Finanziaria 2008: Ulteriore detrazione ICI

 Con l’art. 1, commi 5 – 6 – 7 della Legge Finanziaria 2008, vengono modificati gli articoli 8 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di Ici, fissando un’ulteriore detrazione Ici per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. La stessa detrazione minore uguale a 200 euro può essere utilizzata fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Finanziaria 2008: Ici meno cara per i divorziati “sfrattati”

Potrà fruire dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e delle relative detrazioni la parte, soggetto passivo dell’imposta, non assegnataria della casa coniugale.

Il coniuge soggetto passivo Ici che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non dovesse risultare assegnatario della casa coniugale, potrà comunque fruire, alle condizioni stabilite dalla norma, dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e delle relative detrazioni. La novità è contenuta nella Finanziaria 2008 e va a incidere direttamente sull’articolo 6 del decreto legislativo 504/1992, che disciplina l’imposta comunale sugli immobili, recante “Determinazione delle aliquote e dell’imposta”.