Approvata dal Senato la legge Finanziaria 2010

 Ecco le principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge n.1790 – B A / S, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”, approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2009 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

Riapertura dei termini, fino al 31 ottobre 2010, per la rivalutazione fiscale delle aree edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010; proroga, fino al 31 dicembre 2012, della detrazione Irpef del 36% per il recupero delle abitazioni; messa a regime dell’ aliquota Iva del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali; proroga, per tutto il 2010, della detassazione dei premi di produttività per i lavoratori dipendenti del settore privato.

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
2. Abitazioni: proroga della detrazione Irpef del 36% – Iva al 10% sulle manutenzioni
3. Proroga della detassazione dei contratti di produttività
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo
5. Altre misure fiscali

1. Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
L’ art.2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili (nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree.

Come per le precedenti rivalutazioni, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (1^ rata), 31 ottobre 2011 (2^ rata), 31 ottobre 2012 (3^ rata). La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno su cui applicare l’ imposta sostitutiva, devono essere effettuate anche entro il 31 ottobre 2010.

DdL Finanziaria 2010, novità per le costruzioni

 Approvato dalla Commissione V (Bilancio) della Camera il DdL Finanziaria 2010, attualmente all’ esame della camera, che contiene diversi provvedimenti fiscali d’ interesse per il settore dell’ edilizia.

In particolare, si segnalano:
– la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4%.

Come per le precedenti rivalutazioni, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (I rata), 31 ottobre 2011 (II rata), 31 ottobre 2012 (III rata). La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno, devono essere effettuate entro la medesima data del 31 ottobre 2010;

– la proroga, fino al 31 dicembre 2010, della detassazione dei premi di produttività, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro, mediante l’ applicazione di un’ imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%.

Tremonti – ter. Chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate

 L’ Agenzia delle Entrate fornisce i principali chiarimenti con la Circolare n.44 / E del 27 ottobre 2009, relativi alla corretta applicazione dell’ art.5 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 (cd Tremonti – ter), che prevede l’ esclusione da tassazione, ai fini delle imposte sul reddito d’ impresa (Irpef / Ires), del 50% del valore degli investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova costruzione effettuati dal 1° luglio al 30 giugno 2010.

Questi i chiarimenti: non cumulabili con il 55% gli interventi di riqualificazione energetica, applicazione dell’ agevolazione anche in caso di risultato di esercizio negativo e computabilità nel valore dell’ investimento degli oneri accessori, degli interessi passivi di diretta imputazione, di parti di ricambio e accessori di beni già posseduti.

All’ interno della Circolare, l’ Agenzia specifica:
Possono accedere all’ agevolazione tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’ impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione e settore di appartenenza.

Immobili: le locazioni con finalità turistiche

 Gli immobili situati nel territorio italiano devono essere iscritti nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Sono generalmente produttivi di reddito fondiario, che rappresenta un reddito figurativo di valenza fiscale mediante l’ applicazione delle tariffe di estimo: è imputato ai soggetti che possiedono un immobile a titolo di proprietà e / o altro diritto reale nel periodo d’ imposta in cui si è verificato il periodo di proprietà ad eccezione comunque dell’ effettivo reddito percepito.

Sono previste alcune eccezioni sul fronte delle Imposte Dirette (IRPEF e relative addizionali) e su quello delle Imposte indirette (vedi I.C.I.) ma comunque nessuna esenzione è prevista per le seconde case ivi comprese quelle con vocazione turistica.

Spesso su queste seconde case è anche prevista una speciale penalizzazione di natura fiscale ai fini Irpef. Infatti il Reddito (figurativo) Imponibile è rivalutato e incrementato di un terzo e tale incremento si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo cosiddetto a Disposizione secondo certe regole applicative di casistiche e anche regole temporali di messa a disposizione.

Gli oneri fiscali che scontano i proprietari delle seconde case non sono poi così trascurabili, tenuto conto anche che tale investimento immobiliare è stimolato principalmente da motivazioni rivolte alle locazioni per finalità turistiche ovvero alle locazioni per villeggiatura, svago o riposo, per un periodo di tempo limitato, e senza alcun collegamento con le locazioni abitative primarie.

I contratti di Locazione Abitativa con finalità turistiche trovano giusto inquadramento nell’ art.1, comma 2, lettera c della legge 431 / 1998 in riferimento agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, situazione giuridica in cui il rapporto di locazione è libero, ovvero non è normato dalla legge delle locazioni abitative, ma resta nell’ ambito del rispetto della normativa generale di locazione di cui agli articoli 1571 – 1614 del codice civile. Per libero si intende la durata, la determinazione del canone e di tutte le relative pattuizioni restando come vincolo primario la forma scritta del contratto oltre al rispetto della normativa fiscale in quanto applicabile e alle norme di pubblica sicurezza.

Fiscalità. Interventi agevolabili con i bonus del 36 e 55%

 Novità in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie previste nella legge Finanziaria 2008: proroga sino al 31 dicembre 2011 del 36% per il recupero delle abitazioni e conferma sino al 30 giugno 2012 del 36% per l’ acquisto di immobili ristrutturati da impresa. Ferma fino al 31 dicembre 2010 la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, comma 15, legge 203 / 2008 e articolo 29, comma 6, Dl 185 / 2008 convertito nella legge 2 / 2009).

Detrazione 36%
Fino al 31 dicembre 2011, viene prevista la proroga: della detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare; dell’ applicazione dell’ Iva agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati abitativi.

Viene, inoltre, prorogata la detrazione Irpef del 36% per l’ acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni che si applica a condizione che: gli interventi di recupero realizzati sull’ intero fabbricato siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2012.

Viene, infine, confermato, l’ obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena di decadenza dalla detrazione Irpef del 36% riconosciuta sia per gli interventi di recupero, sia per l’ acquisto di abitazioni ristrutturate.

Effetti della rivalutazione dei beni immobili d’ impresa

 La C.M. 8 / E/2009 ribadisce che la possibilità di riconoscere maggior valore ai beni oggetto della rivalutazione può avere efficacia solamente a livello civilistico e non necessariamente anche a livello fiscale. In sintesi, mentre nei precedenti provvedimenti, l’ efficacia della rivalutazione, sia ai fini civilistici che fiscali, era subordinata al pagamento dell’ imposta sostitutiva, nell’ attuale previsione, gli effetti civilistici e quelli fiscali risultano autonomi

L’ impresa, quindi, potrà valutare diverse alternative per la rivalutazione degli immobili:
-rivalutare ai soli fini civilistici, senza il pagamento dell’ imposta sostitutiva;
-rivalutare ai fini civilistici e fiscali, versando l’ imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili;
-rivalutare sia ai fini civilistici che fiscali, versando l’ imposta sostitutiva in relazione ai maggiori valori attribuiti agli immobili, ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un ulteriore imposta sostitutiva.

Effetti fiscali: imposta e decorrenza
Circa il costo fiscale della rivalutazione, il comma 20, dell’ art. 15 del D.L. 185 / 2008 (come modificato dal D.L. 5 / 2009) prevede il pagamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef / Ires) e dell’ Irap, da applicare sul maggior valore attribuito ai beni, con aliquota pari al:
·1,5% per i beni non ammortizzabili;
·3% per i beni ammortizzabili.

L’ imposta sostitutiva può essere versata, a scelta dal contribuente, o in un’ unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative all’ esercizio nel corso del quale la rivalutazione è effettuata, ovvero in tre rate, con la corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla seconda e sulla terza rata (art. 15, comma 22, D.L. 185 / 2008). Quindi, se la rivalutazione è effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, l’ intero ammontare dell’ imposta sostitutiva, ovvero la prima rata della stessa, dovrà essere versata entro il prossimo 16 giugno 2009.

Regione Abruzzo: esenti da Ici le case distrutte o inagibili

 I redditi dei fabbricati distrutti o sottoposti ad ordinanze sindacali di sgombero, perché totalmente o parzialmente inagibili per effetto del sisma, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg, Irpef e Ici fino alla definitiva ricostruzione e agibilità. Così l’ Ordinanza 3757 del 21 aprile 2009, pubblicata sulla GU del 22 aprile.

In dettaglio le altre misure previste dall’ Ordinanza:
Appalti e forniture
Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell’ oggetto della fornitura e del relativo importo. Il Commissario delegato Bertolaso definirà le procedure per il monitoraggio, da parte delle forze dell’ ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione. Ogni stazione appaltante dovrà comunicare la ragione sociale delle imprese affidatarie, i nominativi dei titolari e degli amministratori, le eventuali imprese sub – contraenti e le generalità di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Tavola Rotonda “Emergenza casa e alloggi sfitti”

 Intervenendo alla Tavola Rotonda “Emergenza casa e alloggi sfitti: risolvere il paradosso dell’ abitare” organizzata dall’ Assessorato al Piano casa metropolitano della Provincia di Milano, il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici ha affermato: “L’ Italia in Europa è il paese che ha meno case in affitto. Siamo al livello dei paesi economicamente meno evoluti: la Turchia, l’ Irlanda. E siamo superati dalla Spagna. Ne discutiamo qui tra addetti ai lavori che ormai hanno sentito quasi tutto in argomento. Vorrei perciò semplicemente ricordare 7 buone ragioni perché si debba ritenere che in Italia occorre incrementare il numero degli alloggi offerti in locazione.

Federalismo fiscale: emendamento del governo con cedolare secca sugli affitti

 La proposta promossa da qualche anno dalla Fiaip e Confedilizia sembra possa passare grazie ad un provvedimento governativo. Presto potrebbe arrivare un provvedimento ad hoc che introduca un’ imposta ad aliquota fissa, una cedolare secca – così come proposta da qualche anno dalla stessa Fiaip – sui contratti di affitto delle abitazioni sostituendo l’ Irpef e le addizionali attualmente in vigore. Il governo ha presentato in aula alla Camera dei deputati un emendamento al disegno di legge sul federalismo fiscale in cui chiede l’ introduzione della cedolare secca sugli affitti, per “contrastare l’ evasione e l’ elusione fiscale” sui redditi derivanti dalla locazione.

Migliaia di notifiche di accertamento di maggior valore catastale in arrivo. Sotto esame le posizioni relative alle denunce di variazione presentate.

 È in atto una massiccia operazione di “aggiornamento” dei valori catastali,conseguente alle denunce di variazione intervenute, peraltro obbligatorie dopo gli interventi edilizi soggetti a DIA. L’Agenzia del Territorio sta notificando centinaia di migliaia di accertamenti contenenti nuove rendite catastali in aggiornamento:il cui incremento di valore rispetto al precedente, è mediamente del 20-30 %. A Milano sono decine di migliaia. Basta realizzare un nuovo servizio igienico ,anche minuscolo,o un piccolo ripostiglio o una minima soppalcatura,o una modifica di destinazione, per trovarsi a dover pagare il 30 % in più di tutte le imposte collegate al sistema dei valori catastali: ICI, Irpef,Imposta di registro e ipocatastale, Imposta di successione e sulle donazioni .