È valido un contratto di locazione di un immobile costruito senza licenza, e non condonato?
Al quesito ha risposto la Cassazione che sul punto, in una recente sentenza, ha statuito che “la non conformità dell’immobile locato ad uso abitativo alla disciplina edilizia e urbanistica non determina la nullità del contratto, atteso che i requisiti della liceità dell’oggetto e della causa previsti dagli articoli 1346 e 1343 c.c. sono da riferire, rispettivamente, alla prestazione e al contrasto con l’ordine pubblico, e non al bene in sé” (sent. n. 22312 del 24.10.’07). Tale pronuncia conferma il tradizionale orientamento assunto in materia dai giudici di legittimità, che ebbero già modo di precisare, con pressoché identica motivazione, come il conduttore di un immobile abusivo (a destinazione abitativa o ad uso diverso) fosse comunque obbligato al pagamento del canone (cfr. Cass. sent. n. 4228 del 28.4.’99 e Cass. sent. n. 19190 del 15.12.’03). Di analogo tenore anche una pronuncia più risalente, la n. 583 del 29.1.’82, secondo cui l’abusività di un immobile può costituire fonte di responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato, ma non può comportare conseguenze negative sulla validità del contratto di locazione, “trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme”.
contratto di locazione
Con aliquota unica e detrazioni il Fisco è di casa
Pdl sottoscritta da maggioranza e opposizione. Tassazione ridotta per chi registra il contratto di locazione. La proposta di legge si compone di due soli articoli
Modifica al regime tributario dei redditi derivanti da contratti di locazione e della disciplina relativa alla detrazione per canoni di locazione. Sono questi, in estrema sintesi, i punti chiave della proposta di legge n. 2434 presentata da Maria Leddi appartenente al gruppo dell’Ulivo e componente della commissione Finanze della Camera dei Deputati. L’intervento legislativo, che è stato sottoscritto da quaranta deputati di maggioranza e opposizione, prevede da un lato per il locatore l’introduzione di una imposta con aliquota unica del 20% e dall’altro introduce contestualmente la detrazione del 19% dell’intero ammontare del canone di locazione effettivamente corrisposto al proprietario dell’immobile. La fruibilità del beneficio fiscale è subordinata a una condizione. Si richiede esplicitamente che i contratti di locazione siano regolarmente registrati. Si tratta di una clausola di salvaguardia introdotta esplicitamente a tutela degli interessi dell’Erario. Infatti, il locatore è tenuto, per poter accedere al regime agevolato dell’aliquota unica, a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto e quelli di denuncia dell’immobile ai fini dell’Ici.
Registrare il contratto di locazione: facile e conveniente
Una nuova pubblicazione dell’Agenzia ci spiega come.
L’ultimo numero del periodico bimestrale “l’Agenzia informa”, distribuito gratuitamente in questi giorni ai contribuenti tramite gli uffici delle Entrate e disponibile in formato pdf nella biblioteca di FISCOoggi, è una pratica guida dedicata alle modalità di registrazione dei contratti di locazione.
L’interesse per l’argomento è quanto mai diffuso, considerato che il mercato degli affitti è un fenomeno in crescita. Lo stesso disegno di legge finanziaria per il 2008 tiene conto di questa realtà, introducendo ulteriori benefici fiscali per chi ha redditi bassi e per i giovani inquilini.
L’importanza di registrare i contratti di locazione è evidente: significa tutelarsi in termini di sicurezza rispetto a eventuali inadempienze. Ma significa anche convenienza perchè sono previste una serie di agevolazioni fiscali (imposta di registro, Irpef, Ici) sia per il proprietario che per l’inquilino.
Finanziaria 2008: Bonus affitti ad ampio raggio
Nel disegno di legge, sconti fiscali per redditi bassi, under 30 e studenti fuori sede
Una detrazione pari a 150 o 300 euro l’anno, a seconda del reddito, per chi è titolare di un contratto di locazione e uno sconto Irpef di quasi mille euro per i giovani tra i 20 e i 30 anni che lasciano l’abitazione dei genitori e vanno a vivere in affitto. Sono alcune delle novità contenute nella manovra 2008, che, varata la settimana scorsa, ha iniziato in Senato il suo iter parlamentare. Novità che, se confermate, produrranno effetti già a partire dal periodo d’imposta 2007. Buone notizie anche per gli studenti fuori sede: nel Ddl è infatti ampliato l’ambito di applicazione del beneficio fiscale per i canoni di locazione.
L’inquilino non paga, la questione va “risolta” in fretta
Cassazione – Sentenza n. 12905/2007
Le condizioni per escludere i canoni non riscossi dalla base imponibile Irpef
Fino alla risoluzione del contratto di locazione, i relativi canoni concorrono a formare la base imponibile Irpef. E’ questo, in sintesi, il principio affermato dalla Suprema corte con la sentenza n. 12905 del 1° giugno 2007. In particolare, con la menzionata pronuncia, i giudici di legittimità hanno ribadito che “Il solo fatto dell’intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo, di per sé ad escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile Irpef, (…) salvo che, e non è il caso di specie, non risulti l’inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva”.