Le agevolazioni non vengono riconosciute se l’ assegnatario vi ha costruito un fabbricato prima di stipulare l’ atto di trasferimento del terreno. Vediamone i motivi. L’ Ance spiega che l’ imposta di Registro in misura fissa e l’ esenzione dalle imposte Ipotecarie e Catastali si applicano esclusivamente nelle ipotesi previste dall’ art.32, comma 2, del D.P.R. 601 / 1973.
Queste agevolazioni non vengono riconosciute nel caso in cui l’ assegnatario di un’ area, compresa in un piano comunale per insediamenti produttivi, vi abbia costruito un opificio, a proprie spese, prima della stipula dell’ atto di trasferimento del terreno da parte del Comune, poiché, in tal caso, si presume che la cessione abbia ad oggetto sia l’ area che il fabbricato.