Eolico. Limiti di dislocazione: illegittime le norme regionali

 I pannelli fotovoltaici non su tutte le nuove costruzioni. Infatti la norma che scatterà dal 2010 prevede che il kW di elettricità che occorrerà produrre per ogni unità residenziale provenga da fonti rinnovabili in genere, da altri impianti quali geotermici, a biomasse o eolici, ad esempio. Ed è proprio sullo sviluppo dell’ energia dal vento che in questo ultimo anno c’ è stata un’ incredibile accelerata, soprattutto in molte regioni meridionali.

Gli inconvenienti dell’ eolico sono essenzialmente due. Il primo è il costo dell’ impianto, giustificato solo per un condominio o un’ azienda agrituristica (sono da investire almeno 50 mila euro, per i più piccoli). Il secondo è il possibile impatto visivo e ambientale.

Su quest’ ultimo nodo è destinata ad avere una grande importanza una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (29 maggio 2009, n. 166), che ha ritenuto illegittimo l’ articolo 6 della legge della regione Basilicata 26 aprile 2007, n.9 (Disposizioni in materia di energia), bloccando indirettamente tutte le norme locali, anche di altre regioni, che regolano l’ inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.

Risparmio energetico. Vecchie e nuove regole per la detrazione del 55%

 La detrazione sulle opere di recupero per il risparmio energetico riguarda quattro particolari tipi di lavori. Occorre raggiungere certi particolari livelli di risparmio fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di valutarli).

Le opere sono:

1. Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell’ edificio che permetta di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico Gli obiettivi da conseguire variano a seconda dell’anno in cui si sono terminati i lavori. Infatti i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008 – 2009, il secondo, più rigido, per il 2010. L’ agevolazione scatta solo se il fabbisogno termico ridotto si consegue in edifici completi (condomini e villette): esclusi i singoli appartamenti. In genere si tratta dell’azione combinata dei punti 2) e 4).

2. Le coibentazioni degli edifici con particolari requisiti di trasmittanza termica (misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie), prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo, che riguardino:

a) pareti che danno sull’ esterno
b) finestre e portefinestre che danno sull’ esterno e che racchiudono zone riscaldate (escluse, per esempio, le finestre sulle scale condominiali o le porte di ingresso degli appartamenti)
c) pavimenti e soffitti

3. L’ installazione di pannelli solari termici. Requisiti: garanzia minima di 5 anni per pannelli e i bollitori e di 2 anni per accessori e i componenti tecnici, nonché conformità alle norme UNI 12975 e UNI 12976.

4. La sostituzione di caldaie esistenti con modelli a condensazione. Necessari: un certo rendimento termico utile; bruciatore di tipo modulante su sui agisce direttamente la regolazione climatica, pompa di tipo elettronico a giri variabili;valvole termostatiche su tutti i caloriferi (con esclusione del riscaldamento a pavimento). Oppure sostituzione delle caldaie esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia.

Bioarchitettura. Impianti geotermici: una risorsa rinnovabile. Dal calore della terra il benessere per la tua casa

 L’ energia geotermica, l’ alternativa del futuro che viene dal passato: è, infatti, molto antica. Veniva sfruttata migliaia di anni fa in Cina, nell’ Antica Roma e nel bacino mediterraneo per realizzare reti di riscaldamento e di acqua calda. Non è, quindi, un fenomeno d’ oggi, ma una riscoperta nel campo delle energie alternative. La geotermia è una fonte energetica naturale, utilizzabile in condomini, abitazioni, alberghi ecc., per fornire riscaldamento o climatizzazione degli ambienti interni.

La nuova ecoedilizia ha fatto proprio questo beneficio che viene da Madre Terra per trasformare le abitazioni in luoghi caldi in inverno e freschi d’ estate senza ricorrere ai tradizionali impianti di riscaldamento o climatizzazione, ma mediante gli impianti geotermici, che vengono installati in particolar modo nelle nuove costruzioni, pur non sono escludendo quelle esistenti.

Gli impianti geotermici nell’ ecoedilizia sono già realtà in molti paesi europei: consentono forti risparmi sulla bolletta del gas e apportano minore inquinamento ambientale. Per questi motivi è diffuso nei paesi dove si riscontra una maggiore sensibilità ecologista, come la Svizzera, ad esempio.

Naturalmente, l’ ammortamento della spesa iniziale, come tutti gli investimenti nel settore del rinnovabile, richiede un periodo di più anni in base all’ entità dell’impianto. Nel caso dell’ impianto di climatizzazione o raffrescamento naturale l’ ammortamento della spesa è più breve. Informatevi presso l’ azienda installatrice di vostra fiducia o richiedete più preventivi.

Il riscaldamento geotermico è, dunque, una tecnologia che sfrutta l’ energia gratuita e rinnovabile contenuta nel terreno per riscaldare le abitazioni individuali e collettive a costo inferiore, se rapportato al normale costo di funzionamento del riscaldamento a gas o a nafta. Il suo consumo, infatti, è di 1 kWh di elettricità per ottenere 3 o 4 kWh di energia prodotta dalla pompa di calore. Al vantaggio economico va aggiunto l’ assenza di impatto ambientale, in virtù della mancata produzione di emissioni di monossido e diossido di carbonio nell’atmosfera.

Bioarchitettura. Gli impianti geotermici: l’ alternativa del futuro

 Una risorsa rinnovabile: dal calore della terra il benessere per la tua casa. L’ energia geotermica è molto antica: veniva sfruttata migliaia di anni fa in Cina, nell’ Antica Roma e nel bacino mediterraneo per realizzare reti di riscaldamento e di acqua calda. Non è, quindi, un fenomeno d’ oggi, ma una riscoperta nel campo delle energie alternative.

La geotermia, infatti, è una fonte energetica naturale, utilizzabile in condomini, abitazioni, alberghi ecc., per fornire riscaldamento o climatizzazione degli ambienti interni. La nuova ecoedilizia ha fatto proprio questo beneficio che viene da Madre Terra per trasformare le abitazioni in luoghi caldi in inverno e freschi d’ estate senza ricorrere ai tradizionali impianti di riscaldamento o climatizzazione, ma mediante gli impianti geotermici, che vengono installati in particolar modo nelle nuove costruzioni, pur non escludendo quelle esistenti.

Gli impianti geotermici nell’ ecoedilizia sono già realtà in molti paesi europei: consentono forti risparmi sulla bolletta del gas e apportano minore inquinamento ambientale. Per questi motivi sono diffusi nei paesi dove si riscontra una maggiore sensibilità ecologista, come la Svizzera, ad esempio.

Naturalmente, l’ ammortamento della spesa iniziale, come tutti gli investimenti nel settore del rinnovabile, richiede un periodo di più anni in base all’ entità dell’impianto. Nel caso dell’ impianto di climatizzazione o raffrescamento naturale l’ ammortamento della spesa è più breve. Informatevi presso l’ azienda installatrice di vostra fiducia o richiedete più preventivi.

Il riscaldamento geotermico è, dunque, una tecnologia che sfrutta l’ energia gratuita e rinnovabile contenuta nel terreno per riscaldare le abitazioni individuali e collettive a costo inferiore, se rapportato al normale costo di funzionamento del riscaldamento a gas o a nafta. Il suo consumo, infatti, è di 1 kWh di elettricità per ottenere 3 o 4 kWh di energia prodotta dalla pompa di calore. Al vantaggio economico va aggiunto l’ assenza di impatto ambientale, in virtù della mancata produzione di emissioni di monossido e diossido di carbonio nell’ atmosfera.

Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili?

 Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali. Le regioni avevano infatti un anno di tempo per varare norme proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito però il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

In particolare il Dlgs, nella sua versione attuale, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano definire un incremento o un decremento massimo nella misura del 30% delle soglie previste per essere esentati dalla Via e soprattutto, “criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità”.

Ci si potrebbe quindi chiedere: “Le regioni hanno agito in tempo, varando norme ad hoc?” La domanda è però mal posta. Infatti il Dlgs non esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo possano essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non siano in contraddizione con il suo dettato. Ora, poiché il Dlgs consente le esclusioni dalla Via, tali esclusioni potrebbero essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.

Facciamo un esempio: la legge n. 7 / 2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5. 000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso discorso per gli impianti eolici singoli, fino a quattro, con altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri.

Valutazione di impatto ambientale e fonti rinnovabili

 Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili? Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali.

Le regioni avevano un anno di tempo per varare norme proprie o adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

Energie rinnovabili. Certificati verdi e incentivi: nuove norme

 Cambiamenti nel settore delle agevolazioni per l’ energia pulita. Il conto energia include anche biomasse e biogas. Da alcuni anni l’ energia elettrica da fonti rinnovabili è incentivata con il rilascio di certificati verdi. Con il nuovo Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico il produttore di energie alternative potrà chiedere un incentivo fisso invece del certificato verde se produce energia con impianti non superiori a 1 Mw. Stessa norma per il fotovoltaico. Per l’ energia eolica, invece, l’ impianto non potrà avere potenza superiore ai 200 kW.
Il diritto di scegliere fra certificati verdi e tariffa fissa deve essere comunicato all’ atto della prima richiesta al GSE, Gestore del servizio elettrico. Prima della fine del periodo, è possibile un solo passaggio fra i sistemi di incentivazione. La durata del nuovo sistema è ridotta del periodo di cui si è fruito con il precedente sistema.
Entriamo nel dettaglio. Dal 2001 gli impianti che producono o importano energia elettrica da fonti non rinnovabili devono immettere nel sistema una quota derivante dalle energie alternative.