Contratti di locazione. Dal 1° luglio cambiano le modalità di registrazione

 Contratti di locazione. Dal 1° luglio cambiano le modalità di registrazione

Obbligatoria l’ indicazione dei dati catastali dell’ immobile. Sul sito della Confedilizia la nuova modulistica

Con l’ approvazione della nuova modulistica da parte dell’ Agenzia delle entrate, diventa operativo l’ obbligo – previsto, con decorrenza 1° luglio, dal decreto legge contenente la manovra economica – di indicare i dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Oggi affitto, domani acquisto. Il trasferimento del bene subito ammortizzato

 E’ nel momento in cui si conclude l’accordo che, anche dal punto di vista fiscale, rileva il trasferimento del bene. Se più contratti fra loro collegati si configurano quale una “locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti”, il bene strumentale oggetto degli accordi è iscrivibile fra le immobilizzazioni materiali dell’acquirente, con rilevanza anche fiscale delle quote di ammortamento, sin dall’esercizio della sua consegna, a prescindere, quindi, dal non ancora perfezionato formale trasferimento di proprietà.Con la risoluzione n. 11/E del 9 gennaio, l’agenzia delle Entrate torna, così, a ribadire quanto già chiarito con un suo precedente intervento (cfr risoluzione n. 338/2008): come stabilito dall’articolo 109, comma 2 del Tuir, in presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell’effetto traslativo è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio ed è, quindi, a tale ultima data che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene.

Entro il 30 novembre gli adempimenti per i contratti di locazione stipulati fino al 31 ottobre

 L’agenzia delle Entrate con un provvedimento del direttore fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’articolo 82 del decreto legge 112 relativamente alla registrazione telematica dei contratti e ai versamenti della relativa imposta di registro.
Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno e per quelli stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia viene stabilito che per la registrazione è sufficiente la trasmissione dei soli dati indispensabili ai fini delle imposte di registro senza allegare il testo del contratto. La base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro è data dai canoni di locazione pattuiti per i contratti stipulati dopo il 25 giugno 2008, mentre per quelli in corso di esecuzione alla stessa data la base imponibile è costituita dai canoni di locazione maturati dal 25 giugno 2008. L’imposta può essere versata annualmente o in unica soluzione. In quest’ultimo caso, l’importo si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Il beneficio si applica però solo ai contratti di durata complessiva di almeno due anni.

Confedilizia: nuove norme per gli impianti domestici

 La Confedilizia ha impugnato avanti il Tar Lazio il decreto in materia di impianti domestici adottato dal passato Governo il 22 gennaio scorso. Com’è noto, la Confedilizia ha a suo tempo ottenuto dall’Ufficio legislativo del Ministero per lo sviluppo economico esaustive precisazioni che hanno consentito alle strutture della Confederazione di riprendere – dopo la sospensione che aveva dovuto essere decisa – l’assistenza per la stipula dei contratti di locazione. Ma il chiarimento amministrativo richiede, all’evidenza, una verifica. Di qui, il ricorso. Dopo aver sottolineato la differenza tra regolamenti ministeriali (o interministeriali) e regolamenti governativi, si evidenzia nello stesso che solo questi ultimi possono avere natura e portata di regolamenti di delegificazione: natura e portata che sono invece stati illegittimamente attribuiti al decreto impianti (tra l’altro, emanato oltre un mese dopo la scadenza del termine fissato per l’esercizio della delega), che – infatti – abroga la legge 46/’90.

Locazioni. Il trattamento fiscale riservato agli inquilini

 La Finanziaria 2008 ha ridisegnato a favore degli affittuari le condizioni normative legate alle locazioni, ma non interviene nei rapporti che intercorrono fra il locatore e il conduttore dell’immobile. Per le locazioni abitative, sono state introdotte due nuove detrazioni: la prima a favore di qualunque tipo di contratto per abitazione principale e la seconda, efficace solo per tre anni, per giovani tra i 20 e i 30 anni che, per ragioni di studio o di lavoro, trasferiscono la residenza lontano dal comune d’origine. Le vecchie e nuove detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere lo “sconto” più favorevole. Tuttavia, il divieto di cumulo non è espressamente ampliato alla detrazione del 19 % su un tetto massimo di 2.633 euro (cioè di max 500,27 euro ) prevista per gli studenti universitari iscritti all’università in un comune distante almeno 100 chilometri dalle residenza, e su questo punto si attendono chiarimenti. Infine, con l’aumento del tasso legale, dal 2008 salgono dal 2,5 al 3% gli interessi che il proprietario deve versare annualmente sul deposito cauzionale anticipato dall’inquilino all’inizio della locazione.

Il trattamento fiscale riservato agli inquilini

 La Finanziaria 2008 ha ridisegnato a favore degli affittuari le condizioni normative legate alle locazioni, ma non interviene nei rapporti che intercorrono fra il locatore e il conduttore dell’immobile. Per le locazioni abitative, sono state introdotte due nuove detrazioni: la prima a favore di qualunque tipo di contratto per abitazione principale e la seconda, efficace solo per tre anni, per giovani tra i 20 e i 30 anni che, per ragioni di studio o di lavoro, trasferiscono la residenza lontano dal comune d’origine. Le vecchie e nuove detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere lo “sconto” più favorevole. Tuttavia, il divieto di cumulo non è espressamente ampliato alla detrazione del 19 % su un tetto massimo di 2.633 euro (cioè di max 500,27 euro ) prevista per gli studenti universitari iscritti all’università in un comune distante almeno 100 chilometri dalle residenza, e su questo punto si attendono chiarimenti. Infine, con l’aumento del tasso legale, dal 2008 salgono dal 2,5 al 3% gli interessi che il proprietario deve versare annualmente sul deposito cauzionale anticipato dall’inquilino all’inizio della locazione.

Le detrazioni per i contratti di affitto

 DETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
– 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
– 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che
la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.