Decreto Milleproroghe – Le principali misure fiscali

 Proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010, estensione temporale dello “scudo fiscale“ sino al 30 aprile 2010, con modifica delle aliquote dell’ imposta “straordinaria“ e sostituzione delle agevolazioni fiscali applicabili nelle zone franche urbane con un contributo di natura finanziaria

Queste le principali misure fiscali contenute nel decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd decreto mille proroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009 ed in vigore dalla stessa data.

1. Proroga dei termini per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore – art.1, c. 4
2. Proroga dello scudo fiscale – art.1, c.1 – 3
3. Modifica delle agevolazioni per le zone franche urbane – art.9, c.4
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo – art.1, c.10-11

1. Proroga dei termini per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore – art.1, c. 4

Al fine di tener conto della crisi economica e dei mercati, l’ art.1, comma 4, del D.L. 194 / 2009, stabilisce la proroga dei termini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010.

In particolare, viene previsto che:
– per l’ anno 2009, gli Studi di Settore dovranno essere pubblicati in G.U. entro il 31 marzo 2010;
– per l’ anno 2010, la pubblicazione in G.U. dovrà avvenire entro il 31 marzo 2011.

Effetti della rivalutazione dei beni immobili d’ impresa. Aspetti contabili: il saldo attivo

 La differenza tra il nuovo ed il precedente valore, a livello contabile, dà luogo ad un saldo attivo che, ai sensi dell’ art. 15, comma 18, del D.L. 185 / 2008 deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’ imposta (con la dicitura “riserva ex D.L. 185 / 2008”), escludendo così ogni diversa forma di utilizzazione o destinazione

Nell’ ipotesi in cui la rivalutazione venga effettuata solo ai fini civilistici, la C.M. 11 / E / 2009 precisa che il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’ imposta, con la conseguenza che lo stesso verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo ai soci.

Diversamente, il predetto saldo costituisce riserva in sospensione d’ imposta, nell’ ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilievo anche fiscale alla rivalutazione, mediante il pagamento dell’ imposta sostitutiva.

In tal caso, come ribadito nella C.M. 11 / E/2009, in base all’ art. 13, comma 3, della Legge 342 / 2000, qualora il saldo attivo risultante dalla rivalutazione venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’ imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, partecipando così alla formazione del reddito imponibile.

Effetti della rivalutazione dei beni immobili d’ impresa

 La C.M. 8 / E/2009 ribadisce che la possibilità di riconoscere maggior valore ai beni oggetto della rivalutazione può avere efficacia solamente a livello civilistico e non necessariamente anche a livello fiscale. In sintesi, mentre nei precedenti provvedimenti, l’ efficacia della rivalutazione, sia ai fini civilistici che fiscali, era subordinata al pagamento dell’ imposta sostitutiva, nell’ attuale previsione, gli effetti civilistici e quelli fiscali risultano autonomi

L’ impresa, quindi, potrà valutare diverse alternative per la rivalutazione degli immobili:
-rivalutare ai soli fini civilistici, senza il pagamento dell’ imposta sostitutiva;
-rivalutare ai fini civilistici e fiscali, versando l’ imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili;
-rivalutare sia ai fini civilistici che fiscali, versando l’ imposta sostitutiva in relazione ai maggiori valori attribuiti agli immobili, ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un ulteriore imposta sostitutiva.

Effetti fiscali: imposta e decorrenza
Circa il costo fiscale della rivalutazione, il comma 20, dell’ art. 15 del D.L. 185 / 2008 (come modificato dal D.L. 5 / 2009) prevede il pagamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef / Ires) e dell’ Irap, da applicare sul maggior valore attribuito ai beni, con aliquota pari al:
·1,5% per i beni non ammortizzabili;
·3% per i beni ammortizzabili.

L’ imposta sostitutiva può essere versata, a scelta dal contribuente, o in un’ unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative all’ esercizio nel corso del quale la rivalutazione è effettuata, ovvero in tre rate, con la corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla seconda e sulla terza rata (art. 15, comma 22, D.L. 185 / 2008). Quindi, se la rivalutazione è effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, l’ intero ammontare dell’ imposta sostitutiva, ovvero la prima rata della stessa, dovrà essere versata entro il prossimo 16 giugno 2009.

Abruzzo. Settore edilizio: accertati oltre 1,7 milioni di maggiori ricavi

Una maxi evasione nel settore edilizio è stata scoperta in Abruzzo. L’operazione di controllo, condotta dall’ufficio delle Entrate dell’Aquila, ha portato a contestare a una società del settore, per il solo 2005, oltre 1 milione e 700mila euro di ricavi non contabilizzati e a emettere un avviso di accertamento per quasi 1 milione e 100mila euro, tra maggiore imposta accertata Ires, Irap e Iva, sanzioni e interessi.