Titoli non svalutabili e beni immobili rivalutabili per i soggetti che non adottano i principi internazionali. Titoli del circolante valutati come se la crisi dei mercati non ci fosse stata. Immobili che adeguano il loro valore, abbandonando il costo storico. Il decreto anticrisi dà, così, ossigeno anche ai bilanci dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, consentendo, nel primo caso, di non svalutare le azioni in portafoglio non iscritte fra le immobilizzazioni e, nel secondo, di rivalutare (anche se fiscalmente a pagamento) i beni immobili, a esclusione di quelli merce e delle aree fabbricabili. Nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Dl 185/2008 (29 novembre 2008), i soggetti che applicano i principi contabili nazionali possono contabilizzare i titoli dell’attivo circolante allo stesso valore a cui erano iscritti nell’ultimo bilancio approvato o, se presente, a quello risultante dall’ultima relazione semestrale approvata. La norma di favore (introdotta in considerazione della “eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari”) non opera se le perdite hanno carattere durevole. Si ricorda che, in generale, tutti i titoli non immobilizzati (in generale, obbligazioni, azioni e titoli assimilati) vanno iscritti, a fine esercizio, al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, valore costituito per i titoli quotati in mercati organizzati, dalla loro quotazione ufficiale (il principio contabile nazionale n. 20 dà l’indicazione di far riferimento alla media dell’ultimo mese o, se il mercato è in flessione, di valori medi per periodi inferiori, come, ad esempio, l’ultima settimana) per i titoli non quotati, dalla quotazione di titoli similari per affinità di emittente, durata e cedola o, in mancanza, dal valore nominale, rettificato per tener conto del rendimento espresso dal mercato con riferimento a titoli di pari durata e di pari affidabilità di emittente.
imposte sugli immobili
Ici su fabbricati non ultimati, sentenza della Cassazione
L`Imposta Comunale sugli Immobili (ICI – D.Lgs. 504/1992) si applica con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, ancorche` risultino in corso di costruzione, a nulla rilevando la circostanza che gli immobili non siano, in concreto, utilizzabili, e, quindi, non idonei a svolgere la funzione cui sono destinati. Questo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez.V, nella Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, con un orientamento che suscita perplessita`, tenuto conto del dettato legislativo in materia di ICI, in merito alla fondatezza di un accertamento subito da un`impresa di costruzioni (che aveva richiesto l`accatastamento di fabbricati a destinazione residenziale non ancora ultimati) ed avente ad oggetto il mancato versamento dell`ICI, nei periodi d`imposta precedenti a quello di ultimazione dei fabbricati. La valutazione dei giudici sul caso di specie muove dall`interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell`ICI, secondo cui il presupposto dell`imposta e` il possesso, tra l`altro, di`fabbricati` destinati a qualsiasi uso (art.1, comma 1).
Assoedilizia: Achille Colombo Clerici commenta l’intervento del ministro La Russa
«I proprietari immobiliari che, come tutti i risparmiatori di vecchia tradizione, eccellono nella dote dell’elefante, cioe’ la memoria, rilevano come storicamente ogni modifica della legislazione tributaria riguardante gli immobili (ad eccezione delle esenzioni per la prima casa) introdotta anche con la motivazione di un semplice accorpamento di imposte o di una razionalizzazione del sistema, sia stata purtroppo l’occasione per introdurre aggravi del carico fiscale a loro danno. Conseguentemente, se questa è la prospettiva, ritengono che, sia pure a malincuore, poiche’ una provvida riforma sarebbe auspicabile, si debba dar ragione al ministro La Russa quando afferma che è meglio soprassedere a qualsiasi revisione organica della fiscalita’ immobiliare, piuttosto che rischiare di peggiorare le cose. Rimangono pero’ aperti alcuni problemi.
Le detrazioni per i contratti di affitto
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
– 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
– 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che
la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
Imposte sugli immobili: come si tassano i fabbricati
Gli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria, nonché l’usucapione. Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l’imposta di successione e di donazione che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale (Annuario 2008, vedi Cap.VIII).
Si ricorda che per gli atti soggetti ad IVA, non si applica, per il principio di alternatività, l’imposta proporzionale di registro; sono comunque dovute le tasse fisse di Registro, Ipotecaria e Catastale. Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta (Annuario 2008, vedi Cap. X ). Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.
Per l’Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva di chi lo possiede (Annuario 2008, vedi Cap. XIII).
Le imposte sugli immobili: come si determina la rendita catastale
COME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI
Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (già uffici del Dipartimento del territorio o Uffici Tecnici Erariali) i quali vengono normalmente riportati negli atti notarili con i quali gli stessi immobili vengono trasferiti. A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi “A”, “B” e “C”viene attribuita una categoria e classe in relazione alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, alla sua destinazione d’uso. Conseguentemente viene determinata la rendita catastale, applicando le tariffe d’estimo definite per ogni categoria e classe e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Alle unità immobiliari urbane dei gruppi “D“ ed “E” viene attribuita la relativa categoria e la rendita, effettuando una stima diretta.
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.
L’acquisto della casa per i “giovani”
Tempi duri per i giovani, da soli non riescono ad acquistare un appertamento,bisogna aiutarli. Tuttavia il tipo d’intervento va deciso con prudenza, soppesando i vantaggi e gli svantaggi delle diverse alternative. Comprare casa è un’impresa. Soprattutto quando si è figli, si sta ancora studiando o si è trovato soltanto un lavoro precario. Ecco allora che interviene la famiglia, con i suoi consigli e, soprattutto, i suoi risparmi. Si tratta, però, di un’operazione che richiede cautela. Bisogna saper scegliere fra le varie alternative la più idonea alle proprie disponibilità e ai vantaggi che possono derivarne, sia per i genitori che acquistano l’appartamento, sia per i figli che ne usufruiscono. I fattori che richiedono maggiore attenzione sono i seguenti. Tipologia. Dal punto di vista dell’investimento, è consigliabile acquistare l’immobile che ha maggiori possibilità di rivalutarsi nel tempo. Inoltre, non conviene accontentarsi del monolocale o del piccolo bilocale, in quanto il figlio, anche se single, prima o poi potrebbe voler convivere e avere bisogno di spazi più ampi. Donazione. Ci sono due alternative. La prima, che vede i genitori acquistare per il figlio intestandogli la casa, offre diversi vantaggi: secondo la Cassazione, il figlio ha diritto a godere dei benefici fiscali per la prima casa, anche se i genitori ne posguida all’acquisto ne possiedono già una. Si tratta di una “donazione indiretta”, che comporta il versamento del 3% per l’imposta di registro e di 336 euro per le imposte catastali, oppure del 4% di Iva, più altri 504 euro, se l’acquisto è di una casa nuova, in tutti e due i casi ci si basa sul valore catastale del bene. La seconda alternativa, irregolare ma molto comune, è quella del denaro dato al figlio “in nero”. Si tratta di una “donazione nei fatti”, che andrebbe eseguita con atto pubblico. In questo caso, poiché le donazioni sono considerate un anticipo sull’eredità, possono nascere contenziosi con eventuali altri figli. Cosa che non accade acquistando in modo trasparente con il denaro dei genitori, perché la somma sborsata viene conteggiata nella ripartizione delle quote legittime dell’erede e l’operazione è del tutto regolare.