La Puglia si arricchisce di 8 mw di fotovoltaico. Pugliasolar Srl: finanziamento da 31,5 mln per fotovoltaico

 La società Pugliasolar Srl, controllata da Relight Energie Rinnovabili Spa, ha stipulato un contratto di finanziamento pari a 31,5 milioni di Euro con Unicredit Mediocredito Centrale. I fondi sono finalizzati alla costruzione di 8 progetti fotovoltaici da 1 MW ciascuno in DIA (Denuncia di Inizio Attività) da realizzarsi in Puglia.

La legislazione pugliese, infatti, consente di avviare l’ attività di realizzazione di impianti fino ad 1 MW con la sola DIA, saltando così il complicato iter autorizzativo in modo da agevolare l’ installazione degli impianti. L’ importante finanziamento ottenuto riguarda il primo gruppo di una pipeline di progetti in fase avanzata di sviluppo di cui è titolare il gruppo RER Spa.

Regione Lombardia. Nuove norme per la tutela del paesaggio

 (DGR n.8 / 10622 del 25 / 11 / 2009 “Linee guida per l’ autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti” – 1° S.S. al BUR n. 48 1 / 12 / 2009.Le linee guida sono state emanate in attuazione dell’ art. 29, comma 1, lettera b) della LR 26 / 2003 al fine di unificare nel territorio regionale le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili:
1.impianti eolici
2.impianti solari fotovoltaici
3.impianti a biomassa
4.impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas

Fiscalità. Ici anche per le fonti rinnovabili

 La tassa che grava sugli immobili si paga soprattutto sugli impianti eolici e fotovoltaici, considerati alla stregua di opifici in categoria D1. L’ ha deciso l’ Agenzia del territorio (con risoluzione n. 3 del 2008) sulla base di una disciplina catastale del 1949. Una situazione analoga a quella delle centrali idroelettriche.

La legislazione italiana quindi impone l’ Ici sui pannelli fotovoltaici considerandoli come dei normali edifici industriali e quindi sottoponibili alla tassa. A Roma, nel corso del Forum Qualenergia, l’ amministratore delegato di Unendo energia, Enrico Bruschi denuncia infatti il pagamento di 150.000 euro all’ anno di Ici per impianto eolico da 36 Mw.

‘”Il comune – spiega Bruschi – vuole l’ imposta che va a sommarsi alle royalties per aver accettato di ospitare l’ impianto nel proprio territorio. Per determinare la tassa si è risaliti al valore catastale in base all’ investimento, con un’ attualizzazione a un certo anno, che è diventata la base su cui si paga tra il 5 e il 7 per mille”.

A Bologna, però, Unendo energia, come conferma Bruschi, può investire in eolico senza pensare all’ Ici: una sentenza di gennaio 2009 della Commissione tributaria provinciale esclude dal pagamento dell’ Ici gli impianti eolici, inquadrabili nella categoria catastale E, cioè immobili con destinazioni speciali e di pubblico servizio, pertanto esenti da Ici. Per il fotovoltaico a terra, la questione, tuttora in discussione, sembra aperta.

Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili?

 Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali. Le regioni avevano infatti un anno di tempo per varare norme proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito però il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

In particolare il Dlgs, nella sua versione attuale, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano definire un incremento o un decremento massimo nella misura del 30% delle soglie previste per essere esentati dalla Via e soprattutto, “criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità”.

Ci si potrebbe quindi chiedere: “Le regioni hanno agito in tempo, varando norme ad hoc?” La domanda è però mal posta. Infatti il Dlgs non esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo possano essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non siano in contraddizione con il suo dettato. Ora, poiché il Dlgs consente le esclusioni dalla Via, tali esclusioni potrebbero essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.

Facciamo un esempio: la legge n. 7 / 2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5. 000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso discorso per gli impianti eolici singoli, fino a quattro, con altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri.

Valutazione di impatto ambientale e fonti rinnovabili

 Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili? Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali.

Le regioni avevano un anno di tempo per varare norme proprie o adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

CONTO ENERGIA: quali impianti possono goderne

 Nuovo sistema di agevolazioni. Varate tariffe incentivanti la vendita di energia da fonti rinnovabili grazie al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato il 2 gennaio sulla Gazzetta ufficiale. Differenziate le agevolazioni secondo il tipo della fonte rinnovabile. Le nuove norme per la prima volta applicano la differenziazione fra le fonti rinnovabili, trattate allo stesso modo fino a ieri. Per gli impianti eolici tradizionali e per quelli idroelettrici non cambia nulla. Viene privilegiata la produzione di energia elettrica da impianti eolici offshore, da rifiuti biodegradabili e da biomasse / biogas agricoli e da moto ondoso. Penalizzata la produzione di energia geotermica e quelli di gas di discarica e di biogas non provenienti dalla produzione agricola.
Il diritto agli incentivi viene esteso ai certificati verdi: per quelli entrati in esercizio dal 2008 è di 15 anni per l’ energia elettrica incentivata prodotta da fonti rinnovabili, resta di 12 anni per quelli entrati in esercizio fino al 2007 e di otto anni per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e impianti alimentati da rifiuti non biodegradabili. In alcuni casi è prevista la proroga di altri quattro anni.

Energia Eolica un grande vantaggio ma pochi impianti anche di piccola taglia

 Gli impianti eolici di piccola taglia possono rappresentare una opportunità di rilievo in uno scenario di generazione distribuita. Ma in Italia lo sviluppo è frenato dal sistema autorizzativo. Nel panorama delle fonti rinnovabili, lo sfruttamento dell’energia eolica si pone come il fattore più dinamico sul mercato. Nessun’altra fonte energetica, infatti, viaggia agli stessi ritmi di crescita per potenza installata e produzione di energia elettrica. Secondo l’ultimo rapporto fornito dal Global Wind Energy Council, entro il 2020 l’eolico potrebbe teoricamente coprire fino al 12% dell’energia elettrica mondiale, evitando l’emissione di circa 10 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, pari al doppio del totale delle emissioni della Cina nel 2005. Indipendentemente da quale sarà il reale contributo dell’eolico nei prossimi anni, tutti gli analisti sono convinti che, nel breve periodo, nessuna altra fonte rinnovabile potrà offrire su scala mondiale un apporto superiore all’eolico per il contenimento delle emissioni climalteranti.
Giocano a favore di questa fonte, accanto alla forte riduzione dei costi specifici (nelle situazioni più favorevoli il kWh eolico è oggi vicino alla competitività con le fonti fossili), anche le nuove frontiere che si sono aperte per lo sfruttamento dell’energia eolica. In particolare l’installazione di campi off shore rappresenta una realtà di estremo interesse, destinata a ricevere nei prossimi anni una forte accelerazione soprattutto in Europa. In questo contesto non si può ignorare il contributo specifico che potranno offrire anche le applicazioni su piccola scala dell’energia ricavata dal vento.