per quanto riguarda la sua quota millesimale di proprietà.

Un particolare tipo di lastrico solare è la terrazza a livello. Vi si accede da un appartamento che è situato al suo livello e funziona da copertura solo per una parte dello stabile. Essa è in genere di proprietà o in uso perpetuo al proprietario dell’ appartamento del quale è pertinenza Anche le sue spese di manutenzione straordinaria vanno ripartite in base dell’ articolo 1126 del codice civile. Però i due terzi sono a carico solo di coloro che si trovano sotto la sua proiezione geometrica dal suolo fino all’ ultimo piano, a prescindere dalla porzione coperta dei loro appartamenti. Il terzo rimanente è ovviamente a carico del proprietario.

Proprietà per usucapione anche per il posto auto in condominio

 Il titolare di un posto auto in diritto esclusivo e perpetuo, può usucapire la proprietà dello stesso se lo possiede per più di venti anni in modo esclusivo e ininterrotto, provvedendo al pagamento delle spese condominiali ad esso inerenti, alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sua locazione ecc.

Al possesso dell’ usuario può essere unito il possesso di colui che ha ceduto a qualsiasi titolo il diritto di uso. La domanda di acquisto della proprietà per usucapione si propone nei confronti di tutti i condomini. Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, 2 aprile 2009, numero 4.479.

Il caso
Una condomina aveva ereditato dalla sorella un posto auto in un cortile condominiale. La sorella a suo tempo aveva acquistato, dalla società costruttrice / venditrice, non la proprietà del posto auto, ma il solo uso perpetuo ed esclusivo del bene. Tra l’ altro la società venditrice era anche fallita. Di conseguenza, quando la condomina aveva promesso in vendita ad un terzo il bene e si era giunti al rogito, il notaio aveva rifiutato la stipula della compravendita, ritenendo che l’ atto di provenienza non garantisse l’ esclusiva proprietà del bene in capo alla condomina.

Dopo il rifiuto del notaio, quest’ ultima aveva citato in giudizio il condominio chiedendo l’ acquisto per usucapione della proprietà del bene a norma dell’ articolo 1158 Codice Civile, già posseduto, prima dalla sorella dante causa e successivamente dalla medesima, da oltre venti anni, in forza del diritto perpetuo di uso esclusivo. Il condominio non si costituiva in giudizio e il Tribunale ordinava la chiamata in causa di tutti i condomini. Di questi uno soltanto si costituiva, senza opporsi alla domanda della condomina.

Edilizia: Iva al 10% permanente per le ristrutturazioni

 Via libera dell’ Ecofin alla trasformazione da temporaneo a permanente del regime di Iva ridotta (al 10%) sulle ristrutturazioni edilizie in vigore in Italia. Lo ha annunciato il ministro dell’ Economia italiano, Giulio Tremonti, al termine della riunione dei ministri delle Finanze Ue. “Abbiamo ottenuto la trasformazione a permanente del regime agevolato dell’ Iva sulle ristrutturazioni”, ha detto Tremonti. Il ministro ha aggiunto che sul piano di stabilità aggiornato dell’ Italia l’ Ecofin ha espresso un giudizio largamente positivo. Per l’ applicazione dell’ Iva agevolata al 10% non ci sono dichiarazioni da inviare o moduli da compilare, se ne usufruisce immediatamente.