L’ Emilia Romagna è la quarta regione in Italia per il varo del Piano Casa, dopo Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano e Umbria. Le norme prevedono lo snellimento delle procedure e una maggiore partecipazione dei cittadini. Garantiti tempi brevi e risposte immediate agli investitori interessati da parte delle Amministrazioni competenti. Recepita l’ intesa Governo Regioni del primo aprile, con accelerazioni dei procedimenti edilizi senza tralasciare il rispetto dei processi di pianificazione.
1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 marzo 2009, con SUL non superiore a 350 mq, destinati al 70% ad abitativo.
2. Zone escluse. Centri storici, insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, zone tutela naturalistica, zone di tutela della costa e dell’ arenile, parchi regionali (con eccezione delle zone D), demanio pubblico, aree di danno degli stabilimenti a rischio, aree in edificabili, zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, abitati da trasferire e da consolidare. Per gli immobili con vincoli culturali e paesaggistici va rispettata la normativa esistente.
3. Termini presentazione richiesta di assenso. Il 31 dicembre 2010.
4. Incrementi volumetrici. Del 20% al massimo della SUL, anche in sopraelevazione, con un tetto di 70 mq di SUL. Si sale fino al 35%, e comunque a un massimo di 130 mq, se i requisiti energetici minimi nonché quelli sismici previsti per i comuni a media sismicità sono applicati a tutto l’ edificio, e non solo all’ addizione di volumi. Dal calcolo sono esclusi i volumi tecnici.
4.1 Risparmio energetico. Alle addizioni di volumi vanno applicati gli standard di risparmio per la climatizzazione invernale incrementati di almeno il 25 per cento e quelli antisismici previsti per le nuove costruzioni. Il maggior spessore delle murature esterne per la coibentazione non è computato nell’ ampliamento e, nei limiti di 20 cm, non incide sulle distanze tra le costruzioni. Allo stesso scopo è concesso un aumento di 25 cm delle altezze massime.
4.2 Limiti urbanistici. Devono essere consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica. Se l’ immobile è in un centro abitato, debbono esistere le infrastrutture per l’ urbanizzazione. Vanno rispettati i limiti inderogabili di densità edilizia (Dm 2 aprile 1968, n. 1444) ma non quelli, maggiori, fissati dagli enti locali e vanno reperiti spazi a parcheggi secondo la normativa vigente. In linea di principio è vietata la creazione di nuove unità immobiliari, che però è possibile qualora esse abbiano almeno 50 m di superficie e vengano destinate a locazione a canone calmierato per almeno 10 anni (scelta abbastanza improbabile).