I termini per revocare le agevolazioni richieste per l`acquisto della prima casa non subiscono la proroga biennale prevista dall`articolo 11 della legge n. 289/2002 (condono fiscale); l`eventuale revoca di queste agevolazioni deve pertanto essere richiesta dall`ufficio nel termine triennale previsto dall`articolo 76 del dpr n. 131/1986. La conferma arriva dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che nella sentenza n. 58/35/08 ha rafforzato e ampliato le conclusioni gia` espresse nella sentenza n. 491/1/07. In questo nuovo giudicato, il collegio, rifacendosi alla precedente decisione, aggiunge anche che la proroga biennale ai termini d`accertamento, cosi` come prevista dal citato comma i dell`articolo 11 della legge n. 289/2002, e` illegittima; infatti, questa viola le disposizioni del comma 3 dell`articolo 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), il quale dispone che per gli accertamenti d`imposta i termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati. La Ctr, dopo aver aggiunto che eventuali deroghe alla legge n. 212/2000 dovevano essere espressamente previste anche nel comma 1-bis dell`articolo 11 della legge n. 289/2002, cosi` come in effetti e` stato fatto per il comma 1, passa quindi a esaminare il significato letterale di questo comma 1-bis, e comparandolo con il precedente comma 1 ne rileva la diversita` contenutistica. Il collegio regionale precisa che con la proroga prevista solo dal comma 1 si introduce una disciplina divergente dall`ordine normativo esistente, e quindi essa e` di «stretta interpretazione» quando il legislatore pone un`eccezione, in sostanza, e` come se dicesse «fuori da questi casi io voglio il contrario» e cio` esclude qualsiasi interpretazione analogica.
Tremonti: crisi banche, impegno per garantire stabilità
Al fine di proteggere il mercato italiano da attacchi di natura speculativa che trovano alimento dal perdurante clima di incertezza del sistema finanziario internazionale, il Ministro dell’Economia e delle Finanze