Via l’Ici prima casa anche a Roma, come previsto dal decreto legge n. 93 del 29 maggio 2008 – che elimina l’imposta per l’ “abitazione principale”, ovvero l’immobile in cui il proprietario abita e ha la propria residenza anagrafica <_. Lo comunica il Dipartimento Entrate del Comune, precisando che la norma non ha valore retroattivo e vale, quindi, solo per gli importi a partire dal 2008. Già in occasione dell'acconto del 16 giugno, dunque, i proprietari di sola prima casa non dovranno più pagare l'imposta, mentre chi possiede diversi immobili non dovrà considerare l'abitazione principale nel calcolo Ici. Da ricordare, inoltre, che anche i locali strettamente pertinenti all'abitazione principale - box o posto auto, più una cantina o una soffitta - non pagano l'Ici, anche se registrati separatamente al catasto. Continuano invece a pagare l'Ici le prime case accatastate in categoria A1, A8, A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli), alle quali continuerà ad essere applicata la detrazione annuale di 103,29 euro.
Vita breve per il codice tributo 3900 per ulteriore esenzione Ici
Istituito per beneficiare dell’ulteriore detrazione Ici, diventa inutile con l’abolizione dell’imposta. Soppresso il codice tributo che avrebbe consentito ai proprietari di immobili di usufruire, mediante il modello F24, dell’ulteriore detrazione