Intervista al presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici

 Una progressiva dequalificazione del patrimonio abitativo del Paese. È quanto rileva la ricerca condotta da Assoedilizia in base ai dati del Catasto – Agenzia del Territorio. Oltre a un calo del 24,5% degli alloggi signorili, a preoccupare Achille Colombo Clerici, presidente dell’ associazione milanese della proprietà edilizia, è la presenza nel tessuto urbano di un enorme numero di condomini.

Immobili a rischio, in particolare se ubicati nella periferia popolare, che “fra tutti i soggetti, sono i meno reattivi di fronte alle esigenze non solo di ammodernamento urbanistico della città, ma spesso addirittura di manutenzione e di adeguamento agli standard prestazionali. Se la città allenta la guardia, questi condomini finiscono inesorabilmente per degradare».

Il decadimento qualitativo delle città italiane. Ricerca Assoedilizia su dati del Catasto – Agenzia del Territorio

 Per Colombo Clerici una rilevante concausa è da ricercarsi nella politica fiscale che ha penalizzato e penalizza le costruzioni di qualità. Ma perché mai i meno abbienti devono vivere in case brutte? A rischio le categorie artigianali più qualificate

Si evidenzia una progressiva dequalificazione del patrimonio abitativo del Paese, sia pure tenendo conto dell’ operazione di aggiornamento dei dati compiuti dal Catasto in anni in cui l’ arretrato era assai rilevante (5 – 6 milioni di posizioni).

Riscontriamo una predominanza di edilizia economica, il cui dato cresce quasi di tre volte (più 284%) ed una edilizia civile che raddoppia il dato (più 210%); un calo del 24,5% degli alloggi signorili dovuto alla mancanza di incremento ed ai processi di dismissione con contestuale frazionamento.

Fenomeno che interessa anche le ville che rimangono quasi stazionarie, mentre i villini aumentano di quattro volte. Il dato dei castelli e dei palazzi monumentali segue il trend dell’ aggiornamento catastale. La diminuzione delle unità ultrapopolari indica il recupero edilizio del patrimonio particolarmente degradato.

Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% anche per gli immobili dichiarati inagibili ma dotati di impianto termico

 Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, è possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20 – 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), anche se l’ immobile oggetto dell’ intervento è dichiarato inagibile in seguito di eventi sismici, a condizione che sia dotato di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Così chiarisce con la Risoluzione Ministeriale n.215 / E del 12 agosto 2009 l’ Agenzia delle Entrate, ribadisce inoltre che l’ immobile oggetto dell’ intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente. Questa è la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori: la nozione di edificio esistente è stata chiarita dalla C.M. 36 / E / 2007.

Il beneficio pertanto si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), ma bisogna considerare che l’ edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ Ici, ove dovuta.

Il beneficio viene applicato anche se l’ edificio sia classificato nella categoria F2 come unità collabente (cioé in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Per ciascun intervento interventi di riqualificazione energetica, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato ancora che gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente per poter fruire della detrazione d’ imposta. Per verificare se l’ edificio è dotato o meno di un impianto termico, specifica ancora che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell’ Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.

Agenti di affari in mediazione: a Firenze parte il primo corso di Fiaip, Provincia e Confindustria

 Parte a Firenze il primo corso Fiaip in Italia di agenti di affari in mediazione che coinvolge direttamente anche un ente territoriale. La Provincia di Firenze (con l’ atto dirigenziale n. 97 / 09 del 15 gennaio scorso) ha infatti approvato la richiesta presentata da Fiaip Firenze, assieme a Confindustria, per organizzare il primo corso abilitante per partecipare all’ esame per l’ iscrizione al ruolo camerale. Le lezioni dovrebbero cominciare a marzo. Questa iniziativa assume un significato assai importante all’ interno della Federazione perché il collegio di Firenze è il primo ad aver raggiunto questo obbiettivo a livello nazionale.
“La Federazione – ha spiegato il delegato alla Cultura e alla Formazione, Luigi Carotenuto, ideatore e responsabile del progetto – aggiunge un altro servizio ai molti che già offre agli associati, ribadendo il ruolo di leader nel panorama sindacale della categoria, per numero di iscritti e per i servizi e le opportunità che offre agli associati”.
Il Collegio di Firenze conta oltre 250 colleghi, che in gran parte hanno una loro autonoma agenzia. Con il nuovo corso Fiaip si potranno dunque soddisfare le richieste di quanti vorranno avviare alla professione collaboratori e familiari. Inoltre, il corso abiliterà a sostenere l’ esame in tutte le Camere di Commercio della Toscana, per cui anche dai collegi vicini, come Prato e Pistoia, vi si potrà partecipare agevolmente.

I terreni promessi non sono esenti da tasse

 Imposte senza sconti per il contratto preliminare di vendita. L’atto, infatti, non comportando il passaggio del bene, non può beneficiare delle agevolazioni previste in caso di trasferimento di terreni agricoli a persone che si impegnano a costruire un compendio unico e a coltivarlo per almeno un decennio. Questo, in sintesi, è il chiarimento che fornisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 407/E del 30 ottobre, in risposta al quesito formulato da un imprenditore agricolo professionale che si propone di acquistare un fondo confinante per costruire un’unica struttura lavorativa. L’istante, nel porre il quesito all’Amministrazione finanziaria, fa presente di aver stipulato un compromesso, garantito da caparra confirmatoria per un importo di 50mila euro, e ritiene che, in sede di registrazione del preliminare, vada applicata l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 5-bis del Dlgs 228/2001 (“Conservazione dell’integrità aziendale”).

Entrate provincia di Trento: più trasparenza per le informazioni catastali

 L’evasione fiscale in tema di imposte su terreni e fabbricati si combatte anche grazie a una corretta pubblicità immobiliare, per questa ragione l’agenzia delle Entrate e la Provincia autonoma di Trento hanno raggiunto, oggi 6 maggio, un accordo in base al quale l’ufficio Rapporti con gli Enti esterni della direzione provinciale riceverà direttamente dal servizio provinciale del Libro fondiario gli editti previsti dall’articolo 24 della legge regionale 4/1999 e ne curerà la comunicazione al pubblico attraverso i più idonei mezzi.
In Italia attualmente coesistono due sistemi di pubblicità immobiliare: da una parte la trascrizione improntata alla legge francese del 23 marzo 1855, dall’altra il sistema tavolare o “Libro Fondiario”, in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza. Il “Libro Fondiario”è di quel complesso di registri, atti e documenti che raccoglie e riporta, in un determinato comune catastale, lo stato giuridico di un immobile e tutte le relative variazioni di fatto e di diritto che si sono andate verificando con il passare del tempo, dall’impianto fino ai giorni nostri.

Catasto – La riforma catastale una “rivoluzione” per un fisco più equo

 La riforma del Catasto. Una tranquilla rivoluzione per un fisco più equo: è il titolo di una pubblicazione nata con l’idea di offrire l’opportunità di una riflessione sull’evoluzione e sulle prospettive del sistema catastale in Italia. Una riflessione – spiegano gli autori, Alfiero Grandi Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze e Flavio Zanonato Delegato ANCI al Decentramento del catasto e sindaco di Padova – che parte da un rapido excursus sulle origini storiche e sulle caratteristiche strutturali del catasto nell’Italia post-unitaria, evidenzia i motivi di fondo della sua progressiva crisi e sottolinea l’obiettiva necessità di una radicale e complessiva riforma del sistema. Si ricorda che la riforma del Catasto, avviata nel 1998, ha iniziato ad essere attuata con le normative approvate in quest’ultima legislatura. Questo processo di decentramento è cominciato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e con il successivo D. Lgs. 112 del 1998 che disciplinava la ripartizione di funzioni tra Stato e Comuni in materia catastale. La riforma del catasto è fondata sulla collaborazione tra Stato (Agenzia del Territorio) e Comuni e in particolare sul decentramento dei poteri nel territorio. L’obiettivo è realizzare maggiore equità, efficienza e più vicinanza ai cittadini e ai professionisti del

Come presentare il modello di dichiarazione Ici per l’anno 2007

 Approvato il modello di dichiarazione Ici per l’anno 2007. Da quest’anno, va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell’imposta dovuta sono relative a riduzioni d’imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell’obbligo dichiarativo discende dall’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all’interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto. In pratica, la dichiarazione Ici non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (Mui). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. In particolare, l’utilizzo del Mui è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data. Inoltre, la dichiarazione non va presentata per gli atti notarili datati a partire dal 1° giugno 2007 relativi a immobili situati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 499/1929).

Formazioni politiche: le posizioni sul catasto e sulla cedolare secca

 CATASTO

POPOLO DELLA LIBERTA’

“Pensiamo ad un Catasto reddituale, basato su redditi reali perché censiti direttamente sul territorio, così da pervenire ad una giusta imposizione fiscale immobiliare, pienamente in linea con il nostro ordinamento tributario”.

(lettera 7 marzo 2008 alla Confedilizia di Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini)

UNIONE DI CENTRO

“Tassare gli immobili per quel che rendono anziché per il loro valore, secondo il criterio costituzionale della capacità contributiva, è un modo per rivitalizzare il mercato dell’affitto e venire incontro al disagio di tante famiglie.