La Regione Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi mirati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e per favorire l’ utilizzo dell’ edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
Le disposizioni si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.
Veneto è in quinta posizione nella corsa legislativa per il varo del Piano Casa. Il testo approvato è riuscito a sbloccare la serrata opposizione grazie alla conciliazione del rilancio dell’ economia con la riqualificazione del paesaggio attraverso il premio di costruzione per chi costruisce con tecniche di bioedilizia. Sul patrimonio esistente a destinazione residenziale o diversa sono consentiti ampliamenti del 20% in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.
In determinate ipotesi è inoltre ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato, che comunque va considerato accessorio e pertinenziale rispetto al fabbricato principale. Via anche al recupero dei sottotetti, a eccezione di centri storici e aree non edificabili. Prevista la demolizione e ricostruzione con aumenti volumetrici fino al 40% sugli edifici residenziali e produttivi costruiti prima del 1989. È possibile arrivare al 50% qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo. La riduzione degli oneri, fissata al 60%, sarà accessibile solo per le prime case.
In dettaglio
1. Tipologie di immobili. Fabbricati esistenti o il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ ampliamento del 20 % realizzato sulla prima casa di abitazione è calcolato sulla volumetria massima assentibile, secondo norme apposite.
2. Zone escluse. Centri storici, zone con limiti comunali agli interventi edilizi, aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica, inedificabili. Ammesse invece le zone demaniali e tutelate nei limiti della norme urbanistiche e ambientali. Esclusi gli edifici con vincolo storico – artistico
3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro l’ 11 luglio 2011. Gli interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del 30 ottobre 2009.
4. Incrementi volumetrici. Incremento massimo del 20% volume Sale al 30% in caso di uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., anche se già installate.
4.1 Risparmio energetico – ambientale. Tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 3 2007, n. 4 (Edilizia sostenibile). Essa prevede, secondo i criteri del protocollo Itaca, un complesso di 34 diversi criteri di valutazione a punteggio. Alla fine dei calcoli è possibile appartenere a una classe, che va da -1 a +5. La graduazione tiene conto delle classi (anche se il meccanismo andrebbe chiarito).