Risparmio energetico, non cumulabile con altri incentivi la detrazione del 55%

 La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali contributi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall’ Unione Europea, dalle Regioni o da enti locali. Queste le precisazioni contenute nelle Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n. 3 / E del 26 gennaio 2010.

La detrazione del 55% (articolo 1, commi 20 – 24, legge 244 / 2007), attualmente applicabile fino al periodo d’ imposta 2010, secondo quanto originariamente previsto dall’ art.10, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007, risultava compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi, ed incompatibile con incentivi statali (quali, ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie).

Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.115 che prevede espressamente, dal 1° gennaio 2009, la non cumulabilità tra gli incentivi di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’ efficienza energetica con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.

Agevolazioni fiscali 2010. Comunicazione telematica dei dati per la detrazione del 55%

 Dalle nuove rate ai certificati: le novità sul bonus per lavori di riqualificazione energetica. Fino al 31 marzo l’ invio delle prime comunicazioni per via telematica

Per l’ agevolazione fiscale del 55%, l’ Agenzia delle Entrate comunica le principali novità secondo le ultime modifiche normative, che si riferiscono, soprattutto, alle procedure per l’ agevolazione: innanzitutto, per i lavori che dovessero protrarsi oltre l’ anno d’ imposta è stata introdotta una comunicazione obbligatoria da inviare all’ Agenzia delle Entrate per renderla edotta delle tipologie di interventi già effettuati e delle relative spese sostenute.

L’ invio dovrà avvenire entro novanta giorni dal termine del periodo d’ imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Se i lavori dovessero proseguire per più periodi d’ imposta, sarà necessario presentare tanti modelli quanti saranno i periodi di durata dei lavori. Se invece non sono state sostenute spese, non si dovrà presentare nulla.

Le prime comunicazioni dovranno avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2010 per coloro che avessero chiuso i propri periodi di imposta alla convenzionale data del 31 / 12 e i cui lavori si siano protratti oltre l’ anno. Inoltre è stata fissata una rateizzazione della spesa sostenuta (moltiplicata per il 55%) in cinque rate annuali di pari importo modificando la scelta da un minimo di tre a un massimo di dieci anni prevista per il 2008 con rilevanti impatti, evidentemente, in Unico 2010.

Agevolazioni fiscali. Detrazione 55%: attivo il software per le comunicazioni telematiche

 A partire da ieri 4 gennaio si potranno trasmettere all’ Agenzia delle Entrate i dati sui lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’ imposta. Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’ Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione, prevista dall’ articolo 29, comma 6, del DL 185 / 2008, convertito dalla legge 2 / 2009, riguarda le spese sostenute nei periodi d’ imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Il modello di comunicazione approvato dall’ Agenzia delle Entrate deve essere utilizzato:
– per comunicare le spese sostenute nei periodi d’ imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’ imposta;
– per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.

Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% anche per gli immobili dichiarati inagibili ma dotati di impianto termico

 Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, è possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20 – 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), anche se l’ immobile oggetto dell’ intervento è dichiarato inagibile in seguito di eventi sismici, a condizione che sia dotato di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Così chiarisce con la Risoluzione Ministeriale n.215 / E del 12 agosto 2009 l’ Agenzia delle Entrate, ribadisce inoltre che l’ immobile oggetto dell’ intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente. Questa è la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori: la nozione di edificio esistente è stata chiarita dalla C.M. 36 / E / 2007.

Il beneficio pertanto si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), ma bisogna considerare che l’ edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ Ici, ove dovuta.

Il beneficio viene applicato anche se l’ edificio sia classificato nella categoria F2 come unità collabente (cioé in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Per ciascun intervento interventi di riqualificazione energetica, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato ancora che gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente per poter fruire della detrazione d’ imposta. Per verificare se l’ edificio è dotato o meno di un impianto termico, specifica ancora che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell’ Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.