Publiredazionale. Vividomotica sbarca su Facebook

 L’ azienda guidata da Andrea Longinotti apre un profilo sul social network che nell’ ultimo anno ha registrato una crescita record del 2700%. Dopo la realizzazione del sito, Vividomotica punta sui social network per promuovere gli impianti domotici e creare un contatto diretto e immediato con gli utenti della rete.

La pagina, a cura di Layoutweb, ha un taglio informale e spigliato. In bacheca sono riportate le ultime novità relative all’azienda che installa e progetta impianti elettrici di ultima generazione.

Con questo nuovo spazio Vividomotica vuole creare le condizioni ideali per coinvolgere i navigatori e invitarli a partecipare con domande, opinioni e consigli. Nella sezione Eventi sono indicati anche incontri e seminari legati al settore della building automation e al risparmio energetico.

Publiredazionale. Nascono “Le collezioni” le Ville Plus per un abitare ecosostenibile

 Le Ville Plus ha creato il catalogo “Collezioni”, una selezione di bellissime ville ecosostenibili e “chiavi in mano” tra cui il cliente può scegliere la propria preferita. Un modo nuovo e coinvolgente per venire incontro all’ esigenza sempre più frequente dei clienti che richiedono soluzioni pronte, facili ed immediate da valutare, certe nel prezzo e nei tempi di realizzazione.

Un catalogo di 19 diversi progetti: la collezione Le Ville Plus comprende ben 19 progetti diversi: soluzioni abitative moderne, pensate per soddisfare tutte le esigenze di spazio, di stile e di utilizzo dell’ abitazione.

Tutti i progetti chiavi in mano Le Ville Plus sono personalizzabili: dopo aver scelto la casa che più si avvicina ai desideri ed alle esigenze, il cliente ha la massima libertà di scegliere le finiture che preferisce per caratterizzare la propria casa e renderla assolutamente unica.

Scegliere una casa Le Ville Plus significa abitare in un ambiente salubre e confortevole, non inquinato da materiali tossici o nocivi, significa scegliere un’ abitazione creata in armonia con chi la abita e con l’ ambiente esterno.

Eolico. Limiti di dislocazione: illegittime le norme regionali

 I pannelli fotovoltaici non su tutte le nuove costruzioni. Infatti la norma che scatterà dal 2010 prevede che il kW di elettricità che occorrerà produrre per ogni unità residenziale provenga da fonti rinnovabili in genere, da altri impianti quali geotermici, a biomasse o eolici, ad esempio. Ed è proprio sullo sviluppo dell’ energia dal vento che in questo ultimo anno c’ è stata un’ incredibile accelerata, soprattutto in molte regioni meridionali.

Gli inconvenienti dell’ eolico sono essenzialmente due. Il primo è il costo dell’ impianto, giustificato solo per un condominio o un’ azienda agrituristica (sono da investire almeno 50 mila euro, per i più piccoli). Il secondo è il possibile impatto visivo e ambientale.

Su quest’ ultimo nodo è destinata ad avere una grande importanza una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (29 maggio 2009, n. 166), che ha ritenuto illegittimo l’ articolo 6 della legge della regione Basilicata 26 aprile 2007, n.9 (Disposizioni in materia di energia), bloccando indirettamente tutte le norme locali, anche di altre regioni, che regolano l’ inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.

Obbligatorie le fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Le norme nazionali e regionali

 Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.

Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.

Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.

Il certificatore energetico: la figura che dovrà adempiere alla redazione della certificazione energetica degli edifici

 Il percorso certificativo di questa nuova figura segue tutto il processo edilizio che va dalla progettazione alla fine dei lavori per arrivare all’ Attestato di certificazione energetica, che include anche la classificazione energetica dell’ edificio. In mancanza delle linee guida nazionali e delle leggi regionali, l’ attestato di certificazione energetica viene sostituito dall’ “Attestato di qualificazione energetica” (D.Lgs 192 / 2005, attuazione della direttiva 2002 / 91 / CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).

L’ Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)
È compilato e sottoscritto dal soggetto certificatore e deve essere messo a disposizione dell’ acquirente o del conduttore di un immobile. Gli usi di energia riportati sull’ attestato riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico – sanitari, la climatizzazione estiva e l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’ indicazione circa l’ impatto dell’ edificio sull’ ambiente, nell’ attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’ edificio.

L’ attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’ edificio o dell’ impianto.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’ articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’ attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

I continui incrementi nel costo dell’ energia hanno portato l’ Unione Europea a sviluppare dei programmi per promuovere la cultura del risparmio energetico partendo dagli elementi che maggiormente consumano ed inquinano: gli edifici ad uso abitativo. L’ attestato di certificazione energetica è uno strumento in grado di restituire trasparenza al mercato dei servizi energetici creando un circuito virtuoso che porterà ad una riduzione continua e costante dei consumi energetici. D’ ora in avanti un edificio di qualità potrà e dovrà essere valutato anche in base al suo consumo energetico, non solo in base ai numerosi fattori che ne determinano il valore.

L’ obbligo di Certificazione Energetica
Nel gennaio 2008 è scattato l’ obbligo della certificazione energetica per gli appartamenti appartenenti ad un edificio civile servito dal servizio energia. L’ obbligo era già previsto dalla legge 10 / 91, ma la mancanza di decreti attuativi ne hanno impossibilitato la messa in pratica. Con il D.Lgs 192 / 2005 gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da grandi ristrutturazioni, sono interessati dall’ obbligo della certificazione energetica.

La Finanziaria 2007 e la Finanziaria 2008 hanno definito gli obblighi dell’ attestato di certificazione energetica per accedere alle detrazioni fiscali del 55 %. La legge 133 / 2008 pone infine delle restrizioni annullando l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili,eliminando inoltre la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso di mancanza di attestato di certificazione energetica.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, stante l’ incertezza normativa per il contrasto tra norme nazionali e norme regionali ha invitato i Notai ad un atteggiamento prudente che prevede comunque l’ esibizione all’ acquirente dell’ attestato di certificazione energetica, pur non dovendo allegare tale attestato all’ atto notarile. Il cui studio 334 – 2009 / C emanato dal Consiglio Nazionale del Notariato in materia di Certificazione Energetica è disponibile e sul sito web : www.notariato.it

Vogliamo comunque ricordare che il venditore dovrà dotare dell’ attestato anche la singola unità immobiliare e, nel caso si tratti di nuove costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti, l’ obbligo graverà sul costruttore. Considerata la portata dell’ obbligo si suggerisce che sin dalla proposta di acquisto e / o preliminare ovvero prima del rogito notarile di trasferimento si tenga conto della precisazione particolare che l’ obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall’ acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire in forma scritta prima del rogito notarile.

Secondo le indicazioni fornite dai notai, gli immobili potranno essere venduti anche senza la certificazione o attestazione energetica, ma all’ interno del rogito dovrà essere, comunque, presente una clausola che obbligherà il compratore a effettuare la certificazione energetica onde evitare che una successiva vendita possa essere effettuata senza la certificazione o attestazione energetica.

Publiredazionale. Vividomotica inaugura Casa Domotica a Pieve di Campi (PR)

 Aprirà le porte a fine giugno l’ abitazione progettata per ottenere efficienza energetica ed eliminare il gas metano. Basta un appuntamento per conoscere meglio i vantaggi degli impianti domotici in termini di risparmio e comfort.

Mancano ancora pochi giorni e Casa Domotica sarà finita. Costruita da Area Group Immobiliare in collaborazione con Vividomotica, l’ abitazione è progettata per sfruttare le fonti rinnovabili, eliminare il gas metano e migliorare l’ efficienza energetica.

Con questa graziosa villetta immersa nel verde dell’ Appennino Parmense nasce una nuova cultura dell’ abitare, attenta all’ impatto ambientale e ai consumi.

Inserita in un complesso residenziale composto da altre circa 70 unità abitative, la residenza di Pieve di Campi è dotata di impianti elettrici di ultima generazione e costruita con tecniche edilizie che rispettano le recenti norme per il risparmio energetico.

Regione Toscana. Un bando per le fonti rinnovabili

 Entro la prima metà di giugno la Regione Toscana emetterà un bando rivolto ad imprese, enti locali e Asl per assegnare i 29,2 milioni di euro destinati a finanziare progetti che prevedano la produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico, la cogenerazione o il teleriscaldamento. Questi incentivi attiveranno investimenti per 150 milioni di euro.

I contenuti del bando sono stati presentati nei giorni scorsi in Regione ai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese e agli enti locali. Si tratta di un ulteriore importante aiuto che, grazie ai fondi strutturali europei, la Toscana mette a disposizione del suo sistema economico, promuovendone l’ efficienza, la sostenibilità e fornendo un aiuto all’ economia regionale per affrontare la crisi. Secondo il governatore, di fronte alle difficoltà che i privati incontrano, è il pubblico a dover fare la sua parte, intervenendo non con aiuti a pioggia, ma mirati e moltiplicatori di reddito come questo.

I 29,2 milioni saranno erogati in due fasi. Nella prima ci sarà tempo fino al 30 settembre prossimo per presentare le domande per accedere a 21,7 milioni di euro. Nella seconda le domande per ottenere gli altri 7,5 milioni, potranno essere presentate nel periodo 1 – 31 gennaio 2010. Successivamente e fino al 2013 la Regione metterà a disposizione di imprese, enti locali e Asl altri 23,5 milioni di euro, per un totale di 52,7 milioni provenienti dai fondi strutturali, a valere per il periodo 2007 – 2013. Gli uffici regionali stanno esaminando le domande presentate dagli enti locali relativamente al bando loro riservato da 9 milioni di euro, finanziati da bilancio regionale.

Certificazione energetica. Una guida da ICMQ e Adiconsum che illustra gli obblighi, le scadenze e i benefici

 Presso la Casa Dell’ Energia di Milano, è stata presentata la Guida su “La certificazione energetica degli edifici”, messa a punto da ICMQ e Adiconsum, con l’ obiettivo di facilitare al lettore la comprensione e l’ uso della certificazione energetica per contenere i consumi diminuendo la spesa delle famiglie e delle imprese italiane.

Secondo l’ European Insulation Manufacturers Association (EURIMA), il consumo di energia per il riscaldamento, per l’ acqua calda e per il raffrescamento estivo degli edifici rappresenta all’ incirca il 40% dei consumi energetici dell’ intera Comunità europea. Da marzo 2007 esiste un accordo che vincola i paesi membri a ridurre entro il 2020 i consumi e le emissioni del 20% rispetto ai livelli del 1990, incrementando al contempo del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’ Italia, paese europeo con il maggiore impiego di energia nel patrimonio edilizio, secondo le stime dell’ ENEA, dal 1990 al 2006 ha visto incrementare i consumi energetici del settore civile (residenziale e terziario) di quasi il 2% all’ anno.

Il settore delle costruzioni ha quindi un ruolo strategico e una grande responsabilità nell’ implementazione di politiche per il risparmio energetico e il contenimento delle emissioni dei gas serra. Nonostante ciò non si ritiene possibile il perseguimento degli obiettivi imposti dalla Comunità Europea operando solo sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione.

Oggi, grazie ad un’ attenta gestione degli impianti termici e all’ utilizzo di tecnologie e materiali innovativi, i consumi energetici degli edifici civili vecchi e nuovi si possono ridurre anche del 40 – 50%, mantenendo le medesime condizioni di comfort o addirittura migliorandole.

Fiscalità. Ici anche per le fonti rinnovabili

 La tassa che grava sugli immobili si paga soprattutto sugli impianti eolici e fotovoltaici, considerati alla stregua di opifici in categoria D1. L’ ha deciso l’ Agenzia del territorio (con risoluzione n. 3 del 2008) sulla base di una disciplina catastale del 1949. Una situazione analoga a quella delle centrali idroelettriche.

La legislazione italiana quindi impone l’ Ici sui pannelli fotovoltaici considerandoli come dei normali edifici industriali e quindi sottoponibili alla tassa. A Roma, nel corso del Forum Qualenergia, l’ amministratore delegato di Unendo energia, Enrico Bruschi denuncia infatti il pagamento di 150.000 euro all’ anno di Ici per impianto eolico da 36 Mw.

‘”Il comune – spiega Bruschi – vuole l’ imposta che va a sommarsi alle royalties per aver accettato di ospitare l’ impianto nel proprio territorio. Per determinare la tassa si è risaliti al valore catastale in base all’ investimento, con un’ attualizzazione a un certo anno, che è diventata la base su cui si paga tra il 5 e il 7 per mille”.

A Bologna, però, Unendo energia, come conferma Bruschi, può investire in eolico senza pensare all’ Ici: una sentenza di gennaio 2009 della Commissione tributaria provinciale esclude dal pagamento dell’ Ici gli impianti eolici, inquadrabili nella categoria catastale E, cioè immobili con destinazioni speciali e di pubblico servizio, pertanto esenti da Ici. Per il fotovoltaico a terra, la questione, tuttora in discussione, sembra aperta.

Recupero sottotetti: il Lazio pretende il risparmio energetico

 Dopo anni di gestazione è stata varata la legge della regione Lazio sul recupero abitativo dei sottotetti residenziali. La nuova norma (Legge 16 aprile 2009, n. 13) giunge dopo che quasi tutte le regioni italiane hanno varato regole su questo tipo di incrementi volumetrici, probabilmente anche sotto l’ influenza del Piano Casa del Governo Berlusconi.

In sostanza è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore, riducendo, ai fini della concessione dell’ agibilità, l’ altezza minima media da 2,7 metri a 2,4 per i locali abitativi e a 2,2 metri per quelli a servizi. Nei comuni montani (elencato nell’ allegato alla legge n. 9 / 1999) l’ altezza media ponderale è di 2,2 metri anche per i locali abitativi.

È possibile ridurre a metà, rispetto alle norme nazionali, la superficie delle finestre: dovranno essere di ampiezza di 1 / 16 di quella del pavimento, anziché di 1 / 8. Non vanno considerati nel calcolo, ai fini delle altezze e dei rapporti aeroilluminanti, gli spazi inferiori a 1,5 metri (1,3 metri per i servizi) che vanno chiusi con armadietti.

Ma l’ innovazione più radicale è stata quella di prevedere (in linea con quanto stabilito da Lombardia, Liguria e Umbria, ma in contraddizione con le norme di altre regioni), che l’ edificio possa essere sopraelevato fino a raggiungere l’ altezza minima consentita per il recupero.

Evento. IDC presenta “Energy & Utilities Forum 2009”: Soluzioni per il rilancio dello sviluppo economico

 Energy & Utilities Forum 2009
21 Maggio – Ore 9.00
NHOW Hotel
Via Tortona, 35
Milano

Efficienza energetica, gestione della domanda e smart grid in un contesto di crisi economica. Energia e sviluppo socio – economico costituiscono un binomio imprescindibile. Da sempre esiste un rapporto di stretta interdipendenza tra i due elementi e le fonti energetiche rivestono infatti un ruolo strategico ai fini della prosperità del Sistema Paese.

Generazione e distribuzione di energia rappresentano sfide complesse e la crisi che attraversa oggi i mercati globali complica ulteriormente il quadro, già reso eterogeneo dalla liberalizzazione del mercato Utilities. Nonostante il difficile momento storico, le issue legate all’ energia non possono passare in secondo piano e devono essere considerate prioritarie, in quanto funzionali al rilancio economico.

Ai fini di un adeguato sviluppo delle fonti rinnovabili e della massimizzazione dell’ efficienza energetica, occorre evolvere verso reti intelligenti, in grado di garantire affidabilità, sicurezza, economicità, flessibilità, ottimizzazione del servizio e riduzione dell’ impatto ambientale, trasformando i consumatori in distributori attivi e modulando l’ offerta in base alle richieste degli utenti finali.

Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili?

 Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali. Le regioni avevano infatti un anno di tempo per varare norme proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito però il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

In particolare il Dlgs, nella sua versione attuale, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano definire un incremento o un decremento massimo nella misura del 30% delle soglie previste per essere esentati dalla Via e soprattutto, “criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità”.

Ci si potrebbe quindi chiedere: “Le regioni hanno agito in tempo, varando norme ad hoc?” La domanda è però mal posta. Infatti il Dlgs non esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo possano essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non siano in contraddizione con il suo dettato. Ora, poiché il Dlgs consente le esclusioni dalla Via, tali esclusioni potrebbero essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.

Facciamo un esempio: la legge n. 7 / 2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5. 000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso discorso per gli impianti eolici singoli, fino a quattro, con altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri.