Anaci: impianti condominiali in regola

 ANACI ed ANACAM in rappresentanza delle categorie degli amministratori di condominio e degli installatori e manutentori di impianti di sollevamento, in occasione di un incontro di approfondimento svoltosi il 7 giugno scorso a Favignana (TP) in ordine alle problematiche relative alla sicurezza degli ascensori, hanno rilevato quanto segue: 1) la norma europea UNI EN 81-80 ha evidenziato le situazioni di rischio con priorità alta, media e bassa che possono determinarsi nel funzionamento degli impianti, con gli interventi necessari per eliminarle, a seguito di opportune valutazioni del rischio stesso da effettuare caso per caso; 2) l’Italia non ha ancora provveduto, a differenza di altri Stati membri dell’UE (Belgio, Francia Spagna, Grecia e altri), ad emanare un provvedimento legislativo che partendo dalle indicazioni della norma tecnica europea indichi gli interventi prioritari da attuare sugli impianti più obsoleti e i relativi termini per l’esecuzione; la materia è stata trattata dal decreto ministeriale 26 ottobre 2005, mai applicato in assenza della norma attuativa;

Confedilizia: risparmio energetico e immobili storico-artistici

 Il Decreto legislativo sul rendimento energetico (n. 192/’05) non si applica agli immobili qualificati come “beni culturali” dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché alle ville, ai giardini e ai parchi che, seppur non tutelati dalle disposizioni sui beni culturali, si distinguono “per la loro non comune bellezza” e, ancora, ai “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” (comprese le zone di interesse archeologico): questo, peraltro, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. In relazione agli immobili oggetto di vincolo culturale o paesaggistico appena citati, si impone, però, una sottolineatura: solo nel caso, infatti, in cui vengano eseguiti sugli stessi lavori edilizi o eventuali interventi sugli impianti, il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto n. 192 precitato (che impongono specifiche modalità di esecuzione delle opere finalizzate al contenimento dei consumi) potrebbe recare “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. Un’alterazione del genere non è, invece, neppure configurabile nel caso di applicazione delle disposizioni in tema di certificazione energetica.

Nessun rischio distacco vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti

 A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che in una nota esplicativa interviene per facilitare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:la norma che impone entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio si riferisce espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Quindi, qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.