Decreto Milleproroghe – Le principali misure fiscali

 Proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010, estensione temporale dello “scudo fiscale“ sino al 30 aprile 2010, con modifica delle aliquote dell’ imposta “straordinaria“ e sostituzione delle agevolazioni fiscali applicabili nelle zone franche urbane con un contributo di natura finanziaria

Queste le principali misure fiscali contenute nel decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd decreto mille proroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009 ed in vigore dalla stessa data.

1. Proroga dei termini per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore – art.1, c. 4
2. Proroga dello scudo fiscale – art.1, c.1 – 3
3. Modifica delle agevolazioni per le zone franche urbane – art.9, c.4
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo – art.1, c.10-11

1. Proroga dei termini per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore – art.1, c. 4

Al fine di tener conto della crisi economica e dei mercati, l’ art.1, comma 4, del D.L. 194 / 2009, stabilisce la proroga dei termini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010.

In particolare, viene previsto che:
– per l’ anno 2009, gli Studi di Settore dovranno essere pubblicati in G.U. entro il 31 marzo 2010;
– per l’ anno 2010, la pubblicazione in G.U. dovrà avvenire entro il 31 marzo 2011.

Assoedilizia Informa. Bilancio settore immobiliare / casa 2009. Milano, Roma e le principali città italiane. Previsioni 2010

 Immobiliare: continua il segno meno; segnali di inversione a fine 2010. Ma i nuovi investitori sono “alla finestra”

Achille Colombo Clerici: “Basta costi politici sugli immobili. Non è il momento per penalizzare il mercato con riclassamenti catastali, certificazione energetica ed opere obbligatorie di ammodernamento e sostituzione degli impianti tecnologici non strettamente necessarie“.

La programmazione urbanistica comunale, se errata, può provocare scompensi nell’economia del settore ed aggravare le conseguenze della crisi.

Secondo un sondaggio di fine anno, il 13% degli italiani vede la ripresa nel 2010 (i pessimisti sono molti di più, il 39%). Ma la grande maggioranza, il 71%, se potesse, investirebbe nel mattone.

Questa, in sintesi, la speranza del settore immobiliare nel 2010. Che vedrà ancora un calo, sia pure ridotto rispetto al biennio 2008 – 2009, in valori e compravendite nel primo semestre, per stabilizzarsi e cominciare la ripresa nel secondo semestre – ma solo per immobili di qualità – a partire dai due più grandi mercati nazionali, Milano e Roma.

Possibile ma settoriale ripresa anche per Venezia e Firenze e per il centro di Torino, Genova e Bologna; però al sud, con Napoli, Bari e Palermo in testa, attesi ulteriori ribassi dei prezzi.

Scadenza fiscale. Saldo Ici 2009 entro il 16 dicembre

 Ultimo giorno per pagare, senza sanzioni, il saldo Ici 2009. La data da tenere in agenda è mercoledì 16 dicembre. Con la legge 93 / 2008 è notevolmente diminuita la platea dei contribuenti che devono ricordare i due appuntamenti annuali (16 giugno / 16 dicembre) con l’ imposta comunale sugli immobili.

Sono state, infatti, escluse dal tributo le unità destinate ad abitazione principale e quelle a esse assimilate da regolamento o delibera comunale. Continuano a scontare il tributo le case di lusso (come ville, castelli, palazzi di pregio eccetera) appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, che però possono usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa.

Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% anche per gli immobili dichiarati inagibili ma dotati di impianto termico

 Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, è possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20 – 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), anche se l’ immobile oggetto dell’ intervento è dichiarato inagibile in seguito di eventi sismici, a condizione che sia dotato di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Così chiarisce con la Risoluzione Ministeriale n.215 / E del 12 agosto 2009 l’ Agenzia delle Entrate, ribadisce inoltre che l’ immobile oggetto dell’ intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente. Questa è la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori: la nozione di edificio esistente è stata chiarita dalla C.M. 36 / E / 2007.

Il beneficio pertanto si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), ma bisogna considerare che l’ edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ Ici, ove dovuta.

Il beneficio viene applicato anche se l’ edificio sia classificato nella categoria F2 come unità collabente (cioé in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Per ciascun intervento interventi di riqualificazione energetica, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato ancora che gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente per poter fruire della detrazione d’ imposta. Per verificare se l’ edificio è dotato o meno di un impianto termico, specifica ancora che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell’ Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.

Immobili: le locazioni con finalità turistiche

 Gli immobili situati nel territorio italiano devono essere iscritti nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Sono generalmente produttivi di reddito fondiario, che rappresenta un reddito figurativo di valenza fiscale mediante l’ applicazione delle tariffe di estimo: è imputato ai soggetti che possiedono un immobile a titolo di proprietà e / o altro diritto reale nel periodo d’ imposta in cui si è verificato il periodo di proprietà ad eccezione comunque dell’ effettivo reddito percepito.

Sono previste alcune eccezioni sul fronte delle Imposte Dirette (IRPEF e relative addizionali) e su quello delle Imposte indirette (vedi I.C.I.) ma comunque nessuna esenzione è prevista per le seconde case ivi comprese quelle con vocazione turistica.

Spesso su queste seconde case è anche prevista una speciale penalizzazione di natura fiscale ai fini Irpef. Infatti il Reddito (figurativo) Imponibile è rivalutato e incrementato di un terzo e tale incremento si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo cosiddetto a Disposizione secondo certe regole applicative di casistiche e anche regole temporali di messa a disposizione.

Gli oneri fiscali che scontano i proprietari delle seconde case non sono poi così trascurabili, tenuto conto anche che tale investimento immobiliare è stimolato principalmente da motivazioni rivolte alle locazioni per finalità turistiche ovvero alle locazioni per villeggiatura, svago o riposo, per un periodo di tempo limitato, e senza alcun collegamento con le locazioni abitative primarie.

I contratti di Locazione Abitativa con finalità turistiche trovano giusto inquadramento nell’ art.1, comma 2, lettera c della legge 431 / 1998 in riferimento agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, situazione giuridica in cui il rapporto di locazione è libero, ovvero non è normato dalla legge delle locazioni abitative, ma resta nell’ ambito del rispetto della normativa generale di locazione di cui agli articoli 1571 – 1614 del codice civile. Per libero si intende la durata, la determinazione del canone e di tutte le relative pattuizioni restando come vincolo primario la forma scritta del contratto oltre al rispetto della normativa fiscale in quanto applicabile e alle norme di pubblica sicurezza.

Le seconde case. Il giudizio di Legambiente e la risposta di Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia

 Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici: “Assolutamente prevenuta l’ accusa mossa da Legambiente alle seconde case montane della Lombardia. Il giudizio, assai severo, risente, a nostro avviso, di una visione unilaterale del fenomento, forse generata dalla convinzione che il Paese sarà bello finché resterà povero (secondo la massima di Berenson).

Si dice, secondo quanto riferito da alcune agenzie di stampa, che esse costituiscono un fattore di svilimento e di degrado del territorio e dell’ ambiente.

“Un fenomeno associato alla speculazione che, nella percezione dei residenti, è diventato sempre più fattore di malessere….; comportano oneri per le amministrazioni locali e concorrono al declino delle stazioni turistiche montane, oltre che al generale scadimento delle condizioni di vita dei paesi in cui, per la gran parte dell’ anno, le case chiuse prevalgono su quelle abitate dei residenti. E, comunque …….troppo cemento”.

Osserviamo, in generale, che non si possono porre freni dirigistici alle tendenze di vita della popolazione, che, in particolare nella società moderna, implicano, per le famiglie che se lo possono permettere, la disponibilità di spazi abitativi per il tempo libero e le vacanze, così al mare, come in montagna e negli altri luoghi turistici.

Si tratta ovviamente di conciliare le esigenze della produzione edilizia con quelle della tutela del territorio e dell’ ambiente, secondo le regole che la cultura contemporanea più evoluta detta per lo sviluppo sostenibile, secondo criteri qualitativi di piu alto profilo. Così come avviene negli altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia, per arrivare alla Spagna, alla Svizzera, all’ Austria.

Ma, rispettata questa salvaguardia, le seconde case costituiscono un fattore propulsivo oltre che della vita turistica locale, anche dell’ economia pubblica e privata del luogo, proprio perché rappresentano un investimento immobiliare dinamico sul piano economico e fiscale (a differenza delle cosiddette prime case).

Fiscalità. Ici anche per le fonti rinnovabili

 La tassa che grava sugli immobili si paga soprattutto sugli impianti eolici e fotovoltaici, considerati alla stregua di opifici in categoria D1. L’ ha deciso l’ Agenzia del territorio (con risoluzione n. 3 del 2008) sulla base di una disciplina catastale del 1949. Una situazione analoga a quella delle centrali idroelettriche.

La legislazione italiana quindi impone l’ Ici sui pannelli fotovoltaici considerandoli come dei normali edifici industriali e quindi sottoponibili alla tassa. A Roma, nel corso del Forum Qualenergia, l’ amministratore delegato di Unendo energia, Enrico Bruschi denuncia infatti il pagamento di 150.000 euro all’ anno di Ici per impianto eolico da 36 Mw.

‘”Il comune – spiega Bruschi – vuole l’ imposta che va a sommarsi alle royalties per aver accettato di ospitare l’ impianto nel proprio territorio. Per determinare la tassa si è risaliti al valore catastale in base all’ investimento, con un’ attualizzazione a un certo anno, che è diventata la base su cui si paga tra il 5 e il 7 per mille”.

A Bologna, però, Unendo energia, come conferma Bruschi, può investire in eolico senza pensare all’ Ici: una sentenza di gennaio 2009 della Commissione tributaria provinciale esclude dal pagamento dell’ Ici gli impianti eolici, inquadrabili nella categoria catastale E, cioè immobili con destinazioni speciali e di pubblico servizio, pertanto esenti da Ici. Per il fotovoltaico a terra, la questione, tuttora in discussione, sembra aperta.

Cedolare secca sugli affitti: “Politicamente non corretta la posizione dei Commercialisti contrari”

 Dichiarazione del presidente Achille Colombo Clerici: “La posizione dei Commercialisti italiani contraria all’ adozione della cedolare secca per gli affitti, nei termini in cui è esposta sui mezzi di comunicazione, è politicamente non corretta.
A fronte di misure agevolative e fiscali concesse ad una categoria per determinati rapporti economici, o si prova che esse sono sconvenienti dal punto di vista socio – economico, oppure non è corretto chiederne la non adozione sulla base del semplice fatto che la categoria rappresentata dall’esponente non ne è interessata”.

Quando vennero introdotti gli incentivi fiscali (regime tributario agevolativo) per le SIIQ, Assoedilizia non si permise di chiederne la revoca, ma si limitò ad auspicare che le stesse misure fossero estese anche alle società di gestione immobiliare.

Regione Abruzzo: esenti da Ici le case distrutte o inagibili

 I redditi dei fabbricati distrutti o sottoposti ad ordinanze sindacali di sgombero, perché totalmente o parzialmente inagibili per effetto del sisma, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg, Irpef e Ici fino alla definitiva ricostruzione e agibilità. Così l’ Ordinanza 3757 del 21 aprile 2009, pubblicata sulla GU del 22 aprile.

In dettaglio le altre misure previste dall’ Ordinanza:
Appalti e forniture
Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell’ oggetto della fornitura e del relativo importo. Il Commissario delegato Bertolaso definirà le procedure per il monitoraggio, da parte delle forze dell’ ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione. Ogni stazione appaltante dovrà comunicare la ragione sociale delle imprese affidatarie, i nominativi dei titolari e degli amministratori, le eventuali imprese sub – contraenti e le generalità di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Tavola Rotonda “Emergenza casa e alloggi sfitti”

 Intervenendo alla Tavola Rotonda “Emergenza casa e alloggi sfitti: risolvere il paradosso dell’ abitare” organizzata dall’ Assessorato al Piano casa metropolitano della Provincia di Milano, il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici ha affermato: “L’ Italia in Europa è il paese che ha meno case in affitto. Siamo al livello dei paesi economicamente meno evoluti: la Turchia, l’ Irlanda. E siamo superati dalla Spagna. Ne discutiamo qui tra addetti ai lavori che ormai hanno sentito quasi tutto in argomento. Vorrei perciò semplicemente ricordare 7 buone ragioni perché si debba ritenere che in Italia occorre incrementare il numero degli alloggi offerti in locazione.

Edifici residenziali: in arrivo un marchio di qualità

 In Commissione Ambiente della Camera, l’ esame del progetto di legge “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale”. Si tratta di un nuovo disegno di legge, presentato il 26 novembre 2008 e assegnato alla Commissione Ambiente il 2 febbraio 2009, che ha lo scopo di elevare la qualità dell’ edilizia residenziale, per assicurare non solo il risparmio energetico ma anche la tutela dell’ ambiente interessato dagli interventi edilizi e il benessere fisico e psichico dei fruitori. Il Dlgs 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE – si legge nella relazione introduttiva –, ha stabilito i criteri per la certificazione energetica degli edifici e la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche.

Assoedilizia: federalismo fiscale – compartecipazione Irpef – Isco

 Il Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici commenta la proposta del Sindaco di Padova Zanonato di realizzare il federalismo fiscale attribuendo ai Comuni il 20% dell’IRPEF:
“Era inevitabile che, in un quadro di riforma federalistica del nostro sistema fiscale, di fronte alla esigenza di incrementare la finanza locale – attualmente assai sbilanciata rispetto al gettito erariale che rappresenta il 95% dell’intero prelievo fiscale – trasferendo risorse tributarie dallo Stato ai Comuni, per non aggravare il carico dei contribuenti, i sindaci cominciassero a pensare ad un ampliamento della compartecipazione Irpef. In verità, si tratta di un meccanismo sommario che non comporta neppure una riforma fiscale sostanziale.
Non meraviglia dunque che, nell’ambito dei comuni, si stia formando il cosiddetto fronte del 20 per cento