Memorandum. Le scadenze di novembre per il proprietario di casa e il condominio

 Sono tempi difficili e la memoria può trarci in inganno. Le tasse, poi, proprio una cosa da…voler dimenticare, se si potesse. Ma si fa di necessità virtù e inseriamo nella nostra agenda le scadenze da…..non dimenticare, ad evitare problemi anocor più grossi.

16 Novembre 2009 – Lunedì
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di ottobre 2009.

Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’ Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di ottobre 2009 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di ottobre 2009, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Risoluzione della locazione,
importo dell’ imposta di registro

Si domanda a quanto ammonti l’ imposta di registro da versare in caso di risoluzione di un contratto di locazione di un appartamento.

Le risoluzioni dei contratti di locazione di immobili urbani sono soggette all’ imposta di registro nella misura fissa di 67 euro. Nel caso la locazione sia stata risolta anticipatamente e sia stato versato l’ importo relativo all’ intera durata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

ENTRATE FISCALI: Ici al primo posto

 Lo studio ha come obiettivo la rilevazione del gettito relativo ai tributi gravanti sugli immobili. I dati, raccolti nel volume “Gli immobili in Italia, dialoghi tra banche dati: conoscere per decidere”, presentato alla Camera, rilevano entrate per il Fisco pari a 36,6 miliardi di euro nel 2007. Al primo posto si posiziona l’Ici, con il 31,26% del gettito, seguita dal 20,6% dell’Iva e dal 20,53% dell’Irpef. Meno importante l’imposta di registro, col 14,58% delle entrate, l’imposta ipotecaria e catastale con il 9,87%, l’Ires con l’1,7% e l’imposta sostitutiva dei mutui con l’1,05%. Si collocano agli ultimi posti l’imposta di successione, con lo 0,29% e l’Irap, con lo 0,12%.
Lo studio ha coinvolto 55 milioni di unità immobiliari presenti nella banca dati catastale, suddivise in base alle categorie. Il 56,94% degli immobili è utilizzato come prima abitazione, mentre il 39,94% è destinato ad usi commerciali. Opifici, alberghi e teatri occupano l’1,69%, seguiti da uffici e studi privati con l’1,03%, immobili di destinazione pubblica con lo 0,29% e di destinazione particolare (aeroporti, stazioni, edifici di culto) con lo 0,11%.

Entro il 30 novembre gli adempimenti per i contratti di locazione stipulati fino al 31 ottobre

 L’agenzia delle Entrate con un provvedimento del direttore fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’articolo 82 del decreto legge 112 relativamente alla registrazione telematica dei contratti e ai versamenti della relativa imposta di registro.
Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno e per quelli stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia viene stabilito che per la registrazione è sufficiente la trasmissione dei soli dati indispensabili ai fini delle imposte di registro senza allegare il testo del contratto. La base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è data dai canoni di locazione pattuiti per i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2008, mentre per quelli in corso di esecuzione alla stessa data la base imponibile è costituita dai canoni di locazione maturati dal 25 giugno 2008. L’imposta può essere versata annualmente o in unica soluzione. In quest’ultimo caso, l’importo si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Il beneficio si applica però solo ai contratti di durata complessiva di almeno due anni.

La lista delle tasse ed imposte sulla casa

 Forse è bene saperlo ma la lista di imposte e tasse che gravano sulla casa è ancora lunga: Ici, Irpef, Registro, Tarsu, Iva, passi carrai, occupazione spazi pubblici, successione, catastali etc.. L’Ici sulla prima casa e’ stata abolita, ma la pressione fiscale sugli immobili nel nostro paese resta molto alta e aggredisce i cittadini con una dozzina di balzelli. Nei giorni scorsi il ministro per le Riforme, Umberto Bossi, ha proposto di unificare tutte queste tasse, cercando allo stesso tempo di abbassare la pressione fiscale. La tassa piu’ nota sulla casa e’ l’ICI che si paga al Comune in base a delle aliquote stabilite dai comuni stessi e i cui massimi e minimi sono invece stabiliti dallo Stato, la tassa e’ proporzionale al valore catastale dell’immobile ed è ancora vigente per le seconde case e per quelle con categorie diverse dalle A/2 e A/3. La tassa di REGISTRO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE si paga quando si stipula un contratto di affitto, occorre registrarlo all’Ufficio del Registro e pagare la tassa e i bolli. L’IRPEF colpisce il reddito della casa anche se non e’ locata e in questo caso l’Irpef e’ ancora piu’ pesante. Il reddito di una casa non locata e’ virtuale, esiste solo sulla carta, sui certificati catastali, e’ un reddito non reale. La TARSU riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che si paga al Comune proporzionalmente alla superficie dei locali occupati.

Proposta di acquisto di un immobile: registro obbligato dall’accettazione

 Risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008. L’agente immobiliare deve versare l’imposta quando la controparte approva l’offerta

Sugli agenti di affari in mediazione grava l’obbligo di richiedere la registrazione sia dei contratti preliminari conclusi dalle parti convenute per la stipula nel medesimo tempo e luogo, sia di quelli conclusi tramite proposta e successiva accettazione.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 25 febbraio, ha riposto all’interpello di una società immobiliare, fornendo chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Dpr 131/1986.
La disposizione di riferimento obbliga gli agenti a richiedere la registrazione delle “scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”. Per gli stessi atti, i mediatori sono tenuti al pagamento dell’imposta di registro in solido con i soggetti nel cui interesse viene richiesta la registrazione.