Manutenzione ordinaria e straordinaria. Iva agevolata

 Manutenzione ordinaria e straordinaria. Iva agevolata

La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l’ aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

L’ applicazione dell’ aliquota ridotta è limitata ai beni denominati ”beni finiti” acquistati da un soggetto che li impiega direttamente in una delle realizzazioni ”agevolate”, sia che costruisca ”in economia” sia che esegua lavori in appalto e subappalto.

Edilizia abitativa: Iva al 10% permanente per le ristrutturazioni

 Via libera dell’ Ecofin (il Consiglio dei ministri europei dell’ Economia) alla trasformazione da temporaneo a permanente del regime di Iva ridotta (al 10%) sulle ristrutturazioni edilizie in vigore in Italia. Lo ha annunciato il ministro dell’ Economia, Giulio Tremonti, al termine della riunione dei ministri delle Finanze Ue. Il ministro ha aggiunto che sul piano di stabilità aggiornato dell’ Italia l’ Ecofin ha espresso un giudizio largamente positivo. Per l’ applicazione dell’ Iva agevolata al 10% non ci sono dichiarazioni da inviare o moduli da compilare, se ne usufruisce immediatamente.

Edilizia: Iva al 10% permanente per le ristrutturazioni

 Via libera dell’ Ecofin alla trasformazione da temporaneo a permanente del regime di Iva ridotta (al 10%) sulle ristrutturazioni edilizie in vigore in Italia. Lo ha annunciato il ministro dell’ Economia italiano, Giulio Tremonti, al termine della riunione dei ministri delle Finanze Ue. “Abbiamo ottenuto la trasformazione a permanente del regime agevolato dell’ Iva sulle ristrutturazioni”, ha detto Tremonti. Il ministro ha aggiunto che sul piano di stabilità aggiornato dell’ Italia l’ Ecofin ha espresso un giudizio largamente positivo. Per l’ applicazione dell’ Iva agevolata al 10% non ci sono dichiarazioni da inviare o moduli da compilare, se ne usufruisce immediatamente.

Ristrutturazione: i benefici fiscali

 Per gli edifici completamente ristrutturati da imprese valgono le regole generali, però i lavori devono essere terminati entro l’ anno di competenza dell’ agevolazione, perciò tutti gli anni dal 2002 al 2011 sono validi; le spese detraibili sono pari a un quarto del prezzo dell’ unità immobiliare risultante nell’ atto pubblico di compravendita o di assegnazione (sempre nei limiti di spesa di 48 mila euro e di detrazione di 17.280 euro); non è necessaria la Comunicazione a Pescara; non sarebbe necessario il pagamento con bonifico (ma resta consigliabile).