Certificazione energetica: un’ occasione di crescita e selezione per il mercato immobiliare

 Dal primo luglio 2009 qualsiasi categoria e tipologia immobiliare oggetto di transazione a titolo oneroso dovrà corredarsi della Certificazione Energetica, indispensabile per concludere le compravendite, ma anche per conferimenti a società e trust, permute e contratti di locazione, questi ultimi in alcuni casi e per alcune regioni che abbiano legiferato in materia

Il riferimento normativo è in recepimento della Direttiva Europea 91 / 2002, il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato dal Decreto Legislativo 311 / 2006, il tutto con la finalità di stabilire modi e criteri per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

Il 25 maggio 2009 la Commissione Europea ha inviato all’ Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell’ obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’ art. 35 della Legge 133 / 2008. L’ Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta o chiedere un’ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.

Dall’ entrata in vigore della legge 133 / 2008 è stato abolito l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica all’ atto di compravendita (atti a titolo oneroso) e di metterlo a disposizione del conduttore per i contratti di locazione, obblighi già previsti dai commi 3 e 4 dell’ articolo 6 del Dlgs 192 / 2005 e dall’ art. 2 D. lgs 311 / 2006. Con lo stesso articolo 35 Legge 133 / 2008 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’ articolo 15 del D.lgs 192 / 2005, concernenti le relative sanzioni.

Si precisa che tutto quanto sopra riportato si riferisce esclusivamente alla normativa nazionale e ad eventuale normativa regionale in materia che potrebbe anche prevalere su quella nazionale. Resta però valido l’ obbligo di redigere l’ attestato di certificazione energetica, previsto dall’ art. 6 del D.Lgs 192 / 2005.

Nota sintetica sul mercato immobiliare nel II semestre 2007

 Da oggi è disponibile sul sito internet dell’agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it) la nota semestrale, che analizza i volumi delle compravendite effettuate in Italia nel corso del II semestre 2007 e fornisce una sintesi sull’intero anno. Per il settore residenziale, inoltre, è presente anche una breve sintesi dell’andamento delle quotazioni medie di mercato rilevate dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio(OMI). La nota semestrale, realizzata a cura dell’OMI, evidenzia che nel 2007 il volume di compravendite complessivo è stato di 1.699.664 transazioni (NTN) con un decremento, pari a -7,1% sul 2006. Il calo delle compravendite risulta generalizzato per i diversi settori, ma la sua elevata entità è collegata soprattutto al calo delle tipologie registrate in ‘Altro’, -10,6%. Per gli altri settori, infatti, la contrazione delle compravendite risulta più contenuta: il settore residenziale con 806.225 NTN diminuisce del 4,6%, il terziario, 21.732 NTN, è in calo del 2,6%, il commerciale con 50.136 compravendite, risulta in calo del 4,8%, in linea con il residenziale, il settore produttivo con 16.812 NTN cala del 3,5%, il mercato dei ‘Magazzini’, infine, con 114.610 NTN, si ridimensiona sensibilmente con un calo del 5,2% .

Iva. Di fronte all’evasione meglio non restare “immobili”

 In caso di sottofatturazione, è responsabile in solido con il venditore anche l’acquirente che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni

Dal primo gennaio 2008, l’acquirente di immobili, la cui cessione è soggetta a Iva, che abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello effettivamente pattuito è obbligato in solido con l’alienante al versamento dell’imposta non dichiarata, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni. L’omissione del versamento implica, inoltre, la sua responsabilità solidale al pagamento della sanzione irrogata al cedente. Quali le motivazioni che hanno portato all’introduzione di una norma così “forte”?
Occorre, allo scopo, partire necessariamente dalla “natura” del tributo.

L’Iva ha un meccanismo impositivo piuttosto complesso, derivante dalla necessità di riformare il precedente e principale istituto impositivo sui consumi, l’Ige (imposta generale sulle entrate), che notoriamente produceva effetti distorsivi sul sistema economico.
Quest’ultima, infatti, era un tributo plurifase sul valore pieno. Gravava su ogni trasferimento dei beni, sull’intero valore degli stessi e non limitatamente al valore aggiunto. Il meccanismo favoriva, pertanto, le attività integrate, ossia quei sistemi produttivi che realizzavano l’intero ciclo della produzione, dalle materie prime alla vendita al dettaglio.

Cassazione: Senza inerenza, iva indetraibile

 Sentenza n. 16730 del 27 luglio 2007.

Non è sufficiente la sola classificazione catastale del bene tra gli immobili strumentali per natura

La detrazione dell’Iva sull’acquisto di un immobile, concesso successivamente in locazione al venditore, non è ammessa quando l’imprenditore non dimostra l’inerenza dell’acquisto alle finalità dell’impresa e svolge, peraltro, un’attività diversa da quella di compravendita e locazione di immobili.
Il principio è stato espresso dalla Cassazione, con la sentenza n. 16730 del 27 luglio 2007.

La controversia traeva origine dalla notifica di un avviso di accertamento, con il quale l’ufficio aveva recuperato a tassazione l’Iva risultante dalle fatture concernenti l’acquisto di due immobili a uso ufficio irritualmente detratta dal ricorrente, titolare di un’agenzia di intermediazione immobiliare.
In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria, detti immobili non erano inerenti alle finalità dell’impresa, in quanto non utilizzati direttamente dal contribuente, ma lasciati nella disponibilità dei venditori i quali corrispondevano un canone di locazione.