Sette buone ragioni per incrementare le case in locazione

 La cedolare secca applicata solo ai contratti concordati – agevolati (come previsto dal testo adottato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati) non basta allo scopo.

Intervenendo alla Tavola Rotonda Emergenza casa. Una società senza tetto? organizzata, all’ Ambrosianeum di Milano, da MCL Movimento Cristiano Lavoratori, in occasione del Congresso provinciale, il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici ha affermato:

“L’ Italia in Europa è il Paese che ha meno case in affitto. Siamo al livello dei paesi economicamente meno evoluti: la Turchia, l’ Irlanda. E siamo superati dalla Spagna. Ne discutiamo qui tra addetti ai lavori che ormai hanno sentito quasi tutto in argomento. Vorrei perciò semplicemente ricordare 7 buone ragioni perché si debba ritenere che in Italia occorre incrementare il numero degli alloggi offerti in locazione.

1) Anzitutto, primo effetto positivo sarebbe automaticamente quello di un calmieramento dei prezzi, non solo della locazione, ma anche della compravendita, perché anche in questo campo la domanda viene alleggerita di una pressione impropria. Disporre di una minor offerta abitativa in locazione significa (per via del fenomeno di mercato conseguente alla rarefazione dell’ offerta), tener alto il livello dei prezzi del prodotto. E viceversa.

Immobili: le locazioni con finalità turistiche

 Gli immobili situati nel territorio italiano devono essere iscritti nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Sono generalmente produttivi di reddito fondiario, che rappresenta un reddito figurativo di valenza fiscale mediante l’ applicazione delle tariffe di estimo: è imputato ai soggetti che possiedono un immobile a titolo di proprietà e / o altro diritto reale nel periodo d’ imposta in cui si è verificato il periodo di proprietà ad eccezione comunque dell’ effettivo reddito percepito.

Sono previste alcune eccezioni sul fronte delle Imposte Dirette (IRPEF e relative addizionali) e su quello delle Imposte indirette (vedi I.C.I.) ma comunque nessuna esenzione è prevista per le seconde case ivi comprese quelle con vocazione turistica.

Spesso su queste seconde case è anche prevista una speciale penalizzazione di natura fiscale ai fini Irpef. Infatti il Reddito (figurativo) Imponibile è rivalutato e incrementato di un terzo e tale incremento si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo cosiddetto a Disposizione secondo certe regole applicative di casistiche e anche regole temporali di messa a disposizione.

Gli oneri fiscali che scontano i proprietari delle seconde case non sono poi così trascurabili, tenuto conto anche che tale investimento immobiliare è stimolato principalmente da motivazioni rivolte alle locazioni per finalità turistiche ovvero alle locazioni per villeggiatura, svago o riposo, per un periodo di tempo limitato, e senza alcun collegamento con le locazioni abitative primarie.

I contratti di Locazione Abitativa con finalità turistiche trovano giusto inquadramento nell’ art.1, comma 2, lettera c della legge 431 / 1998 in riferimento agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, situazione giuridica in cui il rapporto di locazione è libero, ovvero non è normato dalla legge delle locazioni abitative, ma resta nell’ ambito del rispetto della normativa generale di locazione di cui agli articoli 1571 – 1614 del codice civile. Per libero si intende la durata, la determinazione del canone e di tutte le relative pattuizioni restando come vincolo primario la forma scritta del contratto oltre al rispetto della normativa fiscale in quanto applicabile e alle norme di pubblica sicurezza.

Fotovoltaico e Fisco: Iva e imposte dirette

 Conferire energia prodotta con impianti fotovoltaici da parte di imprenditori o soggetti IRES a favore del Gestore dei Servizi Elettrici è un esercizio di attività commerciale. Quindi, il contributo in conto scambio erogato dal gestore deve essere assoggettato ad IVA e ad imposte dirette.
Nella RM 13/E del 20 gennaio 2009 l’ Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta tassazione, in base alle varie tipologie di contribuenti, del contributo corrisposto dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) riguardo al cosiddetto “servizio di scambio sul posto” (SSP).
L’ SSP è un sistema che consente al proprietario dell’ impianto di conferire l’ energia prodotta nella rete del gestore dei servizi elettrici e di prelevare, anche in tempi successivi, la quantità necessaria per i propri bisogni. Inizialmente era disciplinato dalla Deliberazione Aeeg 28/2006 che prevedeva, fino al 31 dicembre 2008. A partire dal 1° gennaio 2009, in seguito alle modifiche apportate dalla Deliberazione 74/2008, vengono introdotte delle novità per l’espletamento della procedura relativa all’SSP:

Beneficio fiscale a braccetto con la sospensione dello sfratto

 Il reddito da fabbricato degli immobili per i quali viene rimandata l’esecutività della procedura di rilascio, non concorre a formare il reddito imponibile dei proprietari. Con il decreto legge n. 158 del 20 ottobre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, viene concesso maggiore respiro a quegli inquilini che, appartenenti a particolari categorie sociali e residenti in determinati aree metropolitane, si trovavano nelle condizioni di dover fronteggiare uno sfratto e di dover necessariamente trovare una nuova soluzione abitativa. Il provvedimento, infatti, sospende fino al 30 giugno l’esecutività delle procedure con le quali veniva richiesto, entro il 15 ottobre, il rilascio degli immobili locati. Se da una parte viene aiutata una specifica tipologia di affittuari, dall’altra, con il medesimo decreto, viene stabilito che il reddito dei fabbricati in questione non concorre a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, dei rispettivi proprietari, così come previsto dall’articolo 2 della legge 9/2007.