La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali contributi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall’ Unione Europea, dalle Regioni o da enti locali. Queste le precisazioni contenute nelle Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n. 3 / E del 26 gennaio 2010.
La detrazione del 55% (articolo 1, commi 20 – 24, legge 244 / 2007), attualmente applicabile fino al periodo d’ imposta 2010, secondo quanto originariamente previsto dall’ art.10, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007, risultava compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi, ed incompatibile con incentivi statali (quali, ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie).
Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.115 che prevede espressamente, dal 1° gennaio 2009, la non cumulabilità tra gli incentivi di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’ efficienza energetica con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.