Regione Campania. Piano Casa: edifici condonati, recupero dei sottotetti, edilizia sociale fra gli interventi programmati

 Per rilanciare l’ edilizia la Regione Campania prevede una serie di interventi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Un piano che rimarrà in vigore a tempo determinato.

Consentiti gli aumenti di cubatura entro il 20% sugli edifici esistenti a destinazione residenziale e sulle piccole palazzine fino a mille metri cubi composti al massimo da due piani fuori terra.

È ammesso l’ aumento fino al 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all’ interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. Obbligatorie le tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico – ambientali e in conformità alle Norme tecniche per le costruzioni, che regolano l’ attività edilizia in zona sismica.

Regione Puglia. Proposte di cambiamento per il Piano Casa

 Proposta la modifica della legge regionale per il rilancio delle costruzioni mediante gli ampliamenti volumetrici, perché onerosa e troppo ricca di vincoli

In particolare la rettifica alla L.R. 14 / 2009 esclude dagli ampliamenti volumetrici gli edifici non residenziali, che possono accedere solo alla sostituzione edilizia.

Nei comuni pugliesi, infatti, nelle stesse aree coesistono abitazioni, esercizi di vicinato, laboratori artigianali ed uffici. Pertanto limitare gli interventi ai soli edifici residenziali contrasta l’ obiettivo di migliorare il patrimonio edilizio esistente e costituisce nel contempo un freno al contrasto della crisi economica.

In quanto alla destinazione d’ uso, per soddisfare il fabbisogno abitativo dopo gli interventi sugli edifici a destinazione mista, la percentuale di uso residenziale non potrebbe essere inferiore a quella preesistente. In linea generale, invece, gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione seguono la destinazione d’ uso dell’ edificio principale.

Piano Casa Sardegna. Al via gli interventi sulle zone costiere

 Per le costruzioni situate nella fascia costiera fino a 300 metri dal mare sono permessi ampliamenti del 10%. Per alberghi e residence è concesso un bonus volumetrico del 35%.

Sugli edifici residenziali uni e bifamiliari delle zone urbane interne possono essere realizzati aumenti volumetrici del 20%, e del 30% in caso di demolizione e ricostruzione con l’ attenzione agli impianti per il risparmio energetico. Gli interventi nelle zone agricole e nei centri storici sono subordinati alla delibera del Consiglio comunale. Escluse le zone a vincolo integrale.

Per le strutture ricettive sono consentiti bonus volumetrici al 35%. La legge urbanistica prevedeva già per alberghi e residence ampliamenti del 25% previo accordo tra Comune e Regione.

Anche verande e sottotetti potranno essere recuperati, ma a scopo abitativo e se sono alti almeno 2,40 metri, ma non si possono realizzare sopraelevazioni. Stesso discorso per i seminterrati, esclusi quelli situati in aree a rischio idrogeologico.

Piano casa 2. Pronta la circolare della Regione Veneto. In arrivo anche i primi provvedimenti attuativi

 Oltre alla provincia autonoma di Bolzano, 11 Regioni hanno emanato una propria legge per disciplinare il Piano di rilancio dell’ attività edilizia.

Sono stati di recente approvati da parte della rispettive Giunte regionali i disegni di legge di Calabria e Sicilia che sono passati ora all’ esame del Consiglio. In corso di approvazione definitiva sono ancora i ddl di Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna. In dirittura d’ arrivo anche il testo del Molise che deve ancora ricevere l’ ok della Giunta.

Il Veneto ha predisposto una circolare esplicativa (n. 4 del 29 /9 / 09) della LR 14 / 2009 con l’ obiettivo di fare chiarezza sui contenuti della normativa e soprattutto sulle modalità di realizzazione degli interventi. Con la circolare è stato ribadito che la legge ha carattere straordinario e pertanto la sua durata è stata limitata a due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per tale motivo essa prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.

Inoltre è stato ulteriormente chiarito che la legge è immediatamente applicabile solo alla prima casa, mentre per quanto riguarda tutti gli altri edifici occorre attendere le delibere applicative dei Comuni, che hanno tempo fino al 30 ottobre per decidere.

Il Veneto ha emanato due delibere di Giunta con le quali sono state definite: con la DGR n. 2508 del 4 / 8 / 09 le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e delle tettoie sulle quali poter installare impianti solari di tipo termico o fotovoltaico ai sensi dell’ art. 5 co. 1 LR 14 / 2009; con la DGR n. 2499 del 4 / 8 / 09 sono state invece approvate alcune modifiche alle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all’ art. 2 della LR 4 / 2007 al fine di individuare le modalità per la graduazione della volumetria assentibile in riferimento alle prestazioni energetico – ambientali degli edifici.

Rilancio edilizia in Lombardia, le regole per gli spazi verdi

 La possibilità di elevare dal 30 al 35% l’ ampliamento volumetrico di edifici residenziali e produttivi è legata alla presenza di adeguate dotazioni di verde. Lo stabilisce la legge regionale (n. 13 del 2009) per il rilancio edilizio in Lombardia, che avrà effetto a partire dal 16 ottobre per 18 mesi (24 per l’ edilizia residenziale).

Ora una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’ assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni, definisce precisi criteri da seguire in sede di progettazione e realizzazione di tali tipi di intervento urbanistico. La norma fa riferimento solo a interventi di sostituzione edilizia, che consentano quindi una riprogettazione complessiva degli edifici e delle pertinenze, che tenga conto della funzione ambientale degli spazi verdi previsti, nell’ ottica di ottimizzare anche dal punto di vista estetico l’ inserimento dell’ edificio nell’ambito circostante. I criteri approvati dalla Giunta forniscono, dunque, indicazioni tecniche e procedure da seguire in sede di progettazione e realizzazione degli interventi.

“La finalità della norma regionale – spiega Boni – è quella di migliorare la qualità complessiva degli insediamenti, riconoscendo al verde in ambito urbano funzioni essenziali di natura ecologica e ambientale, estetica e paesistica e di ausilio alla conservazione di un microclima più favorevole”.

Obiettivo del documento è dunque quello di sottolineare come le nuove possibilità offerte dalla legge debbano essere colte come occasione di qualificazione complessiva dell’ edificato e degli spazi attigui, con la finalità di migliorarne l’ inserimento paesistico nel contesto e di innalzare la qualità dell’ insediamento.

Rilancio edilizia. I contenuti del progetto di legge in dettaglio

 Riutilizzo di volumetrie
Si prevede (art. 2) il recupero a fini residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici delle parti inutilizzate degli edifici ultimati entro il 31 marzo 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 12 per il governo del territorio) e situati in zone non destinate all’ agricoltura o ad attività produttive.

Per quanto riguarda le aree destinate all’ agricoltura, viene prevista la possibilità di procedere al recupero di parti inutilizzate di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, data di entrata in vigore della legge regionale 93/1980 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole). La norma indica, come possibili destinazioni conseguenti all’ intervento di recupero, destinazioni ricettive non alberghiere, destinazioni residenziali e per servizi che non impattano sul sistema rurale.

L’ articolo 2, inoltre, stabilisce che tutti gli interventi contemplati siano realizzati sulla base di denuncia di inizio attività o di permesso di costruire. Come stabilito nell’ Intesa, è previsto che tale disciplina speciale, proprio perché derogatoria del normale regime giuridico, abbia una durata temporale limitata a diciotto mesi a partire dal 16 settembre 2009 e che gli interventi edilizi consentiti debbano essere volti al miglioramento della qualità architettonica e dell’ efficienza energetica.

Ampliamenti
L’ articolo 3 regola due distinte tipologie di intervento: l’ ampliamento degli edifici residenziali, ultimati alla data del 31 marzo 2005, e la sostituzione degli edifici residenziali e produttivi esistenti. Gli ampliamenti possono interessare gli edifici mono e bifamiliari, quale che sia la loro volumetria, o gli edifici almeno trifamiliari, con volumetria non superiore a 1.000 metri cubi.

La possibilità di ampliamento è riconosciuta fino al 20% del volume complessivo dell’ edificio interessato; tuttavia, per i soli edifici mono e bifamiliari è previsto un ulteriore limite massimo, riferito alla singola unità immobiliare preesistente, pari a 300 metri cubi. La norma richiede, quali ulteriori presupposti per la sua applicazione, che gli edifici oggetto di ampliamento siano ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento e che vengano assicurati specifici livelli di efficienza energetica.

Secondo le stime effettuate si può prevedere, in relazione a un patrimonio abitativo di oltre 500.000 edifici e 700.000 alloggi, la realizzazione di nuove volumetrie per circa 5.590.000 metri cubi. La valutazione è stata effettuata stimando che il 10% dei proprietari di immobili ampliabili intervenga effettivamente nell’arco temporale di applicazione della legge. A tale complesso di interventi può corrispondere un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi di euro.

Edilizia. Aumento delle cubature: via libera della Regione Veneto

 La Giunta regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge dal titolo “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l’ utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile”. Il testo del disegno di legge consente, in particolare, l’ ampliamento del 20% della volumetria (se ad uso residenziale) e della superficie coperta (se ad uso diverso) degli immobili ultimati entro il 31 dicembre 2008.

Fotovoltaico: diritto al premio aggiuntivo anche per piccoli impianti

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2009 il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2009 che estende il diritto al premio aggiuntivo agli impianti fotovoltaici fino a 200 kw operanti in regime di scambio sul posto per la produzione di energia in edifici pubblici e residenziali. La possibilità di estendere lo “scambio sul posto” a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW di potenza è prevista dall’ art. 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

Edifici residenziali: in arrivo un marchio di qualità

 In Commissione Ambiente della Camera, l’ esame del progetto di legge “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale”. Si tratta di un nuovo disegno di legge, presentato il 26 novembre 2008 e assegnato alla Commissione Ambiente il 2 febbraio 2009, che ha lo scopo di elevare la qualità dell’ edilizia residenziale, per assicurare non solo il risparmio energetico ma anche la tutela dell’ ambiente interessato dagli interventi edilizi e il benessere fisico e psichico dei fruitori. Il Dlgs 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE – si legge nella relazione introduttiva –, ha stabilito i criteri per la certificazione energetica degli edifici e la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche.

Barriere architettoniche: per gli edifici con meno di tre piani basta l’ adattabilità

 L’ Ance spiega che la normativa (Legge 13 / 1989) in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, devono comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi
di sollevamento;
d) l’ installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.

Cresce il mercato immobiliare in Kosovo

 Boom del mattone in Kosovo, anche se molte delle nuove case, che crescono come funghi ovunque, sono vuote. In controtendenza rispetto a vicini come la Serbia e la Bosnia Erzegovina, dove le campagne tendono a spopolarsi, in Kosovo la gente continua a vivere nei villaggi, dove si trova tuttora quasi il 40% degli edifici residenziali e il 25% delle abitazioni nuove, ma nell’intera ex provincia serba quasi un quarto delle case e’ disabitato. I dati sono emersi da una ricerca condotta dall’Ufficio statistico kosovaro (Sok) in collaborazione con una compagnia privata e con fondi della Banca mondiale e del ministero per lo sviluppo britannico. La ricerca, intrapresa per colmare un tassello nel vuoto statistico che si e’ aperto dall’ultimo censimento del 1981 e presentata oggi alla stampa a Pristina, e’ stata condotta su un campione di 1.000 delle 4.944 particelle in cui e’ suddiviso statisticamente il Kosovo e su un campione di 62.955 nuclei familiari. Aggiornando le banche dati sull’edilizia risalenti al 2004 e basate su foto aeree dell’Onu, si vede l’entita’ del boom edilizio e un considerevole cambiamento nel paesaggio, specie di quello rurale.