Agevolazioni fiscali 2010. Comunicazione telematica dei dati per la detrazione del 55%

 Dalle nuove rate ai certificati: le novità sul bonus per lavori di riqualificazione energetica. Fino al 31 marzo l’ invio delle prime comunicazioni per via telematica

Per l’ agevolazione fiscale del 55%, l’ Agenzia delle Entrate comunica le principali novità secondo le ultime modifiche normative, che si riferiscono, soprattutto, alle procedure per l’ agevolazione: innanzitutto, per i lavori che dovessero protrarsi oltre l’ anno d’ imposta è stata introdotta una comunicazione obbligatoria da inviare all’ Agenzia delle Entrate per renderla edotta delle tipologie di interventi già effettuati e delle relative spese sostenute.

L’ invio dovrà avvenire entro novanta giorni dal termine del periodo d’ imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Se i lavori dovessero proseguire per più periodi d’ imposta, sarà necessario presentare tanti modelli quanti saranno i periodi di durata dei lavori. Se invece non sono state sostenute spese, non si dovrà presentare nulla.

Le prime comunicazioni dovranno avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2010 per coloro che avessero chiuso i propri periodi di imposta alla convenzionale data del 31 / 12 e i cui lavori si siano protratti oltre l’ anno. Inoltre è stata fissata una rateizzazione della spesa sostenuta (moltiplicata per il 55%) in cinque rate annuali di pari importo modificando la scelta da un minimo di tre a un massimo di dieci anni prevista per il 2008 con rilevanti impatti, evidentemente, in Unico 2010.

Regione Toscana. Disciplinata l’ efficienza energetica in edilizia

 Con la legge regionale n. 71 del 23 novembre 2009, la Toscana introduce un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione, per adeguare al quadro normativo nazionale le proprie norme sull’ efficienza energetica in edilizia.

La l.r. 71 / 2009 integra la precedente Lr n. 39 del 24 febbraio 2005 Disposizioni in materia di energia con una serie di previsioni, in attuazione del Dlgs 192 / 2005. Particolare attenzione viene data alla disciplina della relazione tecnica di rendimento energetico degli edifici, dell’ attestato di certificazione energetica, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento oneroso e di locazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione, e dei requisiti dei certificatori.

Inoltre, vengono istituiti il sistema informativo regionale sull’ efficienza energetica, che comprende l’ archivio informatico delle certificazioni energetiche e il catasto degli impianti di climatizzazione. L’ attestato di certificazione energetica degli edifici va allegato agli atti di compravendita e locazione

Il nuovo articolo 23 della legge 39 / 2005 stabilisce che tutti gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unità immobiliari o ad interi edifici o aree residenziali devono essere realizzati in funzione del risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti minimi cha saranno fissati da un regolamento regionale, nel rispetto della direttiva 2002/91 / CE e del Dlgs 192 / 2005.

Assoedilizia Informa. Bilancio settore immobiliare / casa 2009. Milano, Roma e le principali città italiane. Previsioni 2010

 Immobiliare: continua il segno meno; segnali di inversione a fine 2010. Ma i nuovi investitori sono “alla finestra”

Achille Colombo Clerici: “Basta costi politici sugli immobili. Non è il momento per penalizzare il mercato con riclassamenti catastali, certificazione energetica ed opere obbligatorie di ammodernamento e sostituzione degli impianti tecnologici non strettamente necessarie“.

La programmazione urbanistica comunale, se errata, può provocare scompensi nell’economia del settore ed aggravare le conseguenze della crisi.

Secondo un sondaggio di fine anno, il 13% degli italiani vede la ripresa nel 2010 (i pessimisti sono molti di più, il 39%). Ma la grande maggioranza, il 71%, se potesse, investirebbe nel mattone.

Questa, in sintesi, la speranza del settore immobiliare nel 2010. Che vedrà ancora un calo, sia pure ridotto rispetto al biennio 2008 – 2009, in valori e compravendite nel primo semestre, per stabilizzarsi e cominciare la ripresa nel secondo semestre – ma solo per immobili di qualità – a partire dai due più grandi mercati nazionali, Milano e Roma.

Possibile ma settoriale ripresa anche per Venezia e Firenze e per il centro di Torino, Genova e Bologna; però al sud, con Napoli, Bari e Palermo in testa, attesi ulteriori ribassi dei prezzi.

Regione Toscana, nuove norme per la tutela del paesaggio

 (LR n. 71 del 23 / 11 / 2009 “Modifiche alla LR n. 39 / 2005 Disposizioni in materia di energia” – BUR n. 50 del 27 / 11 / 2009)

Viene modificata, in molte delle sue parti, la LR 39 / 2005 concernente la disciplina dell’ efficienza energetica in edilizia al fine di uniformarla al contesto legislativo nazionale oggetto di recente modifica.

In particolare, viene introdotto un nuovo sistema regionale di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, o soggetti ad interventi di ristrutturazione, con conseguente ridefinizione anche delle competenze della Regione e degli enti locali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell’ amministrazione.

I Comuni, ad esempio, sono obbligati ad adottare negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’ efficienza energetica.

Piano casa. Ok agli ampliamenti, ma con l’ attenzione al risparmio energetico

 Le 16 leggi regionali emanate finora per attuare l’ intesa Stato – Regioni sul piano casa del 31 marzo scorso pongono condizioni agli interventi sugli immobili: è obbligatorio cioè conseguire determinati risultati “verdi”, dai minori consumi per riscaldamento o condizionamento agli incentivi per fonti rinnovabili e recupero dell’ acqua piovana. Le norme variano da Regione a Regione.

Lombardia
La legge regionale 13 / 2009 consente di ampliare fino al 20% il volume di edifici residenziali mono e bifamiliari purché ci sia una diminuzione certificata di oltre il 10% del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale. Alla fine dell’ intervento di ampliamento, il proprietario deve dotarsi dell’ attestato di certificazione energetica dell’ intero edificio. Il bonus volumetrico per demolire e ricostruire gli edifici passa dal 30% al 35% se l’ intervento comporta una dotazione di alberi pari almeno al 25% della superficie del lotto interessato.

Certificazione energetica, Regione Lombardia replica ad Assoedilizia

 Regione Lombardia respinge la richiesta di Assoedilizia di sospendere la certificazione energetica degli edifici.

“Non c’ è nessun motivo – si legge in una Nota della Direzione generale Reti, Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile – di sospendere l’ applicazione delle nuove procedure che riguardano la certificazione energetica. Esse sono state messe a punto con l’ ausilio di esperti qualificati, sono in linea con le direttive nazionali e non comportano nessun disagio per i cittadini. Nello stesso tempo tendono ad assicurare gli indispensabili requisiti di risparmio energetico e rispetto dell’ ambiente”.

La Nota entra poi punto per punto nel merito delle contestazioni
“Innanzitutto – si legge nella Nota – dal 2007 a oggi sono stati effettuati due soli aggiornamenti (e non 14!) delle procedure informatizzate (dicembre 2007 e giugno 2009). Ciò si è reso necessario per consentire l’ adeguamento alle norme tecniche emanate da mesi e la certificazione dei singoli appartamenti. Del resto sono le stesse Linee guida, emanate con il DM 26 giugno 2009, ad individuare la metodologia di calcolo da seguire a livello nazionale per la certificazione energetica”.

“Occorre precisare inoltre – prosegue la Nota – che l’ adozione della nuova procedura di calcolo, per gli edifici di piccole dimensioni, non comporterà un allungamento dei tempi di elaborazione da parte del certificatore e quindi non comporterà una ricaduta economica sui privati cittadini. In più il nuovo metodo di calcolo, in taluni casi, porta ad un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’ edificio e quindi della sua classificazione”.

Sintesi delle norme varate per il Piano Casa regione per regione

 Riteniamo utile informare i lettori sulle norme varate in dieci fra regioni e province autonome. La provincia di Trento ha dichiarato che non aderirà ai criteri del Piano Casa come programmati dall’ Intesa Stato – Regioni, anche se anch’ essa può fruire della legge n. 2 / 2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile 2009, n. 814, in cui si prevedono contributi per le ristrutturazione, le addizioni voumetriche, le demolizioni e ricostruzioni.

BASILICATA
(Legge 4 agosto 2009 (?)

1. Tipologie di immobili. Residenziali esistenti o in corso di realizzazione, edificati dopo il 1942. Monofamiliari fino a 200 mq e altri fino a 400 mq.

2. Zone escluse. Centri storici o tessuti di antica formazione, zone omogenee B sature del DM 1444 / 1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone inedificabili, parchi, aree naturali protette, ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 24 mesi dall’ entrata in vigore.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% della superficie complessiva (DM 10 maggio 1977, n. 801) fino a un massimo di 40 mq. Limite incrementato al 25% se si realizzano, almeno uno degli interventi, qui elencati: pannelli solari termici e / o impianti geotermici a bassa entalpia o a biomasse che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti fotovoltaici integrati e / o a biomasse e biogas che diano almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica e non siano in edifici condominiali; captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche per Wc, lavaggio auto, usi tecnologici e annaffiatura giardino; elementi filtranti acque per il 60% almeno delle superfici.

4.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

4.2. Limiti urbanistici. Realizzazione in contiguità. Possibile creare nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45. Divieto di cambio d’ uso per 10 anni. Costruzioni secondo norme antisismiche. Non cumulabilità con altri bonus volumetrici comunali.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto dei i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo per le coibentazioni per cui valgono le deroghe previste dalla legge n. 28 / 2007 (fino a 55 cm per i muri).

5. Demolizioni e ricostruzioni. Limite massimo del 30% della superficie. È incrementato al 35% se si eseguono certi gli interventi (tutti quelli elencati nel paragrafo degli incrementi volumetrici, e non solo uno). È ulteriormente incrementato al fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.

5.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

Risparmio energetico. Detrazione 55% e contratto servizio energia

 Vi sono due casi in cui la certificazione o la qualificazione energetica diviene necessaria in condominio. Il primo è quando si chiede la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico. Secondo la prassi dell’ Enea, il tecnico deve ci compilato online l’ attestato di qualificazione, secondo lo schema previsto nell’ allegato A del Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007.

L’ attestato di certificazione, invece, va redatto solo nelle regioni che hanno legiferato in materia e in cui le norme tecniche siano applicabili (attualmente Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e provincia di Bolzano). Va comunque messo in un cassetto ed esibito solo in caso di controlli. I due attestati vanno redatti solo dopo il loro collaudo dei lavori, e testimoniano il raggiungimento di certi obiettivi previsti dalla legge per ottenere la detrazione.

Un altro caso in cui può scattare la certificazione energetica comune è quando il condominio si affida a un fornitore firmando un contratto di servizio energia. In tal caso si tratta di una certificazione comune, che deve però specificare le prestazioni alloggio per alloggio (quella indifferenziata non è ammessa). Secondo l’ allegato II al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 tale contratto prevede la fornitura di una determinata quantità di calore a un prezzo periodico prefissato e indipendente dalla quantità di combustibile consumato, salvo adeguamenti al variare dei costi dei carburanti stessi.

Risparmio idrico: obbligatorio nei nuovi edifici

 La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell’ edificio, anche alle “caratteristiche strutturali dell’ immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”.

La norma è terribilmente vaga e quindi è, come troppo spesso accade, inapplicabile. Tuttavia alcune Regioni hanno legiferato in modo ben più preciso, presupponendo due ipotesi di risparmio idrico: quello obbligatorio, previsto in caso di nuovi interventi, e quello volontario, in caso di opere con standard edilizi molto elevati, che possono perciò avere diritto ad agevolazioni urbanistiche e a contributi, in base a un punteggio in cui il recupero delle acque da pioggia ha un suo peso, insieme ad altri fattori (per esempio risparmio energetico, materiali ecocompatibili, ridotto inquinamento dell’ aria, eccetera).

Risparmio idrico imposto dalle leggi regionali

Lombardia (Regolamento n. 2 / 2006)
I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono prevedere contatori di consumo e dispositivi per la riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata.

Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda potabile, anche con regolazione ad orario. Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché i vasche di invaso, possibilmente interrate e protette (per evitare incidenti).

Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Tutte le procedure per ottenere lo sconto del 55%

 A regolare l’ iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.

Documentazione da conservare
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’ asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l’ agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all’ indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’ intervento

3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d’ impresa).

4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

5) Per i lavori eseguiti dall’ inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.

6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all’ Enea.

7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.

Certificazione energetica: un’ occasione di crescita e selezione per il mercato immobiliare

 Dal primo luglio 2009 qualsiasi categoria e tipologia immobiliare oggetto di transazione a titolo oneroso dovrà corredarsi della Certificazione Energetica, indispensabile per concludere le compravendite, ma anche per conferimenti a società e trust, permute e contratti di locazione, questi ultimi in alcuni casi e per alcune regioni che abbiano legiferato in materia

Il riferimento normativo è in recepimento della Direttiva Europea 91 / 2002, il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, modificato dal Decreto Legislativo 311 / 2006, il tutto con la finalità di stabilire modi e criteri per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

Il 25 maggio 2009 la Commissione Europea ha inviato all’ Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell’ obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’ art. 35 della Legge 133 / 2008. L’ Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta o chiedere un’ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.

Dall’ entrata in vigore della legge 133 / 2008 è stato abolito l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica all’ atto di compravendita (atti a titolo oneroso) e di metterlo a disposizione del conduttore per i contratti di locazione, obblighi già previsti dai commi 3 e 4 dell’ articolo 6 del Dlgs 192 / 2005 e dall’ art. 2 D. lgs 311 / 2006. Con lo stesso articolo 35 Legge 133 / 2008 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’ articolo 15 del D.lgs 192 / 2005, concernenti le relative sanzioni.

Si precisa che tutto quanto sopra riportato si riferisce esclusivamente alla normativa nazionale e ad eventuale normativa regionale in materia che potrebbe anche prevalere su quella nazionale. Resta però valido l’ obbligo di redigere l’ attestato di certificazione energetica, previsto dall’ art. 6 del D.Lgs 192 / 2005.