Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it / www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Registrazione del contratto di locazione
Si domanda quale sia l’ importo da versare all’ Agenzia delle Entrate per la registrazione di un contratto di locazione a canone libero
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L’ importo dovuto è pari al 2% del canone complessivo della locazione, con un minimo di 67 euro. Per i contratti pluriennali il versamento può essere effettuato sia in un’ unica soluzione (usufruendo anche di uno sconto), calcolando il 2% sul corrispettivo dovuto per l’ intera durata del contratto, sia anno per anno, applicando il 2% sul canone relativo a ciascuna annualità.

Indagine Casa.it: nell’ anno della crisi, la casa continua ad essere una priorità per gli italiani

 Il sogno è una casa indipendente in provincia o un appartamento in un piccolo condominio in città.

Nell’ annus horribilis dell’ economia globale, gli italiani continuano a sognare una casa e in molti si impegnano attivamente nella ricerca della soluzione perfetta. Case indipendenti o appartamenti in piccoli condomini sono al centro dell’ attenzione.

È quanto emerge da un’ indagine Casa.it – Makno condotta su un target di 25 – 55enni in tutto il territorio nazionale, di cui oltre il 50% è interessato al mercato immobiliare: il 27,7% prevede di comprare nel medio periodo, mentre per un altro 24,1% l’ acquisto di una casa, pur essendo tra i propri interessi primari, non è realizzabile a breve a causa dei prezzi considerati, seppur stabili, ancora troppo alti.

La grande maggioranza degli intervistati ha confermato che la ricerca è rivolta all’ acquisto della prima casa (72,3%), mentre circa il 7% dichiara di voler fare un investimento e il 3% di cercare una seconda casa per le vacanze.

I tempi per la ricerca dell’ immobile riflettono l’ incerta congiuntura economica. Se un quarto dei potenziali acquirenti intende acquistare un’ abitazione entro l’ anno (24,2%), per circa il 70% il periodo di riferimento è dai due anni in su, rappresentando un sensibile prolungamento della tempistica rispetto al tempo dichiarato – 6 mesi – da chi ha acquistato un immobile nel primo semestre 2009.

Rubrica Affitti e Condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione.

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Conferma dell’ Amministratore
Si domanda quale maggioranza occorra per confermare l’ amministratore dopo la scadenza del suo mandato.

Al quesito ha risposto la Cassazione, che, sul punto, si è così testualmente espressa: “La disposizione dell’ art. 1136 comma quarto cod. civ. la quale richiede per la deliberazione dell’ assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell’ amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell’ amministratore dopo la scadenza del mandato” (sent. n. 4269 del 4.5.’94).

Ascensore, adeguamento alle norme sulla sicurezza
In un condominio occorre adeguare l’ ascensore alle norme sulla sicurezza. Si domanda come debba essere ripartita la relativa spesa.

Trattandosi di un intervento che non è correlato all’ intensità d’ uso, alla vetustà o ad eventuali guasti, ma che ha la finalità di garantire l’ incolumità delle persone, la giurisprudenza ha ritenuto che la relativa spesa vada sostenuta da tutti i condòmini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà (cfr. ex multis, Trib. Bologna, sent. n. 685 del 2.5.’95).

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

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Risoluzione della locazione,
importo dell’ imposta di registro

Si domanda a quanto ammonti l’ imposta di registro da versare in caso di risoluzione di un contratto di locazione di un appartamento.

Le risoluzioni dei contratti di locazione di immobili urbani sono soggette all’ imposta di registro nella misura fissa di 67 euro. Nel caso la locazione sia stata risolta anticipatamente e sia stato versato l’ importo relativo all’ intera durata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria. I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Non è dovuto l’ avviamento per le attività professionali
Si domanda se vada riconosciuto il diritto all’ indennità di avviamento al conduttore che svolga nell’ immobile a lui locato l’ attività di architetto.

L’ art. 35 della legge 392 / ’78 esclude il diritto del conduttore alla descritta indennità nel caso in cui l’ immobile locato sia destinato all’ esercizio di un’ attività professionale. La risposta, pertanto, è negativa.

Scadenza fiscale. Entro il 31 luglio il modello 770 del condominio

 Entro venerdì prossimo, 31 luglio, il condominio – nella persona dell’ amministratore o di persona designata dall’ assemblea condominiale – è tenuto a presentare, in qualità di sostituto di imposta, il modello 770 “semplificato”.

Lo segnala la Confedilizia, che ha diramato una Circolare agli iscritti al Registro nazionale amministratori della Confederazione per ricordare tale prossima scadenza fiscale a carico degli amministratori di condominio.

L’ adempimento riguarda tutti i condomini che nel 2008 abbiano effettuato ritenute e serve a comunicare all’ Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi a tali ritenute nonché gli altri dati previdenziali e assicurativi richiesti.

Condominio e certificazione energetica unica. Norme particolari regionali

 La certificazione energetica condominiale,così come definita dal Dlgs 192, è valida per tutta l’ Italia a patto però che le singole regioni non dettino prescrizioni diverse. In effetti il Piemonte (legge n. 13 / 2007) e l’ Emilia Romagna (delibera assemblea legislativa n. 156 / 2008) riproducono pari pari la norma nazionale. Lo stesso poteva dirsi, fino a poco tempo fa, anche per la Lombardia. Dal 7 di settembre entra però in vigore il decreto dirigenziale n. 5376 / 2009, che prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche sia fatto per singolo appartamento, anche se l’ impianto è centralizzato.

Resta la possibilità di redigere un attestato riferito a più unità immobiliari poste in un medesimo edificio, ma specificando comunque in questo documento le prestazioni delle singole unità. Esse saranno identiche tra loro per quanto riguarda la caldaia centralizzata e i muri esterni, ma potranno differire l’ una dall’ altra se un appartamento è all’ ultimo piano ed è sovrastato da un sottotetto non coibentato, se un altro ha i tripli vetri, se un terzo ha il pavimento sopra cantine non riscaldate. E così via.

Comunque gli uffici regionali continueranno a poter ricevere un solo documento per stabile, senza che si per forza necessario riceverne uno per appartamento. Restano comunque sottratti dalla certificazione condominiale i locali ad uso diverso (per esempio i negozi). Anche in caso di appartamento termoautonomo, l’ attestato deve essere comunque individuale.

Risparmio energetico. Detrazione 55% e contratto servizio energia

 Vi sono due casi in cui la certificazione o la qualificazione energetica diviene necessaria in condominio. Il primo è quando si chiede la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico. Secondo la prassi dell’ Enea, il tecnico deve ci compilato online l’ attestato di qualificazione, secondo lo schema previsto nell’ allegato A del Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007.

L’ attestato di certificazione, invece, va redatto solo nelle regioni che hanno legiferato in materia e in cui le norme tecniche siano applicabili (attualmente Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e provincia di Bolzano). Va comunque messo in un cassetto ed esibito solo in caso di controlli. I due attestati vanno redatti solo dopo il loro collaudo dei lavori, e testimoniano il raggiungimento di certi obiettivi previsti dalla legge per ottenere la detrazione.

Un altro caso in cui può scattare la certificazione energetica comune è quando il condominio si affida a un fornitore firmando un contratto di servizio energia. In tal caso si tratta di una certificazione comune, che deve però specificare le prestazioni alloggio per alloggio (quella indifferenziata non è ammessa). Secondo l’ allegato II al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 tale contratto prevede la fornitura di una determinata quantità di calore a un prezzo periodico prefissato e indipendente dalla quantità di combustibile consumato, salvo adeguamenti al variare dei costi dei carburanti stessi.

Condominio e certificazione energetica unica

 Come si sa, dall’ 1 luglio i proprietari di casa, in caso di compravendite, sono costretti a redigere l’ attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dei loro appartamenti. Dal momento che le norme consentono di predisporre una certificazione energetica unica per tutto l’ edificio, è provvedere subito, per risparmiare: una sola certificazione costa meno di venti o trenta singole.

Il dlgs n. 192 / 2005 afferma, infatti, che, in caso di condomini dotati di caldaia centralizzata, è possibile redigere un’ unica certificazione energetica per tutto l’ edificio. Quando invece le caldaie sono singole, resta possibile certificare unitariamente gli appartamenti della stessa tipologia (grandezza e caldaiette simili).

A chi conviene
La certificazione energetica comune conviene a chi intende vendere il proprio appartamento entro alcuni anni. Invece sarà poco propenso ad affrontare la spesa chi è sicuro di continuare ad abitare la casa ancora per molto tempo o non intende affittarla a breve. Infatti la validità di un attestato è di dieci anni: all’ undicesimo questo documento non vale più.

Problemi di condominio: divieto di magazzino con bagno nell’ edificio condominiale

 Spesso capita che un regolamento condominiale contrattuale vincoli le cantine all’ uso di sgombero o deposito. Il condomino può destinare la cantina a magazzino, ma non può realizzare in essa un servizio igienico, che presuppone la permanenza di persone all’ interno dei locali, con la conseguenza che si ha un illegittimo cambio di destinazione di uso. Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, 19 maggio 2009, n. 6867.

Nel caso affrontato dal Tribunale Milanese, un condomino aveva impugnato una delibera condominiale. In essa il condominio – con la maggioranza di cui all’ articolo 1136, comma 2, Codice Civile (500 millesimi e maggioranza degli intervenuti) – aveva deliberato di modificare l’ impianto fognario in modo da non connettere ai nuovo scarichi il bagno già esistente nella cantina – magazzino del condomino stesso (salvo l’ esecuzione di costose opere di allacciamento).

Il condomino era proprietario di due locali su due diversi livelli (piano terreno e seminterrato), destinati ad ufficio commerciale con esposizione e sottostante deposito merci. Il condominio si era costituito in giudizio dichiarando che la delibera era legittima e aveva chiesto la rimozione del servizio igienico realizzato nella cantina, in quanto, secondo il regolamento contrattuale, la cantina doveva essere destinata esclusivamente a locale di sgombero (o al più a magazzino) con esclusione di qualunque altra destinazione.

Il Tribunale ha principalmente stabilito che la modifica dell’ impianto fognario, quando si preveda la soppressione del precedente e la sua integrale sostituzione, con nuovi percorsi e quindi con necessità di nuove opere per gli allacciamenti, deborda dall’ area della manutenzione straordinaria e integra innovazione, con conseguente necessità del quorum di cui all’ articolo 1136, comma 5, Codice Civile (666 millesimi e la maggioranza dei partecipanti al condominio). Conseguentemente la delibera assembleare impugnata doveva ritenersi illegittima. E sino a qui nulla di nuovo.

Regole di condominio: i cambiamenti causati dal nuovo Dpr sul risparmio energetico

 Il ritardo di mesi con cui il Dpr n. 59 / 2009 è uscito sulla Gazzetta Ufficiale è stato anche dovuto a uno scontro di opinioni e interessi sulla parte in cui si ostacolava la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti singoli. Il testo definitivo è stato “ammorbidito”: si permette che un tecnico giustifichi, con cause di forza maggiore, la necessità della trasformazione della caldaia condominiale in tante singole oppure spieghi quali sono gli impedimenti che vietano l’ adozione della contabilizzazione del calore (cioè la possibilità di spegnere o regolare i caloriferi in ogni singolo appartamento, pur serbando la caldaia centralizzata, pagando poi le bollette in proporzione al consumo).

Tuttavia sembrano molto rari i casi in cui il termotecnico possa affermare che non è possibile mantenere l’ impianto unico o è difficile installare i contatori calore, in occasione del rifacimento dell’ impianto. Nel primo caso l’ impedimento più serio parrebbe quello del passaggio dall’ alimentazione a gasolio a quella a metano, che crea due tipi di problemi. Il primo è che può essere necessario intubare le canne fumarie con condotti di diametro inferiore rispetto a quelli previsti per i fumi del gasolio. Il secondo, più serio, è il fatto che i locali che ospitano le caldaie centralizzate a metano necessitano di maggiore aerazione di quelli per caldaie a gasolio (il metano è un gas e non un liquido). Quindi potrebbe essere necessario spostare la caldaia altrove.

Cose di condominio. Il lastrico solare: criteri d’ uso, ripartizione spese per la manutenzione, i limiti alla proprietà

 Il lastrico solare è la copertura di un edificio con superficie non completamente orizzontale, ma lievemente inclinata per favorire lo smaltimento delle acque. A tutti gli effetti, è parte comune a tutti i condomini. Quindi le spese per la sua riparazione o ricostruzione competono a tutti, in base ai rispettivi millesimi di proprietà.

Il lastrico solare praticabile può essere utilizzabile da tutti i condomini o dato in proprietà od uso esclusivo ad uno solo o ad alcuni di essi. Quasi sempre si tratta del residente all’ ultimo piano dell’ edificio. Se è usato da tutti, la spartizione della spesa è in proporzione ai millesimi, salvo patti contrari.

Quale il criterio dell’ uso
Quando il lastrico serve solo a uno dei proprietari del palazzo, ovviamente costui non deve pagare come gli altri. In questo caso, o il regolamento contrattuale decide, in uno dei suoi articoli, una particolare suddivisione, che andrà applicata oppure non ne fa parla. Solo in tale eventualità, secondo l’ articolo 1126 del codice civile, le spese di manutenzione ordinaria spettano per intero al proprietario. Invece quelle di riparazione e ricostruzione vanno suddivise per un terzo a carico del proprietario (o utilizzatore esclusivo) e per i rimanenti due terzi a carico di tutto il condominio, proprietario escluso, per quanto riguarda la sua quota millesimale di proprietà.

Un particolare tipo di lastrico solare è la terrazza a livello. Vi si accede da un appartamento che è situato al suo livello e funziona da copertura solo per una parte dello stabile. Essa è in genere di proprietà o in uso perpetuo al proprietario dell’ appartamento del quale è pertinenza Anche le sue spese di manutenzione straordinaria vanno ripartite in base dell’ articolo 1126 del codice civile. Però i due terzi sono a carico solo di coloro che si trovano sotto la sua proiezione geometrica dal suolo fino all’ ultimo piano, a prescindere dalla porzione coperta dei loro appartamenti. Il terzo rimanente è ovviamente a carico del proprietario.