Finanziaria 2010 approvata dalla Camera. Norme edilizia. Domani forse l’ ok definitivo del Senato

 La Camera dei Deputati ha approvato la Finanziaria per il 2010. Il provvedimento è stato radicalmente modificato dal maximendamento che ha sostituito gli articoli 2 e 3. Il nuovo testo vale 9,2 miliardi di euro, da finanziare con 3,1 miliardi del Tfr inoptato trasferiti dall’ Inps al Tesoro, con i 3,7 miliardi di euro che si stima arriveranno dallo scudo fiscale e con rimodulazioni di spesa nel bilancio dello Stato.

I provvedimenti che interessano l’ edilizia
Prorogata al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ristruttuzione di appartamenti e parti comuni di edifici residenziali. Prorogato il 36% anche sugli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’ immobile entro il 30 giugno 2013.

News. Cooperative edilizie di abitazione. Cambia il regime Iva

 Abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci

Così è disposto dai commi 4, 5 e 6 dell’ art.4 – ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, in cui sono state abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie.

Per meglio chiarire le novità introdotte, ricordiamo che le cooperative edilizie nascono con lo scopo mutualistico di fornire ai soci un immobile in proprietà o in godimento ad un prezzo più basso di quello di mercato, annullando il profitto di natura lucrativa.

Le cooperative edilizie si dividono in: cooperative

– <strong>cooperative a proprietà divisa: il socio diventa proprietario a seguito dell’ assegnazione dell’ immobile al rogito notarile;

– cooperative a proprietà indivisa se il socio non ottiene il diritto di proprietà dell’ immobile, ma il suo godimento.

Per le cooperative a proprietà divisa, il comma 4 dell’ art.4 – ter ha previsto l’ abrogazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell’ art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 / 2009 del citato D.L. 78 / 2009).

Fiscalità. Cambia il regime Iva per le cooperative edilizie di abitazione

 Secondo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell’ art.4 – ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono state abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci.

Per meglio chiarire le novità introdotte, si ricorda che le cooperative edilizie nascono con lo scopo mutualistico di fornire ai soci un immobile in proprietà o in godimento ad un prezzo più basso di quello di mercato, tramite l’ annullamento del profitto di natura lucrativa.

Le cooperative edilizie sono:

– a proprietà divisa: il socio diventa proprietario a seguito dell’ assegnazione dell’ immobile al rogito notarile;

-a proprietà indivisa: il socio non ottiene il diritto di proprietà dell’ immobile, ma il suo godimento.

Per quanto riguarda le novità introdotte dal DL 78 / 2009, il comma 4 del’ art.4 – ter ha previsto l’ abrogazione delle disposizioni previste, per le cooperative a proprietà divisa, dai commi 2 e 3 dell’ art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 / 2009 del citato D.L. 78 / 2009).

Abruzzo: contributi per gli alloggi in affitto

 Le principali misure contenute nell’ ordinanza. e nuova procedura per l’ accesso ai contributi degli edifici B e C. L’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009.

Art. 1 e art 2. Contributi per beni culturali e immobili di edilizia residenziale pubblica

Per recuperare i beni culturali danneggiati il provvedimento stanzia 20 milioni di euro con possibilità di avvalersi dei contributi da parte dei sponsor. Per la ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell’ ATER sono messi a disposizione 150 milioni di euro. Il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di soggetto attuatore, dovrà presentare un apposito piano degli interventi al Commissario Delegato. Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi potranno affidare la riparazione e ricostruzione degli immobili alla medesima Azienda che vi provvederà in qualità di amministratore di condominio.

Art. 3 Indennizzi per immobili in costruzione

L’ ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 ha previsto all’ art. 5 un indennizzo alle imprese di costruzione non superiore al 75% del costo stimato e fino ad una massimo di 30mila euro per la riparazione di ciascuna unità immobiliare. L’ indennizzo era riconosciuto ai soli immobili in corso di realizzazione e subordinato al completamento dell’ edificio entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’ ordinanza in Gazzetta. L’ ordinanza n. 3803 estende il contributo anche agli immobili già realizzati alla data del 6 aprile 2009 e accatastati o con le relative procedure di accatastamento ancora in corso.

Torino: social housing, le proposte del comune e del privato sociale per il finanziamento regionale

 Il Comune di Torino aderisce alla proposta regionale di presentare un programma comunale di “manifestazioni d’interesse” per la sperimentazione di interventi di social housing. In pratica, si tratta di un elenco di progetti di edilizia sociale che il Comune in parte raccoglie da privati, in parte progetta nell’ambito del Piano Casa 2009-2010 e del Piano regolatore sociale.
Cosa si intende per casi pilota di social housing? Due le tipologie: residenze temporanee (alloggi individuali o residenze collettive) e alloggi individuali destinati alla locazione permanente.
La Giunta della Regione Piemonte aveva approvato il 7 luglio una deliberazione che indicava le caratteristiche degli interventi, i criteri e le procedure per l’individuazione di “casi pilota di social housing” da finanziare, integrando così il Programma casa (“10mila alloggi entro il 2012”) e le “Linee guida per il social housing in Piemonte” del 2007. Poi aveva diffuso un Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, aperto a Comuni, Atc, imprese e cooperative edilizie, soggetti privati non profit. La somma messa a disposizione da parte della Regione era di 2.239.460,75 euro, “al fine di finanziare l’acquisizione delle aree o degli immobili e la progettazione degli interventi ammessi a finanziamento”. Si potevano presentare al bando l’acquisto di edifici liberi, interventi di recupero, di ristrutturazione urbanistica e nuove costruzioni. Ai Comuni il compito di raccogliere e presentare in Regione, insieme ad eventuali propri progetti, quelli dei privati intenzionati a partecipare.

Roma: via l’Ici, tutto quello che c’è da sapere

 Via l’Ici prima casa anche a Roma, come previsto dal decreto legge n. 93 del 29 maggio 2008 – che elimina l’imposta per l’ “abitazione principale”, ovvero l’immobile in cui il proprietario abita e ha la propria residenza anagrafica <_. Lo comunica il Dipartimento Entrate del Comune, precisando che la norma non ha valore retroattivo e vale, quindi, solo per gli importi a partire dal 2008. Già in occasione dell'acconto del 16 giugno, dunque, i proprietari di sola prima casa non dovranno più pagare l'imposta, mentre chi possiede diversi immobili non dovrà considerare l'abitazione principale nel calcolo Ici. Da ricordare, inoltre, che anche i locali strettamente pertinenti all'abitazione principale - box o posto auto, più una cantina o una soffitta - non pagano l'Ici, anche se registrati separatamente al catasto. Continuano invece a pagare l'Ici le prime case accatastate in categoria A1, A8, A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli), alle quali continuerà ad essere applicata la detrazione annuale di 103,29 euro.