Tremonti – ter. Chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate

 L’ Agenzia delle Entrate fornisce i principali chiarimenti con la Circolare n.44 / E del 27 ottobre 2009, relativi alla corretta applicazione dell’ art.5 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 (cd Tremonti – ter), che prevede l’ esclusione da tassazione, ai fini delle imposte sul reddito d’ impresa (Irpef / Ires), del 50% del valore degli investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova costruzione effettuati dal 1° luglio al 30 giugno 2010.

Questi i chiarimenti: non cumulabili con il 55% gli interventi di riqualificazione energetica, applicazione dell’ agevolazione anche in caso di risultato di esercizio negativo e computabilità nel valore dell’ investimento degli oneri accessori, degli interessi passivi di diretta imputazione, di parti di ricambio e accessori di beni già posseduti.

All’ interno della Circolare, l’ Agenzia specifica:
Possono accedere all’ agevolazione tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’ impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione e settore di appartenenza.

Ires. Gli interessi passivi sono deducibili solo in caso di acquisizione di immobili da destinare alla locazione

 Solo le società immobiliari di gestione possono considerare interamente deducibili, ai fini Ires, gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari contratti per l’ acquisizione di immobili patrimonio, da destinare alla locazione.

Solo per tali soggetti, infatti, si applica l’ art.1, comma 36, della legge 244 / 2007, che esclude dalle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi (di cui all’ art.96 del TUIR – DPR 917 / 1986) quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Così chiarisce l’ Agenzia delle Entrate con la Circolare n.37 / E del 22 luglio 2009, nella quale viene nuovamente affrontato il regime di deducibilità degli interessi passivi, previsto per l’ acquisizione di immobili patrimoniali da destinare alla locazione.

Con riferimento agli immobili patrimonio, di cui all’ art.90, comma 1, del TUIR – D.P.R. 917 / 1986, ovvero diversi dagli immobili strumentali e da quelli merce (ossia per l’ attività d’ impresa), l’ Agenzia delle Entrate, già nella C.M. 19 / E / 2009, aveva ricostruito la disciplina applicabile agli interessi passivi, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35 – 36 della legge 244 / 2007, in base alle quali:

– gli interessi passivi di finanziamento contratti per l’ acquisizione degli immobili patrimonio sono deducibili, per i soggetti Ires, nei limiti e alle condizioni previste dall’ art. 96 del TUIR (entro il 30% del R.O.L.), ai sensi dell’art. 1, comma 35 della legge 244 / 2007,

– gli interessi passivi di finanziamento relativi a mutui ipotecari contratti per la costruzione o l’ acquisto di immobili patrimonio da concedere in locazione sono integralmente deducibili, ai sensi dell’ art. 1, comma 36 della legge 244 / 2007, a condizione però che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione.

In merito a quest’ ultima disposizione, l’ Amministrazione interviene di nuovo con la C.M. 37 / E / 2009, precisandone l’ ambito soggettivo ed oggettivo d’ applicazione.

Cedolare secca sugli affitti: “Politicamente non corretta la posizione dei Commercialisti contrari”

 Dichiarazione del presidente Achille Colombo Clerici: “La posizione dei Commercialisti italiani contraria all’ adozione della cedolare secca per gli affitti, nei termini in cui è esposta sui mezzi di comunicazione, è politicamente non corretta.
A fronte di misure agevolative e fiscali concesse ad una categoria per determinati rapporti economici, o si prova che esse sono sconvenienti dal punto di vista socio – economico, oppure non è corretto chiederne la non adozione sulla base del semplice fatto che la categoria rappresentata dall’esponente non ne è interessata”.

Quando vennero introdotti gli incentivi fiscali (regime tributario agevolativo) per le SIIQ, Assoedilizia non si permise di chiederne la revoca, ma si limitò ad auspicare che le stesse misure fossero estese anche alle società di gestione immobiliare.

Effetti della rivalutazione dei beni immobili d’ impresa

 La C.M. 8 / E/2009 ribadisce che la possibilità di riconoscere maggior valore ai beni oggetto della rivalutazione può avere efficacia solamente a livello civilistico e non necessariamente anche a livello fiscale. In sintesi, mentre nei precedenti provvedimenti, l’ efficacia della rivalutazione, sia ai fini civilistici che fiscali, era subordinata al pagamento dell’ imposta sostitutiva, nell’ attuale previsione, gli effetti civilistici e quelli fiscali risultano autonomi

L’ impresa, quindi, potrà valutare diverse alternative per la rivalutazione degli immobili:
-rivalutare ai soli fini civilistici, senza il pagamento dell’ imposta sostitutiva;
-rivalutare ai fini civilistici e fiscali, versando l’ imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili;
-rivalutare sia ai fini civilistici che fiscali, versando l’ imposta sostitutiva in relazione ai maggiori valori attribuiti agli immobili, ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un ulteriore imposta sostitutiva.

Effetti fiscali: imposta e decorrenza
Circa il costo fiscale della rivalutazione, il comma 20, dell’ art. 15 del D.L. 185 / 2008 (come modificato dal D.L. 5 / 2009) prevede il pagamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef / Ires) e dell’ Irap, da applicare sul maggior valore attribuito ai beni, con aliquota pari al:
·1,5% per i beni non ammortizzabili;
·3% per i beni ammortizzabili.

L’ imposta sostitutiva può essere versata, a scelta dal contribuente, o in un’ unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative all’ esercizio nel corso del quale la rivalutazione è effettuata, ovvero in tre rate, con la corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla seconda e sulla terza rata (art. 15, comma 22, D.L. 185 / 2008). Quindi, se la rivalutazione è effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, l’ intero ammontare dell’ imposta sostitutiva, ovvero la prima rata della stessa, dovrà essere versata entro il prossimo 16 giugno 2009.

Sentenza del TAR del Lazio sul trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni : passo fondamentale verso un equo federalismo fiscale

 Commentando la sentenza del TAR del Lazio che, in merito al Dpcm del 14 giugno 2007, ferma il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni, il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici dichiara:« Essa rappresenta un passo molto importante sulla strada di un equo federalismo fiscale. Infatti, trasferendo ai comuni la funzione catastale relativa alla fissazione degli estimi, e quindi lasciando che gli stessi potessero determinare in concreto la base imponibile dell’ICI ( l’unica imposta in cui si sostanziano l’autonomia e la capacita’ impositive comunali ) si correva un rischio molto serio: quello cioe’ che i comuni tendessero a realizzare un federalismo fiscale distorto nel quale il prelievo locale – ICI – potesse crescere a dismisura senza una corrispettiva ed equivalente riduzione della pressione fiscale erariale.

Abruzzo. Settore edilizio: accertati oltre 1,7 milioni di maggiori ricavi

Una maxi evasione nel settore edilizio è stata scoperta in Abruzzo. L’operazione di controllo, condotta dall’ufficio delle Entrate dell’Aquila, ha portato a contestare a una società del settore, per il solo 2005, oltre 1 milione e 700mila euro di ricavi non contabilizzati e a emettere un avviso di accertamento per quasi 1 milione e 100mila euro, tra maggiore imposta accertata Ires, Irap e Iva, sanzioni e interessi.

La Finanziaria al vaglio dell’Aula del Senato. I punti che toccano la casa

 ICI: eliminato il tetto di reddito di 50.000 euro per usufruire degi sconti Ici. Restano fuori dalla riduzi one dell’imposta comunale le ville, i castelli e gli immobili di lusso.
Per il calo del gettito i comuni vengono compensati con trasferimenti dello Stato per una quota pari al 50% dell’ammontare riconosciuto in via previsionale entro il 16 giugno e per il restante 50% entro il 16 dicembre dell’anno.