Tremonti – ter. Chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate

 L’ Agenzia delle Entrate fornisce i principali chiarimenti con la Circolare n.44 / E del 27 ottobre 2009, relativi alla corretta applicazione dell’ art.5 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 (cd Tremonti – ter), che prevede l’ esclusione da tassazione, ai fini delle imposte sul reddito d’ impresa (Irpef / Ires), del 50% del valore degli investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova costruzione effettuati dal 1° luglio al 30 giugno 2010.

Questi i chiarimenti: non cumulabili con il 55% gli interventi di riqualificazione energetica, applicazione dell’ agevolazione anche in caso di risultato di esercizio negativo e computabilità nel valore dell’ investimento degli oneri accessori, degli interessi passivi di diretta imputazione, di parti di ricambio e accessori di beni già posseduti.

All’ interno della Circolare, l’ Agenzia specifica:
Possono accedere all’ agevolazione tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’ impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione e settore di appartenenza.

Ires. Gli interessi passivi sono deducibili solo in caso di acquisizione di immobili da destinare alla locazione

 Solo le società immobiliari di gestione possono considerare interamente deducibili, ai fini Ires, gli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari contratti per l’ acquisizione di immobili patrimonio, da destinare alla locazione.

Solo per tali soggetti, infatti, si applica l’ art.1, comma 36, della legge 244 / 2007, che esclude dalle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi (di cui all’ art.96 del TUIR – DPR 917 / 1986) quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Così chiarisce l’ Agenzia delle Entrate con la Circolare n.37 / E del 22 luglio 2009, nella quale viene nuovamente affrontato il regime di deducibilità degli interessi passivi, previsto per l’ acquisizione di immobili patrimoniali da destinare alla locazione.

Con riferimento agli immobili patrimonio, di cui all’ art.90, comma 1, del TUIR – D.P.R. 917 / 1986, ovvero diversi dagli immobili strumentali e da quelli merce (ossia per l’ attività d’ impresa), l’ Agenzia delle Entrate, già nella C.M. 19 / E / 2009, aveva ricostruito la disciplina applicabile agli interessi passivi, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35 – 36 della legge 244 / 2007, in base alle quali:

– gli interessi passivi di finanziamento contratti per l’ acquisizione degli immobili patrimonio sono deducibili, per i soggetti Ires, nei limiti e alle condizioni previste dall’ art. 96 del TUIR (entro il 30% del R.O.L.), ai sensi dell’art. 1, comma 35 della legge 244 / 2007,

– gli interessi passivi di finanziamento relativi a mutui ipotecari contratti per la costruzione o l’ acquisto di immobili patrimonio da concedere in locazione sono integralmente deducibili, ai sensi dell’ art. 1, comma 36 della legge 244 / 2007, a condizione però che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione.

In merito a quest’ ultima disposizione, l’ Amministrazione interviene di nuovo con la C.M. 37 / E / 2009, precisandone l’ ambito soggettivo ed oggettivo d’ applicazione.