Previsioni sul mercato immobiliare. Dal 3° Rapporto 2009 Nomisma

 Le previsioni qualitative sul numero di compravendite di abitazioni nel prossimo semestre sono nettamente in miglioramento. Se in precedenza la quota di indicazioni di aumento era di poco conto, facendo prevalere significativamente le ipotesi di ulteriore calo degli scambi, ora lo scenario è completamente diverso.

Quasi la metà degli operatori interpellati, infatti, crede che nei primi mesi del 2010 il volume del mercato si verrà ad ampliare. Infatti, negli ultimi due anni si è assistito ad una progressiva riduzione delle compravendite che ha portato il mercato odierno a livelli più bassi di oltre il 25% rispetto a quello di inizio 2007 (nel I semestre 2009 si sono concluse 300 mila compravendite a fronte delle 412 mila del I semestre 2007).

L’ opinione diffusa sembrerebbe che si sia raggiunto il punto basso per poi ripartire. In particolare, le città maggiormente toccate da previsioni positive sono Milano e Roma (ma anche Cagliari, che troveremo su posizioni ottimistiche anche per gli altri segmenti del mercato), ovvero quelle connotate da un mercato più liquido e da cui si avviano quelle inversioni di tendenze che poi generalmente investono anche gli altri mercati.

Una previsione di riavvio delle transazioni che dovrebbe essere corroborata dalla prosecuzione di un trend declinante sul fronte dei valori di scambio. Più stabile, invece, il quadro relativo al mercato della locazione sia in merito ai contratti che potranno essere stipulati che per il livello dei canoni.

Il mercato delle locazioni nel primo semestre del 2009. Sotto la lente Milano, Roma e Napoli

 L’ Ufficio Studi Tecnocasa rileva che nel primo semestre del 2009 il mercato delle locazioni ha segnalato, a livello nazionale, una riduzione dei canoni dello 0,7% per i bilocali e dello 0,6% per i trilocali. Nelle grandi città la diminuzione è stata dell’ 1,2% per i bilocali e dell’ 1,3% per trilocali.

In tutte le metropoli si registrano cali contenuti dei canoni di locazione, con l’ eccezione di Palermo dove si segnala un lieve aumento dei valori. In generale gli appartamenti dal taglio superiore a 90 – 100 mq registrano difficoltà maggiori nella locazione. Infatti si chiedono ulteriori ribassi sui canoni.

Anche in questa prima parte del 2009 si conferma una buona domanda di immobili in affitto alimentata da coloro che non riescono ad acquistare l’ abitazione, non avendo i requisiti per poter ottenere il mutuo.

I canoni di locazione più elevati si registrano comunque sempre a Roma (850 euro al mese per un bilocale e 1050 euro al mese per un trilocale) e a Milano (750 euro al mese per un bilocale e 1000 euro al mese per un trilocale).

Come nei semestri precedenti, anche in questi primi sei mesi dell’ anno, i potenziali inquilini hanno ridotto il budget da destinare alla locazione dell’ immobile ed i proprietari che non si adeguano in questo senso spesso si trovano con l’ immobile non locato per lunghi periodi. E proprio per questo motivo, in alcune grandi città, sono in aumento i proprietari che si informano per formulare contratti di locazione a canone concordato, sebbene il contratto di locazione a canone libero resti quello più stipulato.

Como. Convegno “Tecnologie e materiali per costruire in modo sostenibile”

 Avveniristiche tecnologie al servizio dell’ immobiliare le cui applicazioni, come ha ricordato Benito Sicchiero di Assoedilizia, sono comunque condizionate dalla situazione del mercato.

Riscaldare una casa di tre piani con l’ equivalente del calore fornito da 10 candele? Si può già fare; mentre, per realizzare con meta materiali il mantello di Harry Potter che rende invisibili, per ora prototipo, bisognerà aspettare il passaggio alla produzione industriale.

Meraviglie di oggi, illustrate a Como al convegno organizzato dal Centro Volta con Camera di Commercio di Como e Politecnico di Milano. All’ evento il direttore di ComoNExt ingegner Stefano Poretta ha annunciato la prossima istituzione, a Lomazzo, e con la collaborazione della Regione Lombardia e delle Università, del nuovo meta distretto tecnologico con una settantina di imprese destinate a ricevere e ad offrire innovazioni utili all’ intero settore immobiliare, e non solo.

Ma perché queste novità – testimonianze tangibili della ricerca universitaria e dell’ intraprendenza della piccola e media industria – possano trovare adeguato e proficuo utilizzo bisogna tenere sott’ occhio l’ andamento del mercato per capire se è in grado di recepirle.

E luci ed ombre si alternano sullo stesso, come ha rilevato il giornalista Benito Sicchiero, responsabile della Comunicazione di Assoedilizia con la relazione dal titolo “L’ impatto della crisi sul mercato immobiliare. Prospettive di ripresa.

Memorandum. Le scadenze di novembre per il proprietario di casa e il condominio

 Sono tempi difficili e la memoria può trarci in inganno. Le tasse, poi, proprio una cosa da…voler dimenticare, se si potesse. Ma si fa di necessità virtù e inseriamo nella nostra agenda le scadenze da…..non dimenticare, ad evitare problemi anocor più grossi.

16 Novembre 2009 – Lunedì
Imposte e contributi
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di ottobre 2009.

Addizionali Irpef
Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionale e comunale all’ Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di ottobre 2009 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di ottobre 2009, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Risoluzione della locazione,
importo dell’ imposta di registro

Si domanda a quanto ammonti l’ imposta di registro da versare in caso di risoluzione di un contratto di locazione di un appartamento.

Le risoluzioni dei contratti di locazione di immobili urbani sono soggette all’ imposta di registro nella misura fissa di 67 euro. Nel caso la locazione sia stata risolta anticipatamente e sia stato versato l’ importo relativo all’ intera durata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Il calo dei prezzi al consumo rilevato dall’ Istat non comporta l’ aggiornamento dei contratti di locazione abitativa

 Per la prima volta con il segno meno la variazione dell’ indice dei prezzi al consumo. Ma la variazione negativa – rilevata dall’ Istat per il mese di luglio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – dell’ indice dei prezzi al consumo, pone un problema che non si era mai finora presentato, quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso in poi.

E cioè se, in relazione alle disposizioni riguardanti l’ aggiornamento annuale dei canoni di locazione, si debba procedere alla diminuzione degli stessi (quindi, nella gran parte dei casi e ove non sia stato validamente pattuito contrattualmente un aggiornamento al 100%) nella misura corrispondente al 75% dell’ indice negativo diffuso dall’ istituto di statistica.

È quanto segnala la Confedilizia, precisando che l’ Istat ha comunicato che la variazione annuale dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi (quello che si utilizza per l’ aggiornamento dei contratti di locazione) è stata nel mese di luglio pari a -0,1%.

E negativa (anch’ essa nella misura dello 0,1%) è stata pure la variazione del cosiddetto indice armonizzato europeo, vale a dire dell’ indice dei prezzi al consumo per i Paesi dell’ Unione europea rilevato da Eurostat, utilizzabile con specifica clausola nei contratti di locazione abitativa.

Allegazione della certificazione ai rogiti e ai contratti di locazione: le leggi regionali

 La legge di semplificazione n. 133 / 2008 ha cancellato dal decreto sul rendimento energetico l’ obbligo di allegare al rogito di compravendita la certificazione energetica e le sanzioni relative (pena la nullità dell’ atto). Resta obbligatorio dal 1° luglio 2009 che il venditore disponga della certificazione, ma non si dice nulla della sua consegna all’ acquirente. Nessun accenno, invece, all’ obbligo di fare la certificazione energetica in caso di locazione e di allegarla al contratto.

Ovviamente se le norme regionali non dicono diversamente, causa la mancanza di controlli da parte dei notai (che possono comunque rogitare) e l’ inesistenza di sanzioni, molti cittadini potranno aggirare le leggi tranquillamente, senza rischiare nulla. Quindi, in questi casi, anche la certificazione energetica condominiale non attirerà più di tanto.

Tuttavia le norme di alcune regioni continuano a volere che la certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita e ai contratti di locazione, a scadenze diverse, sin dal 1° luglio 2009.

Certificazione energetica: un’ occasione di crescita e selezione per il mercato immobiliare

 Dal primo luglio 2009 qualsiasi categoria e tipologia immobiliare oggetto di transazione a titolo oneroso dovrà corredarsi della Certificazione Energetica, indispensabile per concludere le compravendite, ma anche per conferimenti a società e trust, permute e contratti di locazione, questi ultimi in alcuni casi e per alcune regioni che abbiano legiferato in materia

Il riferimento normativo è in recepimento della Direttiva Europea 91 / 2002, il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato dal Decreto Legislativo 311 / 2006, il tutto con la finalità di stabilire modi e criteri per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

Il 25 maggio 2009 la Commissione Europea ha inviato all’ Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell’ obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’ art. 35 della Legge 133 / 2008. L’ Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta o chiedere un’ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.

Dall’ entrata in vigore della legge 133 / 2008 è stato abolito l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica all’ atto di compravendita (atti a titolo oneroso) e di metterlo a disposizione del conduttore per i contratti di locazione, obblighi già previsti dai commi 3 e 4 dell’ articolo 6 del Dlgs 192 / 2005 e dall’ art. 2 D. lgs 311 / 2006. Con lo stesso articolo 35 Legge 133 / 2008 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’ articolo 15 del D.lgs 192 / 2005, concernenti le relative sanzioni.

Si precisa che tutto quanto sopra riportato si riferisce esclusivamente alla normativa nazionale e ad eventuale normativa regionale in materia che potrebbe anche prevalere su quella nazionale. Resta però valido l’ obbligo di redigere l’ attestato di certificazione energetica, previsto dall’ art. 6 del D.Lgs 192 / 2005.

Spese condominiali. Prescrizione biennale e limite al pagamento anticipato del canone. Abrogate le relative norme

 Con l’ art. 24, d.l. n. 112 del 25.6.’08 (convertito, con modificazioni, dalla l. n.133 del 6.8.’08), sono stati abrogati – come ha segnalato la Confedilizia – l’ art. 6, comma 4, l. n. 841 del 22.12.’73, e l’ art. 2 – ter, d.l. n. 236 del 19.6.’74, convertito dalla l. n. 351 del 12.8.’74

La prima disposizione prevedeva la prescrizione biennale del diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti a carico del conduttore. La seconda comminava la nullità delle clausole contrattuali di corresponsione anticipata del canone per periodi superiori a tre mesi.

Si tratta di norme contenute in provvedimenti che regolavano, in via transitoria, una materia, quella della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della l. n. 392 del 27.7.’78 (c.d. legge sull’ equo canone). Ciò nonostante, la giurisprudenza le considerava ancora in vigore.

Secondo la Cassazione, infatti, la previsione di cui al predetto art. 6, “anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione”, introduceva “una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall’ art. 2948 n. 3 cod. civ.” valida anche dopo l’ entrata in vigore della legge 392 / ’78. Ciò, perché la previsione in parola trascende(va) il regime vincolistico e non poteva, quindi, considerarsi rientrare nell’ ambito di applicazione dell’ art. 84 della predetta legge, che disponeva l’ abrogazione di tutte le norme incompatibili con la normativa sull’ equo canone (sent. 5795 del 22.5.’93).

Concetto, questo, che ritroviamo espresso anche nella sentenza della Suprema Corte n. 1953 del 10.2.’03. E, più di recente, nella pronuncia – sempre della Cassazione – n. 8609 del 12.4.’06, secondo cui, peraltro, la fissazione dell’ indicato termine di prescrizione biennale era “giustificata dall’ esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve”.

Insomma un’ interpretazione consolidata, che però portava alla conseguenza che nel rapporto tra locatore e conduttore il termine prescrizionale per il pagamento degli oneri condominiali fosse limitato a due anni, mentre nel rapporto tra singolo condomino e condominio tale termine – in ossequio ai princìpi generali – fosse, invece, quinquennale. Una ingiustificata disparità ora cancellata.

Assoedilizia: appello ai Sindacati inquilini

 Contratti agevolati: subito rinnovo degli accordi sindacali. Dichiarazioni del Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici: « È singolare che il Sunia abbia denunciato l’elevato costo degli affitti per gli studenti,nella citta’ di Milano : si dimentica che la causa principale di questa situazione è l’inoperativita’, nella nostra citta’, del contratto agevolato i cui canoni sono alla base dei contratti di locazione transitori e di quelli per gli studenti fuori sede. È necessario, dunque, che i sindacati degli inquilini si inducano a considerare l’opportunita’ che si dia finalmente corso,dopo sei anni di tergiversazioni, al rinnovo,soprattutto nella parte economica,degli accordi per l’attuazione dei contratti agevolati ai sensi della legge 431/98.

Contratti di locazione esenti da IVA

 Per i contratti di locazione in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati successivamente a tale data, sottoposti al regime di esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell’articolo 10, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, gli adempimenti previsti ai fini dell’applicazione delle imposte indirette, ai sensi dell’articolo 82, commi 14 e 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, per via telematica secondo le disposizioni e con le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modifiche.