Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizie

 Fino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.

ATTENZIONE
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 anche l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata fatturate dal 1° gennaio 2008.

Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1º ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
la percentuale di detrazione d’imposta, a decorrere dal 1º ottobre 2006, è del 36%;
la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
l’ impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

“Detrazioni fiscali per l’affitto: inquilini in difficoltà !”

 La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità per gli inquilini con contratto a canone libero, regolarmente registrato, di portare in detrazione €. 150 o €. 300 dalla dichiarazione dei redditi, per gli anni d’imposta 2007 e 2008. Tale misura, salutata con favore dal mondo politico, in fase applicativa si rivela una fonte di incredibile di equivoci. Un primo elemento critico è dato dalla tipologia contrattuale che dà diritto alla detrazione e non chiarita dalla circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate. Il problema riguarda i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 431/98, non disdettati e pertanto automaticamente rinnovati. Pur essendo chiaro (comma 6 dell’art. 2 della norma sulle locazioni) che ai contratti di tale fattispecie si applica la nuova normativa, l’Agenzia fa orecchie da mercante e non fornisce indicazioni. Altro elemento di confusione è dato dalla incompatibilità tra le detrazioni fiscali e il diritto al Fondo di Sostegno all’Affitto. Le due agevolazioni sono in alternativa, l’inquilino deve scegliere o l’una, o l’altra; ma a causa dei diversi meccanismi di accesso la scelta è complicata e si rischia, rinunciando alle detrazioni, di rimanere esclusi anche dal contributo. D’altro canto il sussidio all’affitto dovrebbe essere di maggiore entità rispetto alle detrazioni. Decidere è come partecipare ad una lotteria! In molte regioni il diritto al contributo sull’affitto non è stabilito