Fiscalità. Interventi agevolabili con i bonus del 36 e 55%

 Novità in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie previste nella legge Finanziaria 2008: proroga sino al 31 dicembre 2011 del 36% per il recupero delle abitazioni e conferma sino al 30 giugno 2012 del 36% per l’ acquisto di immobili ristrutturati da impresa. Ferma fino al 31 dicembre 2010 la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, comma 15, legge 203 / 2008 e articolo 29, comma 6, Dl 185 / 2008 convertito nella legge 2 / 2009).

Detrazione 36%
Fino al 31 dicembre 2011, viene prevista la proroga: della detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare; dell’ applicazione dell’ Iva agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati abitativi.

Viene, inoltre, prorogata la detrazione Irpef del 36% per l’ acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni che si applica a condizione che: gli interventi di recupero realizzati sull’ intero fabbricato siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2012.

Viene, infine, confermato, l’ obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena di decadenza dalla detrazione Irpef del 36% riconosciuta sia per gli interventi di recupero, sia per l’ acquisto di abitazioni ristrutturate.

Rendimento energetico negli edifici: le novità del DPR

 I contenuti del DPR attuativo dell’ art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192 / 2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri: criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’ acqua calda per usi igienici sanitari. Almeno il 50% dell’ energia richiesta per la produzione di acqua calda deve essere prodotta da fonti rinnovabili.

Rendimento energetico in edilizia. Primo decreto attuativo del Governo

 Avviato dal governo un piano di misure mirate a creare concrete possibilità di risparmio sui consumi per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’ isolamento termico del proprio edificio. È quanto si evince dalle dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola dopo l’ approvazione dello scorso 6 marzo da parte del Consiglio dei Ministri del regolamento in materia di rendimento energetico in edilizia.

Rendimento energetico in edilizia: 1° decreto del Governo

 Avviato dal governo un piano di misure mirate a creare concrete possibilità di risparmio sui consumi per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’ isolamento termico del proprio edificio. Così nelle dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola dopo l’ approvazione del Consiglio dei Ministri del regolamento in materia di rendimento energetico in edilizia. In particolare, tale regolamento definisce i criteri generali, la metodologia di calcolo, i requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici e impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192 / 2005

 È stato approvato il 6 marzo, dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell’ acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione delle lettere a) e b) dell’ articolo 4 comma 1 del Dlgs 192 / 2005. Con questo provvedimento diventano concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l’ isolamento termico del proprio edificio. Positivo anche l’ effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni. Si potenzia, in tal modo, l’ efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008.

Agenzia delle entrate: l’alto rendimento non basta per il bonus energetico

 Per le spese connesse, sì alla detrazione del 55% solo con l’ok del tecnico abilitato. Se pur ad alto rendimento, solamente gli impianti di climatizzazione invernale espressamente previsti dalla legge usufruiscono della detrazione del 55% per le spese relative a interventi di risparmio energetico; mentre per le spese connesse dovrà essere il tecnico abilitato a stabilire quali sono strettamente inerenti all’intervento e quali invece possono rientrare nelle più generali spese di ristrutturazione edilizia che sono invece agevolate al 36 per cento. È questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008, in risposta a un contribuente che, in procinto di acquistare una casa da ristrutturare, chiedeva se poteva usufruire della detrazione del 55% non solo per l’impianto in sé ma anche per tutte le spese connesse, a partire dallo smaltimento dei materiali fino alla tinteggiatura delle pareti se danneggiate dalla posa in opera dell’impianto. In particolare, l’Amministrazione finanziaria rammenta che, per usufruire della detrazione del 55% per l’istallazione di impianti di climatizzazione invernale, devono sussistere due condizioni fondamentali: la prima è che questi siano istallati in sostituzione, integrale o parziale, di impianti preesistenti; la seconda, che tali impianti rientrino nelle tipologie indicate dalla norma, ossia caldaie a condensazione, impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Pertanto non possono usufruire dell’agevolazione fiscale i contribuenti che installano sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, né quelli che sostituiscono i vecchi sistemi di riscaldamento con altri che, se pur ad alto rendimento, non rientrano nelle categorie indicate.