Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% anche per gli immobili dichiarati inagibili ma dotati di impianto termico

 Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, è possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20 – 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), anche se l’ immobile oggetto dell’ intervento è dichiarato inagibile in seguito di eventi sismici, a condizione che sia dotato di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Così chiarisce con la Risoluzione Ministeriale n.215 / E del 12 agosto 2009 l’ Agenzia delle Entrate, ribadisce inoltre che l’ immobile oggetto dell’ intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente. Questa è la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori: la nozione di edificio esistente è stata chiarita dalla C.M. 36 / E / 2007.

Il beneficio pertanto si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), ma bisogna considerare che l’ edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ Ici, ove dovuta.

Il beneficio viene applicato anche se l’ edificio sia classificato nella categoria F2 come unità collabente (cioé in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Per ciascun intervento interventi di riqualificazione energetica, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato ancora che gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente per poter fruire della detrazione d’ imposta. Per verificare se l’ edificio è dotato o meno di un impianto termico, specifica ancora che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell’ Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.

Dal Milleproroghe l’ esenzione Ici per i fabbricati rurali

 “Questo decreto è la risposta che i nostri imprenditori agricoli stavano aspettando da tempo. In un momento difficile come questo abbiamo inteso dare un segnale agli agricoltori che altrimenti rischiavano di essere fortemente penalizzati. È a loro che mi rivolgo assicurando il mio appoggio e quello del Governo”. Con queste parole il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia ha commentato l’ approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del maxiemendamento del Governo al decreto Milleproroghe, contenente la norma secondo cui i fabbricati rurali non sono soggetti all’ Ici indipendentemente dall’ iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. Non vengono, infatti, considerati fabbricati ai fini dell’ imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità.

Assoedilizia: ici e fabbricati rurali

 Associandosi alla posizione della Federazione Italiana della Proprieta’ Fondiaria,Assoedilizia ritiene che,sulla base della vigente legislazione, sugli immobili rurali non sia dovuta l’ICI, tranne che si tratti di immobili iscritti o da iscriversi al Catasto urbano,in ragione di intervenute trasformazioni funzionali. All’epoca dell’istituzione dell’imposta non esisteva ancora il catasto fabbricati di nuova versione. “Quando lo Stato o i Comuni hanno bisogno di nuove entrate, sanno solo pensare ai fabbricati rurali”. Così il Presidente della Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria Ugo Dozzio Cagnoni ha commentato la posizione dell’ANCI Emilia Romagna che pretenderebbe di assoggettare ad ICI tutti i fabbricati rurali iscritti o non iscritti a catasto fabbricati.